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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08234/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, proposto contro la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica 2008 e TARSU/TIA 2011 dovute a un comune. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto della cartella in materia TIA. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, assumendo il difetto di motivazione della cartella impugnata. La Corte ha rilevato però che la sentenza impugnata aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi di gravame; i motivi di ricorso non si confrontavano con tale ratio decidendi e si risolvevano quindi in censure non pertinenti alla decisione effettivamente resa. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso perché non censuravano la vera ragione della decisione impugnata, ossia l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Poiché il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi, i motivi sono stati qualificati come "non motivi" ai sensi dell'art. 366 c.p.c. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese in favore di entrambe le controparti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Il motivo che lo richiama è inammissibile se non si confronta con la statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di gravame.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    La sua deduzione, insieme ad altre norme sul contenuto della cartella e sulla motivazione, non è sufficiente se non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 3 L. 241/1990

    La censura sul difetto di motivazione dell'atto tributario è irrilevante in cassazione quando la sentenza impugnata ha deciso in rito sull'inammissibilità dell'appello.

  • art. 7 L. 212/2000

    La contestazione della motivazione dell'atto impositivo non vale a superare l'inammissibilità del ricorso per mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5

    I motivi di ricorso devono essere riferiti alla decisione effettivamente resa; non possono limitarsi a riproporre doglianze sul merito quando la sentenza è di rito.

  • art. 366 c.p.c.

    I motivi che non si risolvono in una critica alla sentenza impugnata, ma omettono di esporre le ragioni di dissenso dalla sua motivazione, sono nulli e inammissibili come "non motivi".

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito processuale sfavorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è ammissibile solo se si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inidoneo allo scopo e va dichiarato inammissibile.
  • Se il giudice di merito ha deciso in rito, dichiarando inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità, il ricorrente non può limitarsi a riproporre censure di merito contro l'atto amministrativo o tributario, ma deve attaccare proprio quella statuizione processuale.
  • Le censure che non contengono una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano ad affermazioni astratte o non pertinenti, integrano "non motivi" ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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