Cassazione Civile, Sentenza n. 32528/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della CTP regionale Lazio n. 7884/2016 con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2719 c.c. e omessa valutazione del disconoscimento delle copie delle relate, sostenendo che il disconoscimento prodotto era specifico e non valutato; (2) violazione dell'art. 140 c.p.c. per mancata produzione delle raccomandate informative e della prova del deposito presso la Casa comunale, deducendo che alcune notifiche non sarebbero state effettivamente consegnate e che non sarebbero state rispettate le formalità di notifica previste; (3) omesso esame della prescrizione del credito, ritenendo il credito prescritto alla data delle intimazioni anche considerando eventualmente valide le notifiche delle cartelle.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: (1) il disconoscimento delle copie era generico e non rispettava i requisiti di specificità richiesti dall'art. 2719 c.c. e dalla giurisprudenza (occorrendo indicazione chiara del documento contestato e degli aspetti difformi rispetto all'originale); (2) la censura relativa al mancato invio della raccomandata informativa è stata dichiarata inammissibile perché il rilievo non era stato dedotto nella fase di primo grado e, introdotto solo in appello, costituisce nuova causa petendi non proponibile in sede d'appello/legittimità; (3) la doglianza sulla prescrizione non è stata provata in modo idoneo rispetto agli atti processuali e risultava formulata in modo non coerente con le censure svolte nelle fasi precedenti. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della sentenza di merito.
Norme richiamate
Esige che il disconoscimento della conformità di copie alle originali sia effettuato in modo specifico, esplicito e tempestivo; il semplice disconoscimento generico è inefficace e il giudice può comunque accertare la conformità anche "aliunde".
Regola l'esame della documentazione e le formalità di notificazione; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa alle formalità di notifica non fosse stata adeguatamente dedotta in primo grado.
artt. 214 e 215 cod. proc. civ.
Procedure relative all'accertamento giudiziale tramite prova privilegiata e alla prova della conformità delle copie: il disconoscimento formale deve seguire le regole procedurali indicate, per gravare adeguatamente l'altra parte dell'onere di produzione dell'originale.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Norma sulle modalità di notifica delle cartelle esattoriali; la Corte di merito ha ritenuto legittima la procedura notificatoria eseguita ai sensi di tale disposizione sulla base delle attestazioni documentali prodotte.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alle censure sulla valutazione probatoria nel giudizio tributario; la Corte superiore ha ritenuto che le doglianze non superassero il vaglio di specificità richiesto.
art. 18 e art. 24 d.lgs. n. 546/1992
artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546/1992
Fissano l'oggetto del processo tributario e i motivi di impugnazione; la Corte sottolinea che il processo è rigidamente delimitato dalle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo e che nuove cause petendi non possono essere inserite tardivamente.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Prevede limiti all'introduzione di nuove questioni in appello nel processo tributario; la Corte ha applicato questo principio per escludere questioni sollevate solo in appello.
Richiede indicazioni precise degli atti processuali su cui si fondano i motivi; la Corte ha ritenuto insufficiente la riproduzione indiretta delle deduzioni necessarie a consentire l'esame della questione.
art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4, 5
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazioni contraddittorie, omesso esame di fatti determinanti); la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi prospettati sotto tali letture.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato in sede di cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di copie agli originali deve essere specifico, esplicito e tempestivo: indicare chiaramente quale documento si contesta e in cosa differisce rispetto all'originale; altrimenti il disconoscimento è inefficace.
- Se si ritiene viziata la procedura di notifica (mancata consegna, mancato avviso di deposito, mancato invio della raccomandata informativa), tali eccezioni devono essere dedotte già nel ricorso introduttivo o nel primo grado: introdurle per la prima volta in appello è normalmente inammissibile nel processo tributario.
- Le questioni di prescrizione devono essere formulate con precisione e con chiaro riferimento agli atti processuali e temporali pertinenti; una mera allegazione generica è insufficiente a ottenere l'accoglimento.
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è determinato dalle contestazioni contenute nel ricorso iniziale (causa petendi): non è consentito spostare tardivamente l'oggetto del processo con nuove cause petendi o fatti non previamente dedotti.
- Anche se il disconoscimento formale non è valido, il giudice può accertare la conformità delle copie agli originali mediante elementi provatori "aliunde"; pertanto è utile produrre ogni elemento documentale che possa comprovare le rispettive circostanze di notifica.
- Per garantire efficacia probatoria è opportuno seguire le procedure previste dagli artt. 214 e 215 c.p.c. quando si chieda l'accertamento della conformità delle copie agli originali.
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