Cassazione Civile, Sentenza n. 32525/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'iscrizione ipotecaria su un immobile conferito in fondo patrimoniale. Il ricorrente ha sollevato sei motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. con doglianza sull'onere della prova (sosteneva che toccava al creditore provare che il debito fosse correlato ai bisogni familiari); 2) vizi relativi al disconoscimento delle copie delle relate di notifica e mancato deposito delle cartelle di pagamento; 3) violazione del principio del contraddittorio e della normativa sulle comunicazioni di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 (richiamando la giurisprudenza sulle decorrenze normative); 4) eccezione di prescrizione delle cartelle esattoriali; 5) omesso esame del decorrere del termine prescrizionale; 6) censura sulla liquidazione delle spese di lite in relazione al D.M. 55/2014.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui, in caso di iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, incombe sul debitore l'onere di provare non solo la regolare costituzione e opponibilità del fondo ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; in mancanza, l'iscrizione è legittima. Sul piano probatorio la Corte ha ritenuto inefficace il disconoscimento generico delle copie (art. 2719 c.c.), richiedendo una contestazione specifica e puntuale della non conformità all'originale. Quanto alla notifica delle cartelle esattoriali, è stata ribadita la sufficienza della produzione dell'avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo quale prova del perfezionamento della notifica e della entità del credito. Alcuni motivi (prescrizione, comunicazioni ex art. 77, ecc.) sono stati dichiarati inammissibili perché non dedotti correttamente nel merito o non sufficientemente specificati nel gravame. Condanna del ricorrente alle spese processuali della cassazione.
Norme richiamate
art. 170 c.c.
Disciplina del fondo patrimoniale; la Corte interpreta che i beni del fondo possono essere aggrediti se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia; il debitore deve provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari per sottrarre i beni all'esecuzione.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova; applicata in combinato con l'art. 170 c.c. per stabilire che il debitore che invoca l'impignorabilità deve fornire la prova dei fatti costitutivi della sua eccezione.
art. 2719 c.c.
Regole sul disconoscimento delle copie delle scritture private; la Corte richiede un disconoscimento specifico, esplicito e puntuale della conformità delle copie agli originali, altrimenti il disconoscimento è inefficace.
D.P.R. 602/1973 art. 25
Indica che la cartella riporta il credito come risultante dal ruolo; la Corte afferma che l'estratto di ruolo è riproduzione idonea e costituisce prova dell'entità e della natura del credito.
D.P.R. 602/1973 art. 77
Regola l'iscrizione ipotecaria per riscossione coattiva; la Corte chiarisce criteri di applicabilità e richiede che l'onere probatorio circa la strumentalità del debito ai bisogni familiari sia assolta dal debitore.
D.P.R. 445/2000 art. 18
Norme sulle copie e documenti amministrativi; richiamata nelle doglianze sul disconoscimento delle relatE di notifica, ma la Corte conferma che il disconoscimento deve essere specifico.
L. 212/2000 art. 7
Norme sul processo tributario (legge n. 212/2000, statuto del contribuente) richiamata tra le norme oggetto di censura; la Corte non riconosce vizio per omessa valutazione dei documenti.
art. 2934 c.c.
Norma in tema di iscrizione ipotecaria e diritti reali; richiamata nella censura sulla prescrizione dell'azione esecutiva, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per motivi processuali.
art. 112 c.p.c.
Principio dell'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni poste; la Corte ricorda che l'omessa pronuncia va dedotta con i rimedi previsti dall'art. 360 n.4 c.p.c. e deve essere correttamente portata in sede di merito.
art. 360 c.p.c.
Elenco dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi richiamando i numeri e le formalità dell'art. 360.
D.M. 55/2014
Norme sui parametri di liquidazione delle spese legali; la censura sulla quantificazione delle spese è stata ritenuta infondata o assorbita dalla discrezionalità del giudice.
art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza degli atti una volta consegnati; richiamata dalla Corte per affermare che la cartella una volta pervenuta si considera ritualmente consegnata salvo prova contraria di impossibilità di prenderne cognizione.
Massime di principio
- In caso di iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, il debitore che invoca l'impignorabilità deve provare la regolare costituzione del fondo e che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; non spetta automaticamente al creditore provare il contrario.
- Il disconoscimento delle copie prodotte in giudizio deve essere specifico, esplicito e puntuale ai sensi dell'art. 2719 c.c.; un disconoscimento generico è inefficace e non impedisce la valutazione probatoria delle copie.
- Per la validità della notifica delle cartelle esattoriali è spesso sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo; l'estratto di ruolo costituisce prova idonea dell'entità e natura del credito, salvo prova dell'impossibilità del destinatario a prenderne conoscenza.
- Questioni processuali rilevanti (es. prescrizione, omessa pronuncia) devono essere dedotte in modo chiaro e tempestivo nel giudizio di merito e, ove necessario, nell'appello; in cassazione sono ammissibili solo se correttamente formulate secondo gli artt. 360 e 366 c.p.c.
- La liquidazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri normativi e regolamentari; eventuali contestazioni devono essere specificamente motivate e prospettate nei gradi precedenti.
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