Cassazione Civile, Sentenza n. 32480/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.12621/2016 (25.05.2016, depositata 17.06.2016). L'Agenzia denunciava un vizio ex art.395, n.4 c.p.c. per errore di fatto: secondo l'ufficio la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse dichiarato illegittimo l'impiego della procedura di accertamento automatico ex art.36-bis d.P.R. n.600/1973, mentre dagli atti sarebbe risultato che la C.T.R. aveva invece ritenuto applicabile l'accertamento automatico ma aveva rigettato l'appello per l'errata applicazione dell'aliquota maggiorata. L'Agenzia chiedeva la revoca dell'ordinanza e l'accoglimento del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non si trattasse di un "errore revocatorio" meramente percettivo desumibile incontrovertibilmente dagli atti, ma di una valutazione interpretativa e di diritto della sentenza impugnata e dell'oggetto del ricorso, cioè di un errore di giudizio non suscettibile di revocazione. Richiamata la giurisprudenza sul limite della revocazione per errori di percezione dei fatti, la Corte ha confermato l'improcedibilità del ricorso. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 6.300,00 oltre accessori; osservata l'eccezione relativa al contributo unificato per la p.a.
Norme richiamate
art.36-bis d.P.R. n.600/1973
La norma autorizza l'iscrizione a ruolo basata su controllo meramente cartolare quando l'imposta sia determinabile sulla base dei dati forniti dal contribuente; non consente, invece, di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi dalla dichiarazione (pertanto non è utilizzabile per verifiche che richiedono valutazioni sostanziali o giuridiche, come l'applicazione di una diversa aliquota).
art.395, n.4, cod. proc. civ.
Disciplina la revocazione per errore di fatto. La Corte sottolinea che il rimedio è circoscritto all'errore meramente percettivo, desumibile incontrovertibilmente dagli atti, e non ai diversi apprezzamenti o interpretazioni giuridiche della sentenza impugnata.
art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma sul contributo unificato; la Corte rileva che, essendo parte soccombente una pubblica amministrazione assistita dallo Stato, non si applica la disposizione che ridurrebbe o modulerebbe l'onere contributivo.
Massime di principio
- La revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. è ammissibile solo per errori di fatto meramente percettivi e incontrovertibili dagli atti; non può essere usata per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni della sentenza.
- Se si contesta l'applicabilità di una procedura automatizzata (es. art.36-bis DPR 600/1973), occorre dimostrare che la documentazione processuale mostra in modo incontrovertibile che la decisione della Corte ha frainteso dati fattuali essenziali, non soltanto che ha dato un diverso significato giuridico a quei dati.
- L'accertamento automatico (art.36-bis) è praticabile solo quando i dati dichiarati consentono una determinazione immediata e meramente cartolare dell'imposta; non è idoneo per questioni che richiedono verifiche di diritto o esame di atti esterni alla dichiarazione.
- Per preservare la possibilità di successo in sedi successive, chi impugna deve contestare in modo chiaro e completo tutti i capi sfavorevoli della decisione appellata; omissioni nella contestazione possono determinare l'inammissibilità di rimedi ulteriori.
- Nelle controversie contro amministrazioni pubbliche difese dallo Stato valutare l'impatto delle norme sul contributo unificato e le eventuali esenzioni o regime speciale prima di proporre gravami processuali.
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