Cassazione Civile, Sentenza n. 32524/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria notificata il 13.06.2011 su immobili appartenenti a fondo patrimoniale, lamentando l'assenza della preventiva comunicazione (avviso) e la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale previsto in materia di riscossione, nonché violazioni di artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602/1973 e di altre norme procedurali; dedotte anche questioni relative all'efficacia del ruolo e alla tutela prevista dall'art. 170 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto i primi, il secondo e il quinto motivo di ricorso relativi all'omessa notificazione della preventiva comunicazione, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso dell'originario contribuente dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ha compensato le spese del giudizio di merito e condannato la concessionaria al rimborso delle spese di lite; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 incide negativamente sugli interessi del contribuente e, in ragione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta dalla comunicazione dell'intenzione di procedere e dalla concessione di un termine (coerentemente fissabile in 30 giorni) per consentire osservazioni o il pagamento; la mancata comunicazione determina la nullità dell'iscrizione, sebbene l'ipoteca conservi efficacia fino a cancellazione giudiziale.
d.P.R. n. 602/1973, art. 50
in mancanza di pagamento del debito tributario, sarà iscritta l'ipoteca
Pur non essendo decisiva la formale applicabilità dell'art. 50 nella fattispecie, la Corte accoglie la censura sostanziale che denuncia l'assenza della preventiva comunicazione contenente l'avviso dell'iscrizione; la Corte valorizza il principio sostanziale della comunicazione preventiva e del contraddittorio.
L. n. 241/1990, art. 21
Prevede l'obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica; la Corte lo utilizza come fondamento ulteriore per l'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.
L. n. 241/1990, art. 7
L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento è richiamato come principio che impone la comunicazione preventiva quando il provvedimento finale produce effetti diretti sul destinatario.
Statuto del contribuente, art. 6
Garantisce l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e rafforza l'esigenza di comunicazione preventiva per rendere effettivo il diritto di difesa.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7 e art. 12, comma 71
Richiamate in relazione alle garanzie procedimentali; la Corte valuta le censure anche alla luce delle tutele previste dallo Statuto del contribuente in tema di diritto di difesa e partecipazione.
Codice civile, art. 170
La censura fondata sull'art. 170 c.c. (tutela del fondo patrimoniale) è stata assorbita: il Collegio ha risolto la controversia sul piano del vizio procedimentale (mancata comunicazione/contraddittorio) senza necessità di approfondire ulteriormente la disciplina dell'art. 170.
Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e pronunce successive: SS.UU. 18.09.2014 n.19667, Cass. 23.11.2015 n.23875, Cass. 22.09.2019 n.30534, ecc.)
La Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite e delle successive pronunce che affermano la necessità della preventiva comunicazione e del termine per la difesa prima dell'iscrizione ipotecaria; l'eventuale disciplina introdotta nel 2011 è stata interpretata come chiarificazione/esplicitazione di un principio già esistente.
Massime di principio
- La preventiva comunicazione al contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e la concessione di un termine (coerentemente 30 giorni) per pagamento o osservazioni sono obblighi procedimentali: la loro omissione determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
- Anche se una specifica norma formale può non essere perfettamente applicabile, il giudice valuta la sostanza: la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale è decisiva e può portare alla pronuncia di illegittimità dell'atto.
- L'iscrizione ipotecaria effettuata in violazione del contraddittorio resta efficacie fino a che il giudice non ne ordini la cancellazione; pertanto l'azione giudiziale deve mirare anche alla cancellazione dell'ipoteca oltre alla declaratoria di nullità.
- La presenza di beni in fondo patrimoniale può comportare ulteriori profili di tutela (art. 170 c.c.), ma le carenze procedurali relative alla comunicazione preventiva possono comunque prevalere nella decisione; quindi è opportuno articolare difesa sia su profili sostanziali sia procedimentali.
- In casi simili è consigliabile agire tempestivamente: impugnare l'iscrizione, dedurre la violazione del contraddittorio e della comunicazione preventiva e richiedere la cancellazione dell'ipoteca, citando l'orientamento delle Sezioni Unite e la giurisprudenza più recente.
- Sul piano delle spese, il giudice può compensare le spese di merito in ragione dell'esito complessivo; tuttavia la soccombenza nel giudizio di legittimità determina l'onere delle spese di quest'ultimo.
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