Cassazione Civile, Sentenza n. 32527/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per tardività: contestazione della decorrenza del termine di 60 giorni (se dalla data stampigliata sulla comunicazione o dalla data di effettiva ricezione), mancata indicazione della data di notifica da parte del ricorrente, omessa attivazione del contraddittorio quando la Corte aveva rilevato d'ufficio la tardività, eccezione che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non sarebbe impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/92, richiesta di rimessione in termini per errore scusabile/legittimo affidamento e mancata pronuncia sulla mancata notifica delle cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il termine per impugnare decorre dal perfezionamento della notificazione/ dalla data di comunicazione valida (data risultante dalla documentazione), non dalla mera conoscenza effettiva salvo ipotesi di notifica nulla. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto al proprio onere di provare la data di conoscenza/perfezionamento della notificazione, avendo depositato la comunicazione priva della documentazione di notificazione. Ha inoltre affermato che la rilevazione d'ufficio della tardività è legittima e non richiede sempre l'assegnazione di termine ex art.101 c.p.c. quando si tratta di questioni di rito facilmente prevedibili dalle parti. Quanto all'impugnabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, la Corte ha precisato che, pur non essendo elencata testualmente dall'art.19 d.lgs. 546/92, se l'atto ha natura impositiva il contribuente può impugnarlo ma il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione. Rigetto del ricorso con condanna alle spese e conferma dell'obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
d.lgs. 31.12.1992, n.546, art. 21
"il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato"
Il termine per proporre ricorso per gli atti impositivi è perentorio e decorre dalla data di perfezionamento della notificazione/ dalla comunicazione valida; la decorrenza non è legata all'effettiva conoscenza del destinatario salvo notifica nulla.
d.lgs. 31.12.1992, n.546, art. 22, comma 4
Obbligo di depositare insieme al ricorso il fascicolo con l'originale o copia dell'atto impugnato se notificato; previsione volta a documentare la data di perfezionamento della notificazione.
d.lgs. 31.12.1992, n.546, art. 32
Consente il deposito di nuova documentazione probatoria sino a venti giorni prima della data fissata per la trattazione; non deroga però all'onere di provare la data di notifica quando la tardività è contestata.
d.lgs. 31.12.1992, n.546, art. 19
Elenca atti impugnabili; la Corte ha chiarito che l'assenza della comunicazione di iscrizione ipotecaria nell'elenco non impedisce in astratto l'impugnazione se l'atto ha natura impositiva, ma resta ferma la decorrenza del termine dalla comunicazione stessa.
codice di procedura civile, art. 101, comma 2
La Corte interpreta restrittivamente l'obbligo di dare alle parti un termine per memorie difensive quando rileva d'ufficio questioni sopravvenute: non è necessario per questioni di rito prevedibili come la tardività dell'impugnazione.
codice civile, art. 2969
Richiamato per il principio che la decadenza per termini perentori è rilevabile d'ufficio poiché materia sottratta alla disponibilità delle parti.
codice di procedura civile, artt. 325 e 327
Riferiti come parametri di perentorietà dei termini; la Corte sottolinea che l'osservanza dei termini perentori è requisito di ammissibilità valutabile d'ufficio.
legge 7 agosto 1990 n.241, art. 184-bis
Citando la disciplina sulla comunicazione e legittimo affidamento, la Corte tuttavia rifiuta la rimessione in termini in assenza di prova dell'omissione o di errore scusabile nella comunicazione del termine.
d.P.R. 30 aprile 2002 n.115, art. 13, comma 1-quater
Norma sui contributi unificati: la Corte ha ordinato l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni per impugnare atti impositivi decorre dalla data di perfezionamento della notificazione/ dalla comunicazione valida e non dalla mera conoscenza effettiva, salvo che la notificazione sia nulla; pertanto il contribuente deve provare la data di conoscenza o l'inesistenza della validità della notifica.
- La mancata indicazione della data di notifica nel ricorso espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per tardività se non è in grado di fornire prova della notifica o della effettiva conoscenza anteriore.
- La rilevazione d'ufficio della tardività o della decadenza è legittima e non sempre richiede un termine integrativo ai sensi dell'art.101 c.p.c., quando si tratta di questioni di rito prevedibili che le parti avrebbero dovuto considerare.
- Anche se una comunicazione (es. comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria) non è espressamente elencata tra gli atti impugnabili dall'art.19 d.lgs. 546/92, se essa ha natura impositiva può essere impugnata; tuttavia il termine per l'impugnazione decorre dalla sua comunicazione.
- La rimessione in termini per errore scusabile o per legittimo affidamento richiede prova rigorosa dell'errore, della sua causa e dell'impossibilità di conoscere il termine: non è concessa automaticamente quando l'atto impugnato non indica il termine.
- In caso di contestazione sulla notificazione, l'onere della prova circa la data di perfezionamento grava sul ricorrente che invoca la tempestività, mentre l'amministrazione che eccepisce la tardività deve dimostrare la data di notifica quando sostiene la decadenza.
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