Sentenza del 12/12/2025 n. 32438 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva accertato d’ufficio i redditi del 2007 della società, recuperando a tassazione in Italia IRES e IRAP perché riteneva che la sua sede amministrativa effettiva fosse in Italia. La società era posseduta dai fratelli B.B. e C.C., residenti in Italia, e partecipava con loro al controllo di A.A. Italia Spa. L’Ufficio sosteneva che la società lussemburghese fosse esterovestita. Dopo l’annullamento dell’accertamento da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano e la conferma della decisione in appello da parte della Commissione tributaria regionale della Lombardia, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione asseritamente apparente e violazione delle norme sulla residenza fiscale e sul riparto dell’onere della prova. La società ha inoltre invocato l’efficacia della sentenza penale di assoluzione del 2018, ma la Corte non ha esaminato tale questione, ritenendola assorbita dal rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della società sull’inammissibilità del ricorso: gli atti e i passaggi rilevanti erano riportati nel ricorso in modo sufficiente, senza necessità di trascrivere integralmente i documenti. Ha poi rigettato entrambi i motivi dell’Agenzia. La motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e valutava gli elementi probatori; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa non presenta anomalie motivazionali radicali. Nel merito, l’Agenzia non aveva dimostrato che la società fosse una costruzione artificiosa o che la sua effettiva sede amministrativa fosse in Italia: il solo controllo italiano o l’attività di direzione e coordinamento della capogruppo non bastano. La CTR aveva considerato elementi che indicavano una realtà effettiva in Lussemburgo, tra cui locali, residenza e cittadinanza degli amministratori e luogo delle assemblee e degli organi collegiali; aveva inoltre rilevato l’assenza di benefici fiscali sulla base di una certificazione dell’amministrazione lussemburghese. La sentenza penale di assoluzione e l’applicabilità dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 sono rimaste irrilevanti, senza una decisione di merito su tale questione. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di cassazione: 10.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Il ricorso per cassazione deve identificare in modo specifico gli atti e documenti rilevanti e indicarne il contenuto; non è però necessario trascriverli integralmente quando tali indicazioni consentono di comprendere e scrutinare le censure.
Art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali che rendono la motivazione inesistente o incomprensibile; non consente un nuovo esame delle prove né censura la mera insufficienza argomentativa.
Art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
In sintesi, si rileva che l'impugnata sentenza si è misurata con gli elementi sintomatici dell'esterovestizione, come affinati da questa Suprema Corte di legittimità, in esplicazione delle tre figure indicate nel terzo comma dell'art. 73 D.P.R. n. 917/1986, giungendo all'argomentata conclusione che gli indici rivelatori della reale residenza della società propendono per l'individuazione nel Lussemburgo locali, residenza e cittadinanza degli amministratori, luogo di celebrazione delle assemblee e degli organi collegiali.
La residenza fiscale delle società può radicarsi in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, in base a uno dei criteri alternativi previsti: sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto principale. La sede dell’amministrazione va individuata in base al luogo effettivo di svolgimento delle funzioni amministrative e direttive, valutando complessivamente gli elementi sostanziali e non soltanto il controllo societario o gli impulsi gestionali provenienti dalla capogruppo.
Art. 4, paragrafo 3, della Convenzione tra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 747/1982
Viene altresì in rilievo la tie-breaker rule fissata dall'art. 4, par. 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Granducato del Lussemburgo in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata con legge 14/08/1982, n.747 e in vigore dal 4/02/1983, secondo cui "Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva".
Se una società è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, la Convenzione la considera residente nello Stato in cui si trova la direzione effettiva. Per individuarla occorre valutare le circostanze concrete, senza ridurre l’indagine al solo luogo da cui provengono direttive del gruppo.
Infine va rilevato come la sentenza applichi correttamente il principio secondo cui è sull'amministrazione finanziaria che incombe l'onere di provare che la società estera sia una mera costruzione artificiosa creata con l'unico scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, anzi considerando dimostrato dalla contribuente l'assenza di benefici fiscali, previa produzione di una certificazione dell'amministrazione finanziaria lussemburghese, ragione per cui risulta infondata anche la prospettata violazione delle norme codicistiche che governano la ripartizione tra le parti processuali dell'onere della prova.
Spetta all’Amministrazione finanziaria provare i fatti costitutivi della pretesa di esterovestizione, dimostrando che la società estera è artificiosa e diretta a conseguire un indebito vantaggio fiscale; la contribuente può contrastare la pretesa con elementi documentali sulla propria effettività.
La norma è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo alla prova presuntiva, ma la Corte non formula una specifica interpretazione autonoma: ribadisce che la valutazione degli indizi e della loro concludenza compete al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione in assenza di vizi consentiti.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per denunciare un difetto della motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata respinta perché la CTR aveva esposto un percorso argomentativo comprensibile, valutato le prove e spiegato perché gli elementi dell’Ufficio non dimostravano l’esterovestizione.
Art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024
Tuttavia, il collegio ritiene si possa prescinderne per l'infondatezza del ricorso erariale, il cui rigetto assorbe in sé le richieste di parte privata in ordine all'estensione al presente giudizio del predetto giudicato penale, che diventa quindi irrilevante ai fini del decidere.
La Corte non decide se la sentenza penale irrevocabile di assoluzione possa vincolare il giudizio tributario nel caso concreto: la questione è assorbita, perché il ricorso dell’Agenzia è già infondato per ragioni autonome.
Art. 49 TFUE e art. 54 TFUE
In particolare, secondo Corte giust. 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, causa C-196/04, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà (punto 37) ma, per contro, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa "se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato" (punto 51).
La scelta di stabilire una società in uno Stato membro con un regime fiscale più favorevole non è di per sé abusiva. Una misura nazionale può contrastare la libertà di stabilimento solo nei confronti di costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica e finalizzate all’elusione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater.
La Corte esclude l’ulteriore contributo unificato a carico dell’Agenzia soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Per contestare l’esterovestizione non basta dimostrare che la società estera è controllata da soggetti italiani o che riceve dalla capogruppo direttive strategiche: occorre provare che la controllante eserciti in concreto il ruolo di amministratore indiretto, sostituendosi alla società estera nelle sue scelte e privandola del proprio impulso imprenditoriale.
- La residenza fiscale societaria va accertata considerando i criteri alternativi dell’art. 73, comma 3, TUIR e un insieme di elementi concreti: luogo delle decisioni essenziali, funzioni amministrative centrali, riunioni degli organi, attività e struttura effettive, documenti societari e collegamenti dei dirigenti. Nessun singolo indizio, isolatamente considerato, è necessariamente decisivo.
- La costituzione o la localizzazione in un Paese con fiscalità più favorevole non dimostra da sola l’abuso. Per disconoscere la residenza estera occorre dimostrare una costruzione artificiosa, priva di effettività economica e diretta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
- L’onere di provare i presupposti dell’esterovestizione grava sull’Amministrazione finanziaria. La società può contrastare l’accertamento producendo evidenze concrete della propria organizzazione e attività nello Stato estero; la prova va valutata nel suo complesso.
- In cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione degli indizi o delle prove: è possibile censurare la decisione solo per errori di diritto o per anomalie motivazionali radicali, non per il semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile se dalla decisione d’appello risulta che il giudice ha esaminato le censure e le ha respinte con un percorso comprensibile; non è sufficiente, invece, un richiamo che impedisca di individuare le ragioni della decisione.
- La sentenza penale di assoluzione invocata ai sensi dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 non produce, in questa decisione, un principio applicativo sul giudizio tributario: la Corte ha lasciato la questione impregiudicata perché non necessaria alla definizione del ricorso.
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