Cassazione Civile, Ordinanza n. 23309/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, di un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale concernente IRPEF/SSN per l’anno 1997 e addizionale regionale per l’anno 1998, emessa nei confronti di un contribuente poi deceduto. Gli eredi avevano presentato istanza in autotutela deducendo vizi di notifica e l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie; l’ufficio aveva disposto soltanto lo sgravio delle sanzioni, senza ulteriori provvedimenti. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata in favore dell’ente della riscossione. Con il ricorso per cassazione i coeredi deducevano, con un primo motivo, la violazione delle norme processuali in tema di produzione documentale in appello, contestando la ritenuta ritualità di documenti depositati solo nel grado di gravame; con un secondo motivo denunciavano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme del processo tributario, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sulla nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento, doglianza che assumevano essere stata già proposta in primo grado e riproposta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario l’art. 58 d.lgs. 546/1992 è norma speciale prevalente sull’art. 345 c.p.c. e consente la produzione di documenti anche per la prima volta in appello, ancorché preesistenti al primo grado. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile per difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano riportato integralmente il motivo asseritamente non esaminato né indicato in modo adeguato dove fosse stato proposto; inoltre per cumulo non consentito di vizi eterogenei; infondato perché la tempestiva impugnazione della cartella sana ex tunc la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, pur senza incidere sull’eventuale decadenza del potere impositivo. La Corte ha anche evidenziato che, nel caso concreto, l’atto risultava indirizzato al de cuius e notificato presso l’ultimo domicilio, in assenza della comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, d.P.R. 600/1973. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti in favore di entrambi i controricorrenti, ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne fonda la decisione; il tema decisivo è la disciplina speciale del processo tributario sulla produzione documentale.
è ritenuto recessivo rispetto all’art. 58 del d.lgs. 546/1992 nel processo tributario, che consente la produzione di documenti anche in appello.
richiamato nel primo motivo, senza assumere autonoma centralità nella ratio decisoria.
richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma speciale del processo tributario che prevale sull’art. 345 c.p.c. e consente la produzione di prove documentali in appello.
richiamato come parametro del secondo motivo; la Corte non ravvisa la dedotta omissione di pronuncia nei termini prospettati.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma incidenza decisiva nella soluzione adottata.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma incidenza decisiva nella soluzione adottata.
la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso per cassazione, non essendo stati riprodotti integralmente i contenuti rilevanti del motivo e le sedi processuali di proposizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte evidenzia comunque la non ammissibilità della censura per cumulo improprio e difetto di specificità.
la nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo quando l’atto sia comunque pervenuto a conoscenza del destinatario e questi abbia potuto difendersi.
art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
in mancanza della comunicazione prevista dalla norma, la notifica dell’atto al de cuius presso l’ultimo domicilio non vale come equipollente secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dagli eredi nell’istanza in autotutela per sostenere l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 costituisce norma speciale che prevale sull’art. 345 c.p.c. e consente alle parti di produrre in appello documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado.
- Nel ricorso per cassazione la censura che deduca un’omessa pronuncia deve rispettare rigorosamente il principio di specificità: occorre indicare con precisione il contenuto della doglianza, la sua formulazione nei gradi di merito e i passaggi processuali rilevanti.
- È inammissibile la doglianza che cumuli, in un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale senza una separata e chiara articolazione delle diverse censure.
- La nullità della notificazione di una cartella o di un atto impositivo è sanata ex tunc quando il destinatario abbia comunque proposto tempestiva impugnazione e l’atto abbia raggiunto il suo scopo, ossia la conoscenza utile alla difesa.
- La sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo non impedisce, di per sé, che restino ferme le eventuali decadenze già maturate in capo all’Amministrazione finanziaria.
- In materia di notificazione degli atti tributari indirizzati al contribuente deceduto, la comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 assume rilievo specifico e non è surrogabile da equipollenti non previsti dalla legge.
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