Cassazione Civile, Ordinanza n. 03494/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La società appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Spoleto un decreto ingiuntivo per circa 6.992 euro, a titolo di saldo lavori di ristrutturazione di due appartamenti eseguiti in base a due contratti di appalto stipulati nel maggio e giugno 2014. In sede di opposizione, il committente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, sostenendo che, al momento della proposizione della domanda monitoria, aveva già trasferito la residenza in provincia di Viterbo. L’opposizione era stata rigettata in primo grado, ma accolta in appello sul profilo della competenza. La società ricorreva per regolamento di competenza con tre motivi: (1) denunciava la falsa applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. u), cod. cons. e sosteneva che dovesse applicarsi l’art. 66-bis cod. cons., in quanto vi era un successivo accordo del 16 febbraio 2015 che avrebbe potuto radicare la competenza nel luogo di domicilio del consumatore, asseritamente Spoleto; (2) deduceva la violazione dell’art. 1182, comma 3, c.c., assumendo che la ricognizione di debito del 2015 rendeva liquido il credito e quindi esigibile al domicilio del creditore, Spoleto; (3) lamentava la violazione degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., perché il trasferimento di residenza non sarebbe stato opponibile ai terzi in difetto di prova della doppia dichiarazione anagrafica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto non fondate tutte le censure: ha escluso l’applicabilità dell’art. 66-bis cod. cons. perché i contratti di appalto erano stati stipulati prima del 13 giugno 2014, data di entrata in vigore della norma; ha qualificato l’atto del febbraio 2015 come mera ricognizione di debito, inidonea a costituire un autonomo titolo per radicare la competenza; ha ribadito che, nei rapporti con il consumatore, il foro esclusivo e inderogabile è quello del luogo di residenza del consumatore al momento della domanda, con irrilevanza delle pattuizioni derogatorie e dell’art. 1182, comma 3, c.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Viterbo, rimettendo le parti davanti a tale giudice per la riassunzione ex art. 50 c.p.c., e ha posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, lett. u), cod. cons.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle clausole di deroga del foro del consumatore; la Corte ribadisce l’irrilevanza di pattuizioni che fissino un foro diverso da quello del consumatore
"per le controversie civili inerenti all'applicazione delle sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore"
si applica solo alle controversie relative ai contratti rientranti nell’ambito temporale della norma, qui escluso perché i contratti erano anteriori al 13 giugno 2014
"L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza"
non opera per radicare la competenza nelle controversie soggette al foro del consumatore, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte
richiamato dalla ricorrente sulla opponibilità ai terzi del trasferimento di residenza; la Corte non accoglie la censura perché decisiva è la residenza effettiva del consumatore al momento della domanda
richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del trasferimento di residenza; la Corte ritiene comunque accertato il mutamento di residenza sulla base degli elementi valorizzati dal giudice di merito
la Corte osserva un deficit di specificità/autosufficienza quanto al richiamo dell’atto del febbraio 2015, non adeguatamente sintetizzato nel ricorso
dopo la declaratoria di competenza del Tribunale di Viterbo, le parti sono rimesse davanti al giudice competente per la riassunzione del processo entro il termine di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel foro del consumatore la competenza territoriale inderogabile è radicata nel luogo di residenza del consumatore al momento della proposizione della domanda, con esclusione di fori pattizi o legali diversi, salvo disciplina speciale temporalmente applicabile.
- L’art. 1182, comma 3, c.c. non può essere invocato per derogare al foro esclusivo del consumatore nelle controversie soggette al codice del consumo.
- La mera ricognizione di debito, se non costituisce un nuovo e autonomo titolo negoziale idoneo a fondare la competenza, non sposta il criterio di collegamento territoriale rispetto al rapporto originario cui si riferisce.
- Ai fini dell’individuazione della residenza rilevante per il foro del consumatore, contano gli elementi fattuali che dimostrano la dimora abituale e il centro delle relazioni personali e sociali; il mutamento di residenza può essere desunto anche da indici oggettivi come variazione anagrafica, medico di base, rapporti con i servizi sanitari e con il comune di nuovo insediamento.
- In sede di regolamento di competenza, la parte che invoca un atto negoziale o ricognitivo deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza nell’esposizione del suo contenuto rilevante.
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