Cassazione Civile, Sentenza n. 24706/2020 del 05/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia attiene all'importazione (21/22 gennaio 2014) di principi attivi farmaceutici da Svizzera con dazio agevolato e con utilizzo di dichiarazione di intento per la sospensione dell'IVA all'importazione. A seguito di revisione doganale l'Ufficio ha recuperato IVA non versata e ha irrogato sanzioni sia allo spedizioniere doganale (INTERNATIONAL SURFACE FREIGHT SRL), sia all'importatore quale coobbligato solidale, contestando altresì l'irregolarità della dichiarazione di intento. In primo grado la CTP ha annullato l'accertamento solo in parte; la CTR della Lombardia ha ritenuto valida la sospensione IVA per Novartis (pur qualificando come sanzionabile l'errata compilazione della dichiarazione) e ha escluso la responsabilità dello spedizioniere per IVA e sanzioni. Entrambi gli uffici di parte hanno proposto ricorsi alla Corte di Cassazione su profili di diritto sostanziale e di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i tre procedimenti. Ha rigettato i ricorsi proposti dall'Agenzia (n. 6859/2017 e n. 6977/2017 R.G.) e, sul ricorso di NOVARTIS (n. 6661/2017 R.G.), ha accolto i primi due motivi, cassando la parte della sentenza della CTR Lombardia (n. 4675/2016) che aveva ritenuto sanzionabile la mera errata compilazione della dichiarazione di intento. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'irregolare compilazione formale della dichiarazione di intento (es.: mancanza indicazione della natura dei beni o degli estremi di fattura) non è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 471/1997, purché non siano contestati i presupposti sostanziali (status di esportatore/importatore abituale e capienza del plafond) o non sia dimostrata la falsità ideologica della dichiarazione. Per effetto di ciò l'atto impositivo relativo all'IVA e le sanzioni sono stati riesaminati: i ricorsi dell'Ufficio sono stati respinti, il ricorso di Novartis è stato accolto limitatamente ai motivi sopra indicati e la causa è stata decisa nel merito in favore dell'importatore; sono compensate le spese di giudizio tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2)
La disposizione consente l'importazione senza pagamento dell'IVA mediante dichiarazione di intento: la Corte la interpreta come norma che consente la sospensione del pagamento solo se ricorrono i presupposti sostanziali (status di esportatore/importatore abituale e capienza del plafond) e purché sia resa la relativa autocertificazione.
Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 (art. 1, comma 1, lett. c))
"che l'intento risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello [...] contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti"
La Corte osserva che la lettera della norma richiede la dichiarazione conforme al modello e l'indicazione di elementi essenziali (es. partita IVA e ufficio competente), non imponendo l'indicazione di fatture, importi o natura dei beni come condizioni essenziali per la validità della dichiarazione.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 7, commi 3 e 4)
Le sanzioni contemplate colpiscono l'utilizzo del regime di sospensione in assenza dei reali presupposti o l'assenza della dichiarazione: la Corte stabilisce che le sanzioni non si applicano per mere irregolarità formali della dichiarazione di intento ove i requisiti sostanziali siano presenti.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 6, comma 5-bis; art. 11)
Norme processuali e sanzionatorie richiamate: la Corte ha valutato la rilevanza del principio di non punibilità quando manca pregiudizio dell'attività di controllo e i limiti di applicazione della responsabilità solidale; interpreta le norme nella direzione di non estendere la sanzione in mancanza di presupposti sostanziali o di rapporto di responsabilità organica/negoziale.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD, artt. 34, 38 e 303)
Richiamate per il principio che l'IVA all'importazione rientra fra i "diritti di confine" e si determina al momento dell'operazione doganale; la Corte conferma che l'imposta è accertata con la dichiarazione doganale e che il regime doganale regola la misura e i soggetti obbligati.
Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (art. 201 e artt. 29 e ss.)
Rilevato per i principi comunitari di determinazione del valore in dogana e per la qualifica delle dichiarazioni doganali che incidono sulla determinazione dei diritti all'importazione; la Corte lo usa per confermare la connessione tra procedura doganale e IVA all'importazione.
Richiamato rispetto all'onere della prova: la Corte ricorda che la valutazione sulla prova dei presupposti sostanziali è tipica del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per vizio motivazionale o travisamento documentale.
Codice di procedura civile (artt. 274, 335, 384)
Norme processuali invocate per la riunione dei procedimenti (art. 335 e 274) e per la correzione della motivazione (art. 384 c.p.c.), utilizzate dalla Corte per gestire la pluralità di ricorsi e per conformare la motivazione al dispositivo.
Massime di principio
- La dichiarazione di intento è un'autocertificazione che attesta requisiti sostanziali (status di esportatore/importatore abituale e capienza del plafond); mere carenze formali del modulo non equivalgono all'assenza della dichiarazione.
- Le sanzioni previste dall'art. 7 d.lgs. n. 471/1997 si applicano quando mancano i presupposti sostanziali o la dichiarazione è falsa/fraudolenta; non si applicano per semplici errori formali non incidenti sui requisiti sostanziali.
- L'IVA all'importazione è accertata e dovuta al momento dell'operazione doganale; il regime di sospensione incide sull'esecutività dell'imposta, non sull'esistenza dell'obbligo, e si regge sulla presentazione della dichiarazione di intento valida nei suoi requisiti sostanziali.
- La responsabilità dello spedizioniere doganale per IVA e sanzioni è limitata: ove la sospensione IVA sia correttamente operata per la sussistenza dei presupposti, l'imputazione della sanzione allo spedizioniere non è automatica; la responsabilità va valutata in base alla disposizione normativa e al rapporto di fatto/negoziale.
- In sede di impugnazione, giudici possono adottare rationes decidendi distinte per profili relativi all'imposta e alle sanzioni; l'Ufficio deve dimostrare l'insussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere il recupero dell'IVA e l'irrogazione delle sanzioni.
- Sul piano probatorio, è compito dell'Amministrazione fornire elementi che dimostrino l'assenza o la falsità dello status soggettivo o della capienza del plafond; la mera indicazione di difformità formali nel modulo non è sufficiente.
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