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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24707/2020 del 05/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano avvisi di accertamento basati sugli studi di settore (stima di maggiori ricavi per il 2004-2005), sostenendo insufficienza del campione, inadeguatezza rispetto al cluster dei terzisti, uso di uno studio non pertinente (TDO7B invece dell'evoluto UDO7B), mancata valutazione dei correttivi congiunturali (impresa non in regime di normalità economica), carenza di elementi di riscontro e difetti probatori (perizia di parte ritenuta affidabile). In sede di cassazione i ricorrenti hanno inoltre depositato tardivamente istanza di rinuncia al ricorso invocando la definizione agevolata (art. 6 d.l. 193/2016).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile l'istanza di rinuncia presentata dopo l'inizio dell'udienza e ha esaminato il merito, ritenendo infondati o inammissibili la maggior parte dei motivi: ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato (assenza di nullità per omessa motivazione), ha escluso la possibilità per la Cassazione di rivedere il merito probatorio e ha ritenuto legittimo l'uso dello studio di settore evoluto UDO7B (applicato già in istruttoria), nonché la valutazione degli elementi indiziari (movimenti bancari, condotta antieconomica, incremento dei consumi e dei costi) come corroboranti le risultanze degli studi di settore. Ha inoltre confermato la legittimità dell'applicazione delle sanzioni ritenendo che, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa grava sul contribuente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato raddoppiato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    istanza di definizione agevolata richiamata dai ricorrenti

    La Corte ha ritenuto irrilevante la domanda di adesione alla definizione agevolata poiché la richiesta di rinuncia è stata depositata dopo l'inizio dell'udienza e non poteva frustrare il procedimento decisionale

  • art. 390, comma 1, cod. proc. civ.

    termine per la rinuncia al ricorso dopo la fissazione dell'udienza di discussione

    La norma impedisce la rinuncia al ricorso una volta iniziata la relazione in udienza; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile la rinuncia tardiva

  • art. 379 cod. proc. civ.

    Richiamato per delimitare il momento processuale oltre il quale non è ammessa la rinuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    obbligo di motivazione della sentenza

    La Corte ha valutato che la motivazione della sentenza impugnata è sufficiente e non integra nullità per omessa stivazione

  • art. 36, commi 2 e 4 e art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    regole sul contenuto e motivazione delle decisioni nel processo tributario

    La Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di esposizione e motivazione richiesti dal processo tributario

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.

    mezzi di impugnazione in Cassazione e motivi di ricorso per violazione di legge/omesso esame di fatti

    La Corte ha precisato i limiti dell'esame di legittimità: non è ammessa la rinnovata valutazione del merito probatorio e i motivi ex art. 360 devono indicare fatti omessi decisivi per la decisione

  • art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ.

    onere della prova e principio del libero convincimento

    La Corte ha richiamato che l'apprezzamento delle prove è rimesso al giudice del merito e insindacabile in Cassazione salvo errori di diritto

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    regole sull'utilizzo di elementi indiziari e studi di settore

    La Corte ha ammesso che elementi indiziari (condotta antieconomica, consumi energetici, movimenti bancari) possano corroborare le risultanze degli studi di settore se ritenuti gravi, precisi e concordanti dal giudice di merito

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    regime delle sanzioni tributarie e presunzione di colpa

    La Corte ha affermato che per l'applicazione delle sanzioni è sufficiente provare la responsabilità volontaria o colpevole e che l'onere di provare l'assenza assoluta di colpa grava sul contribuente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    raddoppio del contributo unificato

    La Corte ha rilevato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La richiesta di rinuncia al ricorso o di definizione agevolata depositata dopo l'inizio dell'udienza di discussione è inammissibile: il termine per rinunciare è antecedente alla relazione in udienza (art. 390 c.p.c.)
  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio: non può riformare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge
  • Per i motivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto), il ricorrente deve indicare il fatto omesso, provare che è stato discusso in giudizio e spiegare logicamente la sua decisività sul risultato processuale
  • La mancanza di motivazione sussiste solo se il provvedimento è del tutto privo di ragioni o manifestamente contraddittorio; una motivazione concisa ma comprensibile è sufficiente
  • Gli studi di settore possono essere confermati se corroborati da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (es. movimenti bancari, incongruenze patrimoniali, condotte antieconomiche); la valutazione della gravità e della rilevanza è rimessa al giudice di merito
  • La perizia di parte può essere disattesa se fondata su documentazione incompleta o ritenuta inattendibile; il contribuente deve dimostrare l'attendibilità degli elementi che producono la prova contraria
  • Ai fini dell'applicazione delle sanzioni (d.lgs. n. 472/1997) esiste una presunzione di colpa: grava sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa o dolo
  • Le censure in Cassazione che in sostanza chiedono la riconsiderazione del materiale probatorio sono inammissibili e vengono trattate come questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità

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