Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24730/2020 del 05/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per imposta sugli fabbricati (anno 2008) per complessivi € 8.674,35, originate da controllo formale ex art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972. La ricorrente deduceva numerose censures: omessa chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario; difetti di notifica (uso di servizio postale privato, difformità tra relata sull'originale e sulla copia, omessa indicazione di qualifica e sottoscrizione del notificatore, illeggibilità della sottoscrizione); mancata esibizione degli originali nonostante richieste ex art. 26 comma 5 DPR 602/1973; disconoscimento e mancata conformità delle copie prodotte (informazioni carico iscritto a ruolo, copie delle relate); assenza di poteri certificativi dell'agente della riscossione e difetto di motivazione della cartella relativamente al calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sono stati ritenuti infondati i nove motivi proposti: la mancata chiamata in causa dell'ente impositore non comporta automaticamente l'accertamento favorevole al contribuente né la nullità del titolo; la notifica via agenzia privata è valida se il plico è stato materialmente consegnato da Poste Italiane; il mancato esibire gli originali non determina automaticamente il mancato perfezionamento della notifica quando i fatti oggettivi dimostrano l'avvenuta notifica o quando la cartella è stata comunque impugnata; il disconoscimento generico delle copie non è efficace e le copie risultano utilizzabili; la firma con sigla o la difficoltà di leggibilità non inficiano la notifica salvo prova contraria mediante querela di falso; la cartella derivante da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis è congruamente motivata con il rinvio alla dichiarazione fiscale. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 oltre € 200 per esborsi e 15% per spese generali e oneri.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente la liquidazione automatica dell'imposta sulla base degli elementi dichiarati; in tale ipotesi la cartella di pagamento è congruamente motivata con il rinvio alla dichiarazione da cui deriva il debito

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Norma citata come riferimento al controllo formale che ha portato all'accertamento; impiego insieme all'art. 36-bis per giustificare la determinazione dell'imposta

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    Stabilisce l'obbligo del concessionario di chiamare in causa l'ente impositore se fatto destinatario dell'impugnazione; l'omessa chiamata espone il concessionario alle conseguenze della lite ma non legittima automaticamente conclusioni favorevoli per il contribuente circa l'insussistenza del titolo impositivo

  • art. 26, comma 5 d.P.R. n. 602/1973

    Prevede l'obbligo dell'agente della riscossione di esibire documentazione su richiesta del contribuente; la mancata esibizione non equivale automaticamente a prova dell'inesistenza della notificazione, la validità dipende da fatti oggettivi

  • art. 4 d.lgs. n. 261/1999 (commi 1 e 5)

    La riserva del servizio universale non è violata se il plico affidato a un'agenzia privata viene veicolato a Poste Italiane che ne esegue integralmente la consegna; quindi la notifica è valida quando Poste fornisce l'attestazione sulla cartolina di ricevimento

  • art. 2697 c.c.

    Richiama il principio della ripartizione dell'onere della prova; la Corte sottolinea che non può derivarsi automaticamente prova dalla sola omissione dell'azione (es. mancata chiamata del pubblico ente)

  • art. 2719 c.c.

    Stabilisce le regole sul disconoscimento delle copie; la Corte afferma che il disconoscimento deve essere chiaro, specifico e riferito al documento concreto altrimenti è inefficace e la copia resta utilizzabile

  • art. 18 d.P.R. n. 445/2000

    Norma richiamata in relazione alla conformità delle copie; la Corte osserva che questioni sulla certificazione di conformità sono assorbite quando il disconoscimento non è efficace

  • art. 3 legge n. 241/1990 e art. 7 legge n. 212/2000

    Obbligo di motivazione degli atti amministrativi e delle cartelle: la cartella non preceduta da avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo; per le liquidazioni ex art.36-bis il rinvio alla dichiarazione rende la motivazione sufficiente

  • art. 22, comma 5 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione agli oneri probatori e alla produzione documentale; la Corte ritiene che le doglianze sulla mancata produzione non determinano automaticamente l'inesistenza della notificazione

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Richiamato in dispositivo per attestare i presupposti processuali relativi al versamento ulteriore da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La mancata chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario espone quest'ultimo alle conseguenze della lite ma non determina automaticamente la nullità del titolo tributario o la prova favorevole per il contribuente
  • La notifica effettuata tramite agenzia postale privata è valida se il plico è stato materialmente consegnato da Poste Italiane e la procedura è integralmente eseguita con relativa attestazione sulla cartolina di ricevimento
  • La mancata esibizione degli originali su richiesta non comporta di per sé la perdita della prova della notificazione: il giudice valuta i fatti oggettivi e l'impatto dell'avvenuta impugnazione
  • Il disconoscimento delle copie prodotte in giudizio deve essere specifico, chiaro e riferito ai documenti concreti: dichiarazioni generiche o esplorative sono inefficaci e consentono l'utilizzo delle copie
  • La sottoscrizione con sigla o la difficoltà di lettura della firma non annullano la notificazione salvo che il destinatario non dimostri, mediante adeguati mezzi (es. querela di falso), l'assenza della qualifica del notificatore
  • In caso di liquidazione automatica ex art. 36-bis, la cartella è congruamente motivata tramite il rinvio alla dichiarazione fiscale da cui deriva il debito, poiché il calcolo degli interessi e dell'imposta è operazione matematica predeterminata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.