Cassazione Civile, Sentenza n. 24729/2020 del 05/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per credito tributario reclamato dall'autorità portoghese (€477.483,29) ottenuta tramite procedura di cooperazione UE ex Direttiva 76/308/CE (poi Direttiva 2008/55/CE). Il ricorrente denunciava: mancata trasmissione/notifica del titolo esecutivo portoghese (originale o copia conforme) e della relativa traduzione in italiano; illegittima formazione dei ruoli; violazione del diritto di difesa e delle norme procedurali italiane (art. 123 c.p.c., art. 9 D.M. n.179/2005, artt. 4-5 D.Lgs. 69/2003 ecc.), oltre a censure di competenza e legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Motivazione principale: la competenza a sindacare il credito o il titolo esecutivo spetta, secondo l'art.12 della Direttiva 2008/55/CE e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, allo Stato membro ove ha sede l'autorità richiedente; la competenza italiana scatta solo per i provvedimenti esecutivi successivi alla notifica della cartella. La mancata allegazione del titolo esecutivo riguarda i rapporti interstatali e non determina, di per sé, nullità della cartella di pagamento italiana, purché questa contenga gli elementi richiesti per consentire al contribuente di conoscere il fondamento della pretesa (la CTR aveva ritenuto che ciò fosse avvenuto). La Corte ha inoltre escluso l'obbligo automatico di traduzione di tutta la documentazione straniera (la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali, non per i documenti di causa salvo contestazione), ha ritenuto improcedibili alcune eccezioni sollevate per la prima volta in appello e ha considerato infondate le doglianze relative alla mancata istruttoria sulla formazione dei ruoli. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Direttiva 2008/55/CE (codifica della Direttiva 76/308/CEE)
Stabilisce il riparto di giurisdizione: le contestazioni sul credito o sul titolo competono allo Stato membro dell'autorità richiedente; le contestazioni sui provvedimenti esecutivi competono allo Stato membro dell'autorità adita. Il titolo esecutivo riguarda i rapporti interstatali e non impone, a pena di nullità, l'allegazione al ruolo nella procedura esecutiva italiana.
D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69
artt. 4, 5 (richiamati nel ricorso)
Norme di attuazione in materia di assistenza per il recupero crediti; non impongono che il titolo esecutivo straniero sia allegato alla cartella di pagamento emessa dall'autorità italiana.
D.M. 22 luglio 2005, n. 179
Norma richiamata dal ricorrente ma ritenuta non applicabile alla controversia in quanto disciplinata dalla Direttiva; la sua mancata osservanza non determinava l'inammissibilità della cartella italiana.
D.P.R. n. 602/1973
art. 12, 3° comma (richiamato)
La cartella deve riportare gli elementi necessari previsti dalla normativa sul ruolo; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la cartella conteneva gli elementi minimi richiesti.
Legge n. 69/2003
art. 1 comma 2, art. 23 (richiamati)
Applicabile per taluni tipi di imposte e per l'assistenza ampia; non modifica il principio che il titolo esecutivo è atto fra Stati e la sua allegazione non è prescrizione di nullità della cartella.
Codice di procedura civile
art. 122, art. 123 c.p.c.
Art.122: lingua italiana obbligatoria per atti processuali; la Corte ha precisato che la lingua obbligatoria non si estende automaticamente ai documenti prodotti in lingua straniera, a meno che non vi sia contestazione tale da richiedere traduzione giurata o nomina di traduttore. Art.123 richiamato nelle doglianze ma la Corte non ha ravvisato violazione rilevante.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 2, art. 19 (richiamati nei motivi)
Disposizioni sul riparto di giurisdizione in materia tributaria nazionale; richiamate per sostenere la competenza del giudice italiano per atti esecutivi italiani, ma non sovvertono il quadro dettato dalla Direttiva per i rapporti internazionali.
Codice civile
Norma sulla prova dell'esistenza dei fatti costitutivi della responsabilità; invocata dal ricorrente per sostenere onere probatorio a carico dell'amministrazione sulla formazione dei ruoli, ma la Corte ha ritenuto che le contestazioni dovessero essere svolte di regola dinanzi alle autorità portoghesi.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata per presunte violazioni di trasparenza/istruttoria, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di preventiva verifica da parte dell'amministrazione italiana oltre quanto previsto dalla Direttiva.
Massime di principio
- Quando il recupero di crediti tributari avviene su richiesta di un altro Stato membro, le contestazioni sul merito del credito o sul titolo esecutivo spettano di norma allo Stato membro richiedente (competenza interna all'autorità estera); il giudice italiano valuta invece i provvedimenti esecutivi emanati in Italia dopo la notifica della cartella.
- La mancata allegazione del titolo esecutivo straniero alla cartella di pagamento italiana non produce automaticamente la nullità dell'atto: il titolo è principalmente rilevante nei rapporti tra Stati e il contribuente ha strumenti di tutela previsti dalla Direttiva (contestazione nello Stato membro richiedente o, in casi specifici, dinanzi all'autorità competente indicata dalla Direttiva).
- La cartella italiana deve comunque contenere gli elementi necessari indicati dalla normativa sul ruolo (D.P.R. 602/1973 e successive modifiche) in modo da consentire al contribuente di conoscere l'origine della pretesa; se tali elementi sono presenti, le doglianze formali sull'allegazione del titolo risultano di portata limitata.
- L'obbligo di traduzione della documentazione straniera non è automatico: la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali; per i documenti prodotti in lingua straniera il giudice ha la facoltà di richiedere traduzione o nominare un traduttore solo se il contenuto è contestato o la traduzione è essenziale.
- Le censure processuali relative a fatti o documenti esteri (es. formazione del titolo o della procedura nello Stato estero) devono in genere essere sollevate ed esperite davanti alle autorità amministrative o giurisdizionali dello Stato membro richiedente; il giudice italiano non sostituisce l'istruttoria internazionale prevista dalla Direttiva.
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