Cassazione Civile, Sentenza n. 24728/2020 del 05/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava a Rossmare (intermediario solidale) l'esenzione d'accisa su rifornimenti di gasolio denaturato erogati nel 2010 a natanti da diporto battenti bandiera extra-UE, sostenendo che l'esenzione prevista per la navigazione nelle acque comunitarie non può essere riconosciuta alle unità extra-UE se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 17 TUA (nazionalizzazione o normativa comunitaria). La questione centrale era se, ai fini dell'esenzione, sia sufficiente che l'unità da diporto sia oggetto di contratti di locazione/noleggio (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 171/2005 - Codice della nautica da diporto) oppure se occorra verificare l'effettiva utilizzazione dell'unità a scopi commerciali da parte del titolare dell'effettiva disponibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.171/2005 sia in contrasto con l'art. 14, § 1, lett. c), della Direttiva 2003/96/CE (e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia) nella parte in cui equipara automaticamente al 'fini commerciali' la mera circostanza che l'unità sia oggetto di contratto di locazione o noleggio. La Corte ha affermato che l'esenzione d'accisa richiede l'accertamento che la navigazione da parte dell'utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso (ossia un'effettiva utilizzazione commerciale) e che l'onere della prova spetta a chi invoca l'esenzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata (che aveva dato ragione a Rossmare) e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per il nuovo esame e le ulteriori determinazioni di merito, con condanna alle spese.
Norme richiamate
Direttiva del Consiglio 2003/96/CE (e precedenti direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE)
disposizioni che esentano dall'accisa i prodotti forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e la definizione della nozione di imbarcazione privata da diporto
La Corte interpreta la disciplina comunitaria nel senso che l'esenzione riguarda la navigazione effettuata a fini commerciali e richiede che la nave sia effettivamente utilizzata per prestazioni di servizi a titolo oneroso; la mera esistenza di un contratto di noleggio non basta a far maturare l'esenzione
Art. 24 del Testo unico accise (TUA)
riferimento nazionale per le agevolazioni in materia di prodotti energetici a usi elencati nella Tabella A allegata al TUA
Il TUA recepisce disposizioni comunitarie ma non può essere applicato in modo incompatibile con la disciplina e la giurisprudenza comunitaria
Punto 3 della Tabella A allegata al TUA
Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto
Indica l'ipotesi di esenzione prevista dall'ordinamento nazionale in attuazione della disciplina comunitaria; l'applicazione richiede il rispetto delle condizioni stabilite dal diritto UE
Art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto)
L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio
La Corte ha ritenuto che questa disposizione nazionale sia in contrasto con il diritto dell'Unione nella parte in cui attribuisce automaticamente carattere commerciale per il solo fatto del contratto di noleggio; la norma nazionale va disapplicata in tali casi
Art. 17 TUA (richiamato dalla difesa erariale)
richiami generali alle condizioni per agevolazioni e casi particolari (nazionalizzazione ecc.)
L'Agenzia sosteneva l'impossibilità di riconoscere l'esenzione per unità extra-UE salvo casi particolari; la Corte ha invece focalizzato la questione sull'effettiva utilizzazione commerciale dell'unità da parte dell'utilizzatore
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (principali pronunce richiamate: C-389/89 Deutsche See; C-391/05 Jan De Nul; C-505/10 Partrederiet Sea Fighter; C-79/10 Systeme Helmholz; C-250/10 Haltergemeinschaft LBL; C-151/16 Vakarq)
numerose sentenze che chiariscono che l'esenzione si applica solo quando la navigazione è effettuata a fini commerciali e che occorre verificare l'uso effettivo del mezzo da parte del locatario/affittuario
La Corte nazionale ha richiamato costante giurisprudenza comunitaria che richiede l'accertamento dell'effettiva utilizzazione commerciale (prestazione di servizi a titolo oneroso) e che la mera esistenza del contratto di noleggio non è sufficiente per ottenere l'esenzione
Principio Cilfit (C-283/81) e principio acte claire
richiamati per escludere la necessità di rinvio pregiudiziale quando l'applicazione del diritto UE è chiara
La Corte ha ritenuto che la contrarietà della norma nazionale al diritto UE fosse evidente alla luce della giurisprudenza consolidata, perciò non è stato necessario sollevare questione pregiudiziale
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione d'accisa sui carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie occorre accertare che la navigazione sia effettivamente effettuata a fini commerciali, ossia che comporti una prestazione di servizi a titolo oneroso da parte dell'utilizzatore effettivo dell'unità
- La mera esistenza di un contratto di locazione o noleggio (titolo giuridico) non è sufficiente, di per sé, a qualificare l'uso dell'unità come commerciale ai fini dell'esenzione: è necessario verificare l'effettivo impiego del mezzo da parte del locatario
- L'onere della prova circa l'effettiva utilizzazione commerciale incombe sul soggetto che invoca l'esenzione (contribuente/locatario)
- Le norme nazionali che attribuiscono automaticamente l'uso commerciale per il solo contratto di noleggio vanno disapplicate quando contrastano con il diritto dell'Unione; il giudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
- In presenza di conflitto tra disciplina nazionale e diritto UE, il giudice può cassare e rinviare il fatto al giudice di merito per accertamento dell'uso effettivo e della sussistenza dell'esenzione
- La bandiera dell'unità (comunitaria o extra-UE) non è l'elemento decisivo: rileva se l'utilizzatore esercita effettivamente attività commerciale connessa alla navigazione nelle acque comunitarie
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