Cassazione Civile, Ordinanza n. 25564/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la TARI per l’anno d’imposta 2014 su due aree del complesso industriale della contribuente: una superficie di mq 5.208 destinata ad attività produttiva e una superficie di mq 5.170 adibita a deposito, magazzini e locali accessori. La contribuente ha impugnato gli avvisi di pagamento sostenendo, in sintesi, che il regolamento comunale era illegittimo nella parte in cui assoggettava a tassa alcune aree dei magazzini e dei locali accessori; che la Commissione regionale aveva omesso di esaminare la perizia giurata e l’istanza di accertamento con adesione con cui si contestava l’erroneità delle metrature; che non poteva attribuirsi efficacia vincolante per il 2014 a un accordo conciliativo riferito ad annualità precedenti; e che la mancata presentazione di una dichiarazione di variazione non precludeva la dimostrazione in giudizio dell’erronea misurazione. La concessionaria, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che l’istanza di accertamento con adesione non sospendeva i termini perché proposta contro avvisi di pagamento e non contro avvisi di accertamento; ha contestato il mancato riconoscimento dell’efficacia del precedente accordo sulle metrature; e ha censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso la tassazione della superficie produttiva ritenendo i rifiuti prodotti come rifiuti speciali autonomamente smaltiti, affermando invece che si trattasse di rifiuti assimilati agli urbani, con al più riduzione tariffaria e non esenzione totale.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso principale della contribuente. Ha rigettato i motivi di ricorso incidentale relativi alla tardività del ricorso originario, all’asserita contraddittorietà sulla superficie produttiva e alla questione dell’istanza di accertamento con adesione. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale della concessionaria, ritenendo erronea la motivazione della CTR sulla natura dei rifiuti e sulla conseguente esclusione dal tributo senza verificare i criteri di assimilazione stabiliti dal regolamento comunale. Il quarto motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha escluso l’ammissibilità delle censure ex n. 5 nei casi preclusi dall’art. 348-ter c.p.c. e ha ricondotto al vizio di violazione di legge le doglianze che miravano, in realtà, a contestare la valutazione di merito.
Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, contro la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, salvo che le due decisioni si fondino su accertamenti di fatto non sovrapponibili, circostanza che nel caso non è stata adeguatamente allegata e provata.
art. 1, comma 646, L. 27 dicembre 2013, n. 147
"Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti"
Le superfici già dichiarate o accertate nei precedenti prelievi rilevano anche per la TARI; tuttavia la Corte ha distinto tra dato storicamente immutabile e dichiarazione di superficie, valorizzando l’assenza di una tempestiva dichiarazione di variazione e negando efficacia retroattiva alla richiesta correttiva successiva.
art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147
In caso di locali in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, l’esonero riguarda la quota variabile; quando invece i rifiuti sono assimilati agli urbani e smaltiti autonomamente, può spettare solo una riduzione tariffaria proporzionale, non l’esenzione totale.
art. 15, comma 4, regolamento comunale TARI
"le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti producono a decorrere dalla data di presentazione"
La comunicazione di variazione è ammessa in ogni tempo ma non produce effetti retroattivi.
art. 20, regolamento comunale TARI
"il procedimento definitorio può essere attivato […] subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento"
La Corte ne ha dato interpretazione estensiva, ritenendo la procedura di accertamento con adesione applicabile anche agli avvisi di pagamento, poiché idonei a portare a conoscenza una pretesa tributaria impugnabile.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di impugnazione è stato ritenuto sospeso per 90 giorni in ragione della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla contribuente per contestare la legittimità di una norma regolamentare ritenuta restrittiva dell’esenzione, ma la Corte ha respinto la censura alla luce della disciplina e della giurisprudenza sulla TARI.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
Richiamati a fondamento dell’interpretazione estensiva della tutela del contribuente e dell’impugnabilità degli avvisi di pagamento.
art. 14 direttiva 2008/98/CE
Richiamata dalla contribuente sul principio "chi inquina paga"; la Corte ha affermato che tale principio non consente di attribuire efficacia retroattiva alla correzione tardiva delle superfici.
d.lgs. 152/2006, artt. 184, 198
Richiamati per il quadro normativo sui rifiuti e sul servizio di gestione; la Corte ha rimesso al giudice di rinvio la verifica della corretta assimilazione regolamentare.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato per affermare che, nelle annualità successive, la disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è affidata ai regolamenti comunali.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali non pericolosi per qualità e quantità.
art. 21, comma 7, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
In caso di avvio al recupero dei rifiuti assimilati, consente una riduzione tariffaria secondo criteri proporzionali, non un’esenzione totale dalla quota variabile.
art. 66, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato come criterio sistematico: le riduzioni delle superfici o tariffarie operano con effetto dall’anno successivo sulla base della denuncia originaria, integrativa o di variazione.
Richiamato quale parametro per la determinazione delle riduzioni tariffarie in base alla quantità effettivamente avviata al recupero.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso principale e all’accoglimento solo parziale dell’incidentale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’avviso di pagamento è atto impugnabile quando esprime in modo chiaro una pretesa tributaria; su tale base può operare, in via interpretativa, anche la disciplina regolamentare dell’accertamento con adesione prevista per l’avviso di accertamento, se coerente con la funzione deflattiva dell’istituto.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado e il ricorrente non dimostra che le due decisioni poggiano su diversi accertamenti di fatto non sovrapponibili.
- In materia TARI, l’esenzione o riduzione per aree produttive di rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve allegare e provare i presupposti della non debenza o della riduzione, e la variazione delle superfici o delle condizioni di tassabilità deve essere tempestivamente comunicata, senza effetto retroattivo.
- La superficie tassabile può essere contestata in giudizio solo nei limiti in cui sia stato tempestivamente dedotto un fatto idoneo a incidere sulla debenza; una successiva richiesta di correzione dei dati non sana retroattivamente la mancata dichiarazione di variazione.
- Per i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’esonero riguarda la parte di tariffa collegata al servizio; per i rifiuti assimilati ma avviati autonomamente al recupero, il vantaggio fiscale è normalmente una riduzione della sola quota variabile, non l’esenzione totale, salvo diversa e legittima disciplina regolamentare.
- Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, il giudice deve verificare la legittimità dell’esercizio della potestà regolamentare comunale e applicare i criteri normativi di assimilazione qualitativa e, se previsti, quantitativa, non potendo fondare la decisione su meri dati empirici come peso, volume o modalità pratica di smaltimento.
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