Cassazione Civile, Ordinanza n. 01615/2026 del 24/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, contestando il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse e irrogando le sanzioni, sia nei confronti del bookmaker stabilito all'estero, ritenuto obbligato in solido, sia nei confronti del centro di trasmissione dati che raccoglieva le scommesse in Italia per suo conto. I ricorrenti avevano impugnato l'atto dinanzi ai giudici tributari, ma sia il primo grado sia l'appello erano stati sfavorevoli. In cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) omessa pronuncia e falsa applicazione della normativa sull'imposta unica, sostenendo che la disciplina del 2010 non sarebbe applicabile a un'attività lecita svolta da bookmaker estero e che avrebbe finalità sanzionatoria verso il gioco illecito; 2) omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sulla determinazione dell'imposta, deducendo che per il 2015 dovesse applicarsi una diversa disciplina e sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa tributaria; 3) violazione del TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e disapplicazione della norma interna; 4) violazione delle norme tributarie sulle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, assumendo che l'incertezza escludesse la colpevolezza e quindi le sanzioni; 5) violazione delle regole sulle spese, lamentando il mancato accoglimento della compensazione nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi principali, richiamando un orientamento già consolidato sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse anche per gli operatori che raccolgono gioco in assenza di concessione e per i centri di trasmissione dati che operano per conto di bookmaker esteri. Ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando che la questione era già stata decisa in senso sfavorevole ai ricorrenti, e ha negato qualsiasi discriminazione o violazione della libertà di stabilimento. Ha inoltre reputato non sussistente l'obiettiva incertezza normativa per l'anno 2015, perché la disciplina interpretativa risultava ormai consolidata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo stati riportati in ricorso gli atti e i passi processuali rilevanti per verificare l'omessa pronuncia. Il quinto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, poiché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio di soccombenza in materia di spese. In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
la Corte ribadisce che l'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di raccolta e gestione delle scommesse svolta in Italia, anche se il soggetto opera per conto proprio o di terzi e anche se il bookmaker è stabilito all'estero o privo di concessione; la base imponibile e i criteri di tassazione sono ricostruibili secondo i meccanismi previsti dalla legge e dalla disciplina interpretativa sopravvenuta.
la norma di interpretazione autentica chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche per la raccolta del gioco in assenza o inefficacia della concessione e che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente e per conto di terzi ubicati all'estero; per le annualità successive al 2011 la disciplina si applica pienamente anche ai rapporti già in essere.
art. 1, comma 644, lett. g)
la disposizione introduce un criterio di determinazione presuntiva della base imponibile per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale; la Corte esclude che abbia natura sanzionatoria o che violi, di per sé, il diritto UE, trattandosi di accertamento induttivo fondato su presunzioni superabili con prova contraria.
viene evocato dai ricorrenti quale possibile disciplina applicabile ratione temporis, ma la Corte considera infondata la censura alla luce del quadro normativo successivo e della disciplina interpretativa consolidata.
la deduzione di omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza del ricorso, con puntuale trascrizione degli atti processuali rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
vengono richiamati come norme sul sindacato di legittimità e sui vizi dedotti (violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento).
art. 267 TFUE
non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale, poiché la Corte di giustizia si è già pronunciata specificamente sulla medesima disciplina e sulle medesime questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione.
artt. 49, 56 e 57 TFUE
la Corte, richiamando la giurisprudenza unionale, esclude che la normativa italiana determini una discriminazione o una restrizione incompatibile con la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, perché si applica indistintamente agli operatori che gestiscono scommesse sul territorio italiano.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, richiamando la ragionevolezza della scelta legislativa di includere anche gli operatori fuori dal sistema concessorio nel perimetro dell'imposta unica.
art. 24 Cost.
la questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla base imponibile forfetaria è dichiarata manifestamente infondata, poiché il criterio presuntivo lascia spazio alla prova contraria del contribuente e non comprime irragionevolmente il diritto di difesa.
art. 53 Cost.
la disciplina fiscale è ritenuta coerente con il principio di capacità contributiva, in quanto il prelievo è collegato all'attività di gestione e raccolta delle scommesse, indice di ricchezza imponibile.
art. 97 Cost.
la Corte esclude che il criterio di accertamento induttivo comprometta l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione finanziaria.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti in tema di sanzioni tributarie, ma non ritenuto decisivo per l'esito della controversia.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la Corte nega che nel caso concreto vi fossero obiettive condizioni di incertezza tali da escludere la colpevolezza e le sanzioni.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obiettiva incertezza normativa non è ravvisata per l'anno 2015, essendo la questione già chiarita dalla disciplina interpretativa e dalla giurisprudenza.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la compensazione delle spese nel processo tributario è eccezionale e richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
il giudice di appello ha correttamente applicato il principio di soccombenza; la compensazione resta rimessa a ipotesi tipiche o a valutazione discrezionale nei limiti di legge.
la Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, applica la condanna per lite temeraria prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
la definizione del ricorso in conformità alla proposta comporta la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, quale conseguenza legale tipica dell'abuso del processo.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo non è solo il bookmaker concessionario: è tale anche chi, in assenza o inefficacia della concessione, gestisce la raccolta delle scommesse con qualunque mezzo, compresi i centri di trasmissione dati che operano per conto di bookmaker esteri.
- La natura lecita dell'attività svolta sul piano penale non esclude, di per sé, l'obbligazione tributaria, se la legge fiscale collega il presupposto d'imposta alla gestione e raccolta delle scommesse avvenuta in Italia.
- Non sussiste discriminazione incompatibile con il diritto UE quando l'imposta si applica indistintamente agli operatori nazionali ed esteri che svolgono attività di raccolta scommesse sul territorio nazionale; la disciplina nazionale può perseguire legittimi obiettivi di controllo del settore, tutela dei consumatori e contrasto a evasione ed elusione.
- La determinazione forfetaria o induttiva della base imponibile in materia di scommesse è legittima se fondata sull'impossibilità di ricostruire analiticamente la raccolta e se il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria sul dato effettivo.
- L'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni non ricorre quando la disciplina interpretativa è stata ormai chiarita dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata per l'annualità d'imposta contestata.
- La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede ricorso autosufficiente e specifico: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i passaggi processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La compensazione delle spese nel processo tributario non costituisce regola generale, ma eccezione subordinata ai presupposti di legge; in mancanza, trova applicazione il principio di soccombenza.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. per il ricorso manifestamente infondato.
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