Cassazione Civile, Ordinanza n. 04332/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di una socia di società a ristretta compagine sociale, per maggior reddito di partecipazione fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto nei confronti della socia sul solo rilievo che l’avviso emesso nei confronti della società era stato già annullato per violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra processo verbale di constatazione e avviso di accertamento. L’Agenzia proponeva cinque motivi: 1) omessa sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudicato sulla sentenza che aveva annullato l’accertamento societario; 2-5) violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la nullità dell’accertamento societario non poteva automaticamente travolgere quello emesso verso la socia, che il contraddittorio preventivo sarebbe stato comunque soddisfatto, che l’inosservanza del termine non avrebbe dovuto comportare nullità senza prova di un diverso esito del procedimento, e che vi fossero ragioni di urgenza tali da giustificare l’emissione anticipata dell’atto.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente tutti i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che le censure erano già state affrontate e respinte in un precedente giudizio della Corte relativo all’annullamento dell’accertamento societario, divenuto definitivo per il rigetto del relativo ricorso per cassazione. Richiamando il dovere della Corte di conoscere i propri precedenti per evitare contrasto di giudicati e in coerenza con il ne bis in idem, la Cassazione ha deciso conformemente al precedente senza ravvisare ragioni per discostarsene. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la contribuente era rimasta intimata. È stata altresì esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’Agenzia, quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La ricorrente invocava la sospensione necessaria del processo in presenza di una questione pregiudiziale già decisa in altro giudizio; la Corte non accoglie la censura perché decide in conformità al precedente definitivo relativo all’atto presupposto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi relativi all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare l’omessa sospensione necessaria del giudizio.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine dilatorio di sessanta giorni
La Corte prende atto che l’avviso di accertamento societario era stato annullato per violazione del termine dilatorio tra PVC e avviso; il ricorso dell’Agenzia, volto a negare che tale violazione comportasse l’annullamento dell’atto e a sostenere la sufficienza del contraddittorio o l’urgenza, viene respinto per conformità al precedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non si applica quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 65 ordinamento giudiziario
Richiamato quale base della funzione nomofilattica della Corte e del dovere di conoscere i propri precedenti.
Massime di principio
- Quando la decisione sull’atto impugnato dipende in modo diretto e necessario dall’esito di un altro giudizio già deciso, la Cassazione può valorizzare il precedente definitivo e definire la causa in modo conforme, in funzione di coerenza del sistema e prevenzione di contrasti di giudicati.
- La violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, ove già accertata con sentenza passata in giudicato sull’atto presupposto, può riflettersi sull’atto consequenziale fondato sul medesimo presupposto impositivo.
- In presenza di accertamenti emessi nei confronti di una società a ristretta compagine e dei soci, l’annullamento definitivo dell’accertamento societario incide anche sulla pretesa fiscale verso il socio quando quest’ultima si fonda integralmente sul medesimo presupposto.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata difesa dell’intimato esclude una statuizione sulle spese a suo favore; inoltre, per l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure di violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 che si fondino su sufficienza del contraddittorio, irrilevanza della nullità senza prova di un esito diverso o presenza di urgenza devono misurarsi con il decisum già formato sull’atto presupposto, se questo è coperto da giudicato.
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