Cassazione Civile, Ordinanza n. 03180/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione per l'anno 2007 un maggior reddito imponibile, disconoscendo la deducibilità di alcuni costi, in particolare una fattura emessa da una collaboratrice per "consulenze e progettazioni grafiche e telemarketing" ritenuta relativa a operazioni oggettivamente inesistenti. In giudizio sosteneva che le prestazioni fossero reali e necessarie alla propria attività, e deduceva anche vizi formali e procedimentali dell'accertamento. In cassazione articolava otto motivi: 1) vizi motivazionali sulla irreperibilità dell'emittente della fattura e sulla mancanza di reale attività economica; 2) vizi motivazionali sull'onere della prova circa l'effettività delle prestazioni; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere l'Ufficio ricostruito il reddito anche sulla base di indagini bancarie su conti di terzi senza provare la riferibilità; 4) nullità per mancato contraddittorio preventivo ex art. 32; 5) falsa applicazione dell'art. 2727 c.c.; 6) mancato riconoscimento almeno parziale dei costi, invocando l'art. 53 Cost. e l'art. 109 TUIR; 7) insufficienza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove; 8) nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. e norme transitorie richiamate.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal primo al quarto e dal settimo all'ottavo, in parte per il limite della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., in parte perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o a censurare una mera insufficienza motivazionale non più deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre reputato infondati, nel merito, il quarto motivo sul contraddittorio endoprocedimentale e il quinto motivo sulla pretesa violazione del divieto di presunzioni di secondo grado, chiarendo che il divieto di "presunzioni a catena" non esiste come regola generale e che gli elementi indiziari possono fondare ulteriori inferenze presuntive se gravi, precisi e concordanti. Ha respinto anche il sesto motivo, osservando che non si trattava di costi inerenti a ricavi omessi, bensì di costi contabilizzati ritenuti oggettivamente inesistenti e quindi indeducibili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto al "minimo costituzionale"; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
Non è violato quando l'Ufficio non effettua una ricostruzione indiretta del reddito ex lege, ma utilizza le indagini bancarie come elementi indiziari ulteriori a sostegno dell'inesistenza del costo.
Non osta all'utilizzo di un ragionamento presuntivo articolato su più inferenze; il presunto divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non è regola generale dell'ordinamento.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento del fatto ignoto quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, anche mediante una serie lineare di inferenze.
art. 53 Cost.
È invocabile per la capacità contributiva, ma non consente di riconoscere costi oggettivamente inesistenti.
La deducibilità dei costi presuppone l'effettiva esistenza del costo; non opera quando l'elemento passivo è ritenuto fittizio o inesistente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione è infondata se la sentenza contiene una motivazione non apparente e comprensibile.
Richiamato dalla doglianza del ricorrente in tema di motivazione; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse carente al punto da integrare nullità.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
Il mancato contraddittorio preventivo non determina invalidità dell'avviso nel caso di accertamenti cd. a tavolino relativi a tributi non armonizzati.
Richiamato solo in via sistematica per evidenziare che il termine dilatorio e il contraddittorio sono correlati al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di denunciare la mera insufficienza o carenza argomentativa, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti del minimo costituzionale.
- La regola della doppia conforme rende inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado siano conformi nella ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze.
- In tema di accertamento fiscale fondato su operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi, valorizzati unitariamente dal giudice di merito.
- Il contribuente, una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante dell'inesistenza dell'operazione, deve provare l'effettività delle prestazioni contestate; non bastano fattura, regolarità formale della contabilità o mezzi di pagamento apparentemente regolari.
- Il c.d. divieto di presunzioni di secondo grado o a catena non costituisce una regola generale: un fatto noto desunto da presunzioni può essere, a sua volta, premessa di ulteriori inferenze, se il ragionamento complessivo resta sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio in via generalizzata per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati svolti a tavolino, salvo specifiche previsioni di legge o situazioni particolari.
- Non sono deducibili costi che il giudice di merito abbia ritenuto oggettivamente inesistenti: il principio di capacità contributiva non consente il riconoscimento di componenti negative fittizie.
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