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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31561/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, dell'estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento asseritamente non notificate o comunque non provate come ritualmente notificate. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'eccezione del contribuente, ritenendo contestabili le copie fotostatiche delle relate di notifica non autenticate e affermando che, a fronte del disconoscimento, spettasse all'Amministrazione produrre gli originali per provare la regolarità della notificazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo error in procedendo e violazione degli artt. 214 e ss. c.p.c., in combinato con l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, nonché violazione dell'art. 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento della conformità delle copie agli originali doveva essere formulato nella prima difesa utile, cioè con la costituzione in appello, e non soltanto con le memorie difensive. Nel corso del giudizio di legittimità, la Corte ha anche esaminato il profilo dell'ammissibilità del controricorso adesivo della società di riscossione, dichiarandolo inammissibile perché tardivo e non soggetto ai termini dell'impugnazione incidentale tardiva. La decisione si è poi concentrata sullo ius superveniens dell'art. 3-bis del d.l. 146/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. 602/1973, stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza di specifici pregiudizi tipizzati. Poiché il contribuente aveva allegato un pregiudizio diverso da quelli previsti dalla nuova norma, la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile il controricorso adesivo della società di riscossione. Ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia e, decidendo nel merito sul ricorso originario del contribuente, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, alla luce della disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per il recente intervento delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo nei casi e nei limiti previsti; non si applica al ricorso adesivo che non sia impugnazione incidentale in senso stretto.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    I termini e le forme del controricorso con ricorso incidentale riguardano la parte contro cui è proposta l'impugnazione principale, non il ricorso adesivo autonomamente tardivo.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento delle copie rispetto agli originali deve essere effettuato nei modi e nei termini processuali propri della contestazione della scrittura privata.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all'originale va proposta tempestivamente, nella prima difesa utile.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il giudice può attribuire ai fatti la corretta qualificazione giuridica sulla base del principio iura novit curia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti non specificamente allegati o contestati dalle parti.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Sono impugnabili gli atti tipizzati; la Corte richiama il rapporto tra ruolo, cartella e impugnazione nel processo tributario.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Delimita la giurisdizione tributaria anche rispetto agli atti della riscossione.

  • art. 615 c.p.c.

    Le opposizioni all'esecuzione sono state richiamate nel quadro del sistema di tutela contro la riscossione, ma la Corte ne evidenzia i limiti superati dallo sviluppo giurisprudenziale e normativo.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamata per escludere l'uso dell'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo nel previgente assetto.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile; la cartella o il ruolo invalidamente notificati sono impugnabili solo in presenza dei pregiudizi tipizzati dalla norma.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, incidendo sull'interesse ad agire e rendendo non impugnabile l'estratto di ruolo salvo eccezioni tipizzate.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    È uno dei casi tipizzati di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    È richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato ai fini della diretta impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione di documenti relativi alla persistenza dell'interesse ad agire.

  • art. 111 Cost.

    La Corte collega la tipizzazione legislativa dell'interesse ad agire al principio del giusto processo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'estratto di ruolo, in sé considerato, non costituisce atto impugnabile; ciò che può essere oggetto di censura è l'atto impositivo o riscossivo sottostante, nei limiti stabiliti dalla legge.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata è oggi ammessa soltanto se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specificamente indicati dalla disciplina sopravvenuta; al di fuori di tali ipotesi manca l'interesse ad agire.
  • L'interesse ad agire ha natura dinamica e può essere valutato anche in corso di causa, fino alla decisione, in relazione allo ius superveniens che conformi diversamente la tutela giurisdizionale.
  • Nel giudizio di legittimità possono essere depositati documenti idonei a dimostrare la persistenza o l'insorgenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • Il ricorso adesivo autonomamente proposto dalla parte non impugnante non beneficia dei termini dell'impugnazione incidentale tardiva e, se tardivo, è inammissibile.
  • La contestazione della conformità delle copie agli originali deve essere svolta tempestivamente nella prima difesa utile; non può essere utilmente introdotta in un momento successivo se la legge processuale ne richiede la preclusione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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