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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09332/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario gli estratti di ruolo relativi a diverse cartelle di pagamento emesse per tributi e altre entrate (IRPEF, TARSU/TIA, diritto annuale CCIAA, tassa auto, addizionali regionali). La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo avvenuta la notifica delle cartelle e la loro mancata tempestiva impugnazione; la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, censurando la statuizione di regolarità della notifica delle cartelle: sosteneva che per una cartella mancassero prove della notificazione, per un'altra mancasse o fosse irrilevante la raccomandata informativa prevista in caso di notifica presso la casa comunale, e che per tutte le altre non fosse stata allegata o risultasse negativo l'invio/ricezione della raccomandata informativa. Le controparti eccepivano anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rigettato preliminarmente le eccezioni di inammissibilità formulate dalle controricorrenti sotto il profilo dell’autosufficienza, ma ha ritenuto inammissibile il motivo del contribuente perché non veniva allegata né dimostrata l’attualità dello specifico interesse ad agire richiesta, nei giudizi pendenti sull’estratto di ruolo, dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’impugnazione diretta del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa soltanto in presenza dei pregiudizi tipizzati dalla norma sopravvenuta; nel caso concreto il ricorrente aveva impugnato cumulativamente le cartelle senza indicare un pregiudizio attuale e concreto rientrante in tali ipotesi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti costituite e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza un’autonoma presa di posizione della Corte nel merito del vizio prospettato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza autonoma analisi specifica nel dispositivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza autonoma analisi specifica nel dispositivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla notificazione delle cartelle

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione presso la casa comunale e l’invio della raccomandata informativa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    la norma è stata interpretata come disciplina sopravvenuta che incide sull’interesse ad agire e consente l’impugnazione diretta solo nei casi tipizzati di concreto pregiudizio, applicandosi anche ai processi pendenti

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

  • L. n. 215 del 2021

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021

  • art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999

    richiamato in relazione alla riscossione di crediti contributivi e previdenziali

  • art. 18 d.lgs. n. 46 del 1999

    richiamato in relazione alla riscossione di crediti contributivi e previdenziali

  • art. 27 L. n. 689 del 1981

    richiamato per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le norme dell’esazione delle imposte dirette

  • art. 206 d.lgs. n. 285 del 1992

    richiamato per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo le norme dell’esazione delle imposte dirette

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, quale una delle ipotesi di pregiudizio tipizzate

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato quale una delle ipotesi di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a procedure di appalto

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come mezzo di produzione documentale nel giudizio di legittimità per dimostrare lo specifico interesse ad agire

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato nel novero dei soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire ha natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione, potendo essere inciso da norme sopravvenute che ne delimitano l’ammissibilità.
  • L’impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata è esperibile solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specificamente tipizzati dalla disciplina vigente, non essendo sufficiente la mera deduzione dell’irregolarità della notificazione.
  • Nei giudizi pendenti, la prova dello specifico interesse ad agire deve essere tempestivamente fornita; nel processo di legittimità ciò può avvenire mediante deposito documentale nei limiti consentiti dall’art. 372 c.p.c. o fino all’adunanza camerale, mentre in presenza di accertamenti di fatto può rendersi necessario il rinvio.
  • La contestazione della sola regolarità della notifica delle cartelle non basta, da sola, a fondare l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo se non si collega a un attuale e concreto pregiudizio giuridicamente rilevante.
  • In tema di riscossione coattiva, il quadro normativo sull’impugnazione del ruolo/cartella opera anche rispetto a entrate diverse da quelle strettamente tributarie quando la riscossione è disciplinata dalle norme previste per l’esazione delle imposte dirette.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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