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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società di telecomunicazioni e dal successivo giudizio di appello, nel quale veniva dichiarata l'inammissibilità di domande, eccezioni e documenti nuovi e veniva rigettato l'appello sul rilievo che il contratto di servizi fosse stato concluso per finalità professionali, con conseguente esclusione della qualifica di consumatore e applicazione della clausola contrattuale di foro competente in Milano. Il ricorrente per cassazione ha proposto sette motivi: contestava, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita produzione di documenti nuovi, la regolarità delle notifiche via PEC e delle firme digitali, l'omessa considerazione di atti e fascicoli che avrebbero dimostrato questioni di competenza e irregolarità dell'attestazione di conformità, la nullità della sentenza o del procedimento, la violazione dell'art. 645 c.p.c. in tema di onere della prova della notifica nel procedimento monitorio, la violazione delle norme sulla competenza e l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura professionale dell'abbonamento. La società controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del percorso processuale, rendendo incomprensibile la portata delle censure. Ha inoltre osservato che i motivi erano formulati in modo non specifico anche rispetto ai requisiti dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., con mancata riproduzione adeguata degli atti e dei documenti richiamati. Quanto al settimo motivo, lo ha ritenuto inammissibile anche per effetto della c.d. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la controversia e la portata delle censure; la carenza di tale esposizione comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
  • L'onere di specificità del ricorso impone di indicare in modo preciso gli atti e i documenti su cui le censure si fondano, riproducendone il contenuto rilevante e collocandoli nel fascicolo processuale, non essendo sufficiente un richiamo generico.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non adeguatamente censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di decisività delle doglianze.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione dei requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso prevale sull'esame nel merito delle questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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