Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società di telecomunicazioni e dal successivo giudizio di appello, nel quale veniva dichiarata l'inammissibilità di domande, eccezioni e documenti nuovi e veniva rigettato l'appello sul rilievo che il contratto di servizi fosse stato concluso per finalità professionali, con conseguente esclusione della qualifica di consumatore e applicazione della clausola contrattuale di foro competente in Milano. Il ricorrente per cassazione ha proposto sette motivi: contestava, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita produzione di documenti nuovi, la regolarità delle notifiche via PEC e delle firme digitali, l'omessa considerazione di atti e fascicoli che avrebbero dimostrato questioni di competenza e irregolarità dell'attestazione di conformità, la nullità della sentenza o del procedimento, la violazione dell'art. 645 c.p.c. in tema di onere della prova della notifica nel procedimento monitorio, la violazione delle norme sulla competenza e l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura professionale dell'abbonamento. La società controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del percorso processuale, rendendo incomprensibile la portata delle censure. Ha inoltre osservato che i motivi erano formulati in modo non specifico anche rispetto ai requisiti dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., con mancata riproduzione adeguata degli atti e dei documenti richiamati. Quanto al settimo motivo, lo ha ritenuto inammissibile anche per effetto della c.d. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato per affermare l'inammissibilità delle domande, eccezioni e documenti nuovi proposti in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla regolarità della notifica telematica.
art. 23, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalle censure relative alla firma digitale e alla validità dei documenti informatici.
artt. 164, 182, 183 e 291 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione a nullità processuali e gestione della fase introduttiva e della contumacia.
Invocato in relazione al valore probatorio dei documenti informatici prodotti in giudizio.
Richiamato per sostenere che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere della prova della notifica gravasse sul notificante.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento.
Invocato per denunciare violazioni delle norme sulla competenza.
Richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ma ritenuto inammissibile nel caso di doppia conforme.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte lo considera requisito essenziale di ammissibilità del ricorso: deve consentire la comprensione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
La Corte rileva la loro violazione per difetto di specificità e mancata adeguata riproduzione/indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come possibile modalità di soddisfacimento dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la controversia e la portata delle censure; la carenza di tale esposizione comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
- L'onere di specificità del ricorso impone di indicare in modo preciso gli atti e i documenti su cui le censure si fondano, riproducendone il contenuto rilevante e collocandoli nel fascicolo processuale, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e non adeguatamente censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di decisività delle doglianze.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dei requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso prevale sull'esame nel merito delle questioni sostanziali dedotte.
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