Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05593/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato il 2 dicembre 2009, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo lordo di Euro 32.892,00 da restituire in 120 rate. La mutuataria ha poi estinto anticipatamente il finanziamento dopo 50 rate e ha dedotto di essere stata costretta a stipulare una polizza assicurativa. Ha sostenuto che, includendo nel costo del credito anche il premio assicurativo, il tasso pattuito fosse usurario secondo il TUS; ha quindi chiesto la declaratoria di nullità della clausola sugli interessi e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Il Tribunale ha respinto la domanda, escludendo il computo dell’assicurazione nel tasso usurario. La Corte d’appello ha invece accolto l’appello della mutuataria, ritenendo che il costo della polizza dovesse essere incluso nel TEG perché collegato alla concessione del credito e remunerativo anche indirettamente, e ha condannato la finanziaria alla restituzione di Euro 10.109,17. La società mutuante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 2 l. 108/1996, per avere la Corte d’appello escluso la rilevanza della mancata produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia; 2) violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 54 d.P.R. 180/1950, per non avere escluso dal computo del costo del credito la polizza assicurativa obbligatoria; 3) violazione dell’art. 1815 c.c., art. 644 c.p., art. 2 l. 108/1996 e art. 45 all. E l. 2248/1865, per non avere interpretato i decreti ministeriali in modo conforme al principio di simmetria tra costi considerati nel TEGM e quelli rilevanti ai fini del TEG, chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di usura bancaria, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integrano la disciplina primaria e devono essere conosciuti dal giudice secondo iura novit curia, senza che la loro mancata produzione ad opera delle parti impedisca la verifica dell’usura. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che, ai fini della valutazione dell’usurarietà, vanno conteggiate le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito, anche se la polizza è obbligatoria, perché l’art. 644, comma 4, c.p. impone di considerare commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente non ha specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a richiamare il diverso andamento dei tassi soglia e sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione non è stata accolta, perché la verifica dell’usura involge anche norme e decreti che il giudice deve conoscere d’ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Non impedisce al giudice di applicare d’ufficio i decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del tasso soglia.

  • art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108

    I decreti ministeriali di rilevazione dei TEGM integrano la disciplina sull’usura e servono per la concreta individuazione del tasso soglia.

  • art. 644 c.p.

    Ai fini dell’usura devono essere considerate commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all’erogazione del credito, incluse le spese assicurative collegate al finanziamento.

  • art. 54 d.P.R. n. 180 del 1950

    La previsione dell’obbligatorietà dell’assicurazione nei finanziamenti con cessione del quinto non esclude che il relativo costo rilevi nel calcolo antiusura.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come norma violata, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 45 l. 2248/1865, all. E

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’interpretazione conforme dei decreti ministeriali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per il principio iura novit curia, applicato ai decreti ministeriali che integrano la disciplina dell’usura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali trimestrali di rilevazione del TEGM sono fonti integrative della disciplina primaria e devono essere applicati dal giudice anche d’ufficio, perché rientrano nel principio iura novit curia.
  • Ai fini della verifica dell’usurarietà del finanziamento, vanno inclusi nel costo complessivo del credito anche i premi assicurativi quando risultino collegati alla concessione del credito, a prescindere dalla loro eventuale obbligatorietà formale.
  • La natura obbligatoria della polizza non esclude di per sé la sua rilevanza nel calcolo antiusura, se essa ha funzione remunerativa, anche indiretta, per il finanziatore.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del merito o dei dati fattuali relativi al computo dei tassi medi e soglia, se la censura mira solo a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda concreta.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.