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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30639/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo di euro 17.947,20, invocando per la quota principale di euro 16.638,02 il privilegio derivante da norme speciali collegate all'escussione del Fondo di garanzia istituito per il credito agevolato. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo ritenendo che la specifica invocazione del privilegio ex art. 8-bis l. n. 33/2015 e art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 fosse stata formulata solo nelle osservazioni al progetto di stato passivo, quindi tardivamente. L'opponente sosteneva invece che nelle osservazioni si fosse solo precisato il privilegio già implicitamente richiesto, senza mutare causa petendi o petitum. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul privilegio e sull'insinuazione al passivo, assumendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto nuova domanda la mera precisazione del titolo di prelazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva accertato in fatto che solo nelle osservazioni al progetto di stato passivo era stata formulata, con compiuta deduzione del relativo titolo costitutivo, la domanda di riconoscimento del privilegio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la domanda di insinuazione al passivo può essere precisata nelle osservazioni, ma non può essere oggetto di mutatio libelli mediante ampliamento del petitum o variazione della causa petendi; in particolare, l'omessa o incerta indicazione delle ragioni di prelazione non è sanabile e comporta la collocazione chirografaria. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella domanda di ammissione al passivo fallimentare il creditore deve indicare tempestivamente e con precisione il titolo di prelazione che intende far valere; la sua omissione o l'assoluta incertezza non sono sanabili e determinano la collocazione chirografaria.
  • Le osservazioni al progetto di stato passivo possono chiarire o precisare la domanda già proposta, ma non possono introdurre per la prima volta un diverso titolo di privilegio se ciò comporta un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi.
  • Ogni privilegio ha un proprio presupposto di fatto specifico: l'allegazione di quel presupposto costituisce parte essenziale della causa petendi della relativa domanda di prelazione.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia fondato il rigetto su un accertamento in fatto non specificamente censurato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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