Cassazione Civile, Ordinanza n. 30639/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo di euro 17.947,20, invocando per la quota principale di euro 16.638,02 il privilegio derivante da norme speciali collegate all'escussione del Fondo di garanzia istituito per il credito agevolato. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo ritenendo che la specifica invocazione del privilegio ex art. 8-bis l. n. 33/2015 e art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 fosse stata formulata solo nelle osservazioni al progetto di stato passivo, quindi tardivamente. L'opponente sosteneva invece che nelle osservazioni si fosse solo precisato il privilegio già implicitamente richiesto, senza mutare causa petendi o petitum. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul privilegio e sull'insinuazione al passivo, assumendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto nuova domanda la mera precisazione del titolo di prelazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio del decreto impugnato, poiché il tribunale aveva accertato in fatto che solo nelle osservazioni al progetto di stato passivo era stata formulata, con compiuta deduzione del relativo titolo costitutivo, la domanda di riconoscimento del privilegio. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la domanda di insinuazione al passivo può essere precisata nelle osservazioni, ma non può essere oggetto di mutatio libelli mediante ampliamento del petitum o variazione della causa petendi; in particolare, l'omessa o incerta indicazione delle ragioni di prelazione non è sanabile e comporta la collocazione chirografaria. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 24, comma 33, L. n. 449/1997
Richiamato quale possibile fondamento del privilegio del credito azionato in sede concorsuale.
Richiamato quale norma di collocazione privilegiata del credito.
art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998
Indicato come fonte del privilegio invocato per le somme iscritte a ruolo a seguito dell'escussione del Fondo di garanzia.
art. 8-bis, comma 3, L. n. 33/2015
Richiamato come ulteriore base normativa del privilegio preteso.
art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996
Indicata come norma istitutiva del Fondo di garanzia collegato al credito vantato.
La domanda di ammissione al passivo deve contenere tempestivamente l'indicazione del titolo di prelazione; omissione o assoluta incertezza comportano l'ammissione in chirografo.
Le osservazioni scritte possono precisare la domanda, ma non introdurre una nuova causa petendi o un nuovo petitum.
Richiamato nel ricorso come norma di riferimento, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.
Norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella domanda di ammissione al passivo fallimentare il creditore deve indicare tempestivamente e con precisione il titolo di prelazione che intende far valere; la sua omissione o l'assoluta incertezza non sono sanabili e determinano la collocazione chirografaria.
- Le osservazioni al progetto di stato passivo possono chiarire o precisare la domanda già proposta, ma non possono introdurre per la prima volta un diverso titolo di privilegio se ciò comporta un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi.
- Ogni privilegio ha un proprio presupposto di fatto specifico: l'allegazione di quel presupposto costituisce parte essenziale della causa petendi della relativa domanda di prelazione.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia fondato il rigetto su un accertamento in fatto non specificamente censurato.
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