Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF da reddito di partecipazione, il reddito di un socio al 50% di una società a responsabilità limitata per l’anno 2005. L’accertamento del socio era conseguente a un distinto accertamento emesso nei confronti della società, fondata su metodo induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La CTR della Campania aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo insussistenti i presupposti per il ricorso al metodo induttivo, valorizzando la presenza delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2004 e 2006, delle scritture contabili depositate presso il registro imprese e della comunicazione IVA 2005, elementi che avrebbero consentito di verificare la perdita esposta in bilancio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su una censura nuova in appello, poiché il tema dell’erroneo studio di settore e del codice attività sarebbe stato introdotto solo in secondo grado; 2) violazione delle norme sull’accertamento d’ufficio e induttivo e degli artt. 2697 e 2727 c.c., assumendo che, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può determinare il reddito sulla base di presunzioni anche supersemplici e di altri indici sintomatici; 3) violazione del principio per cui il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, censurando l’annullamento dell’atto senza rideterminazione dell’imposta; 4) violazione della disciplina sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base, deducendo che la CTR aveva trascurato tale regola presuntiva. Il contribuente non si è costituito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla non novità della censura in appello, ma ha invece affermato che, in presenza di omessa dichiarazione, l’Ufficio può ricorrere all’accertamento d’ufficio sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente; inoltre, ha ribadito che il giudizio tributario è di impugnazione-merito e, ove l’atto sia invalidato per ragioni di merito, il giudice deve rideterminare la pretesa fiscale e non limitarsi ad annullarla. Il quarto motivo non è stato esaminato perché assorbito.
Norme richiamate
Invocato per censurare la pronuncia su un asserito motivo nuovo in appello; la Corte ha escluso la violazione perché la doglianza sul codice attività risultava già prospettata in primo grado.
comma 1 lett. a), comma 2 lett. d)
Richiamato dall’Ufficio per sostenere il potere di accertamento induttivo; la Corte ha distinto tale disciplina dall’accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione, ritenendo applicabile quest’ultimo con utilizzo di presunzioni supersemplici.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Ufficio può determinare il reddito complessivo sulla base dei dati comunque raccolti, anche mediante presunzioni prive dei requisiti dell’art. 38, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze dichiarative e contabili.
Richiamato insieme alle norme sull’accertamento per sostenere il potere di ricostruzione induttiva della base imponibile in materia IVA.
La Corte ha affermato che, una volta allegati elementi presuntivi dall’Ufficio, l’onere di dimostrare l’insussistenza o la minore entità del reddito accertato grava sul contribuente.
Richiamato a sostegno della prova presuntiva utilizzata dall’Amministrazione finanziaria.
Richiamato per affermare la natura del processo tributario come giudizio di impugnazione-merito, non di mera impugnazione-annullamento.
Utilizzato nel motivo di ricorso relativo al dovere del giudice di decidere nel merito la pretesa fiscale quando annulla l’atto per ragioni sostanziali.
e successive modificazioni, in particolare art. 1 L. 296/2006
Richiamato nel quarto motivo sull’assetto presuntivo relativo alle società a ristretta base; il motivo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d’ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza essere vincolata alla metodologia tipica dell’accertamento induttivo ordinario.
- Quando l’Ufficio alleghi elementi presuntivi idonei a supportare la pretesa fiscale, l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l’inesistenza del reddito accertato o la sua minore entità.
- Il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito: se l’atto impositivo è illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve anche rideterminare la pretesa entro i limiti del thema decidendum.
- Non costituisce domanda nuova in appello la censura che si fondi sul medesimo fatto storico già allegato in primo grado, anche se in grado di appello viene diversamente qualificata sul piano giuridico.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa è un tema rilevante ma resta assorbito quando la decisione è già cassata per altri errori di diritto decisivi.
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