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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19092/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo riferito a un credito dell'ente locale per sanzioni amministrative stradali, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito sul presupposto che la cartella di pagamento sottostante non gli fosse stata validamente notificata. La domanda era stata dichiarata inammissibile nei primi due gradi e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 60 D.P.R. 600/1973, 26 D.P.R. 602/1973 e 2697 c.c., nonché travisamento/erronea interpretazione della relata di notifica ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, poiché l'azione proposta era esattamente quella che l'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, come modificato nel 2021, ha dichiarato non impugnabile in via generale, salvo ipotesi specifiche di pregiudizio qualificato non dedotte né dimostrate. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., sul rilievo che la domanda non poteva essere proposta o proseguita. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma non decisivo ai fini della decisione, che è stata fondata sul difetto di interesse ad agire.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro sulla notificazione, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di notifica della cartella di pagamento, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'inammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo per contestare l'onere probatorio sulla notifica, ma la Corte non è entrata nel merito per il pregiudiziale difetto di interesse.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma di legittimità per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Indicata come norma di legittimità per il denunciato travisamento/erronea interpretazione della relata di notifica.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio la sentenza, poiché la domanda non poteva essere proposta o proseguita.

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146

    Ha introdotto, in sede di conversione, la disciplina che ha novellato l'art. 12 D.P.R. 602/1973 e limitato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • L. 17 dicembre 2021 n. 215

    Legge di conversione che ha inserito la modifica normativa richiamata dalla Corte.

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973

    "l’estratto di ruolo non è impugnabile"

    La norma è stata interpretata come disposizione che specifica e concretizza l'interesse ad agire nella materia della riscossione mediante ruolo, escludendo in via generale l'impugnazione dell'estratto di ruolo e ammettendo la diretta impugnazione di ruolo e cartella solo in presenza di un pregiudizio qualificato e specifico.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    Richiamato come una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio qualificato che consente la diretta impugnazione di ruolo e cartella.

  • art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. MEF 18 gennaio 2008 n. 40

    Richiamato come una delle ipotesi tipizzate connesse alla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni.

  • art. 48-bis D.P.R. 602/1973

    Richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio qualificato per la tutela immediata.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.

    Citati nel richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • In tema di riscossione mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • La novella dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 si applica ai processi pendenti perché specifica e concreta l'interesse ad agire, incidendo sul perimetro dell'ammissibilità della domanda.
  • Quando manca la dimostrazione del pregiudizio qualificato richiesto dalla legge, la domanda di impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse e la decisione va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio, se emerge dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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