Cassazione Civile, Ordinanza n. 07382/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla Corte d'appello di Venezia e, indirettamente, il rigetto in primo grado delle domande di nullità e restituzione. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di mutuo, uno ipotecario del 2005 e uno chirografario del 2009, rispetto ai quali la parte mutuataria aveva chiesto in primo grado la declaratoria di nullità delle pattuizioni su capitalizzazione degli interessi e usurarietà dei tassi, con conseguente restituzione dell'indebito. Il Tribunale aveva rigettato le domande ritenendo, tra l'altro, non provata l'usura, insussistente l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese e non sommabili interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento della soglia. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile sia per carenza di petitum e di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia perché le censure erano astratte e non collegate ai concreti rapporti contrattuali; ha inoltre osservato che l'eventuale sanatoria del vizio ex art. 164, comma 5, c.p.c. non avrebbe impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, essendo ormai decorso il termine breve per impugnare. Il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dei parametri convenzionali/unionistici sul diritto di difesa, sostenendo che l'atto di appello fosse sufficientemente specifico; (2) violazione delle norme su anatocismo e ammortamento alla francese, deducendo che tale piano generi capitalizzazione composta e quindi nullità parziale; (3) violazione della disciplina antiusura e di varie norme civilistiche, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non esaminare compiutamente la doglianza sull'usura, anche con riguardo agli interessi moratori. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il secondo motivo inammissibile perché privo di riferimenti ai concreti patti contrattuali e comunque infondato alla luce dei principi delle Sezioni Unite sull'ammortamento alla francese, che escludono la produzione di interessi su interessi; il terzo motivo manifestamente inammissibile perché non si confrontava con la decisione di appello, fondata sull'assenza di specifica impugnazione e sull'astrattezza della doglianza di usura. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mancanza di specificità rende l'impugnazione inammissibile.
Richiamato per affermare che l'atto di appello deve contenere gli elementi della domanda, compresa la determinazione della cosa oggetto della domanda.
La sanatoria dei vizi afferenti all'editio actionis opera ex nunc e non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza se il termine breve per impugnare è già decorso.
Il decorso del termine breve per impugnare rileva per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario specificare i passaggi della decisione impugnata che si intendono censurare e le ragioni della censura.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione puntuale dei fatti processuali e del contenuto degli atti rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato quale parametro del sindacato di legittimità per le denunciate violazioni di legge.
Richiamato nel motivo sull'anatocismo e sulla capitalizzazione degli interessi in ambito bancario.
Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sull'ammortamento e sul calcolo degli interessi.
Richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sull'ordine di imputazione dei pagamenti e sul calcolo delle rate.
La Corte richiama i principi sull'anatocismo per escludere che il piano di ammortamento alla francese determini interessi su interessi.
Richiamato nel motivo volto a sostenere la nullità parziale delle clausole sul tasso e sugli interessi.
art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000
Richiamato in tema di produzione di interessi nelle operazioni bancarie.
Richiamati nel motivo sull'usura bancaria e sulla disciplina del tasso soglia.
Richiamato nel motivo per sostenere la rilevanza penale dell'usura.
artt. 1175, 1322, 1337, 1339, 1366, 1375 c.c.
Richiamati come norme di correttezza, autonomia contrattuale, buona fede e integrazione/interpretazione del contratto nel motivo sull'usura e sui patti bancari.
Richiamato nel motivo per sostenere le conseguenze della pattuizione usuraria nei mutui.
Richiamato incidentalmente nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.
Richiamato incidentalmente nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.
Richiamato incidentalmente nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.
Richiamato incidentalmente nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.
artt. 2, 3, 25, 41, 42 Cost.
Richiamati incidentalmente nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.
art. 6 CEDU
Invocato per sostenere che l'interpretazione restrittiva dell'art. 342 c.p.c. avrebbe leso il diritto di difesa.
art. 6 TFUE
Invocato insieme all'art. 6 CEDU nel primo motivo per criticare la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede che siano chiaramente individuate le statuizioni impugnate e le ragioni della loro erroneità; non basta una generica richiesta di riforma o una doglianza costruita in modo astratto.
- Nel ricorso per cassazione contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e indicare in modo autosufficiente i passaggi dell'atto e della sentenza rilevanti; il rinvio generico agli atti di merito non è sufficiente.
- La sanatoria dei vizi dell'editio actionis, ove applicabile anche in appello, opera solo ex nunc e non può impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado se il termine breve per impugnare è già spirato.
- Il piano di ammortamento alla francese, nella sua fisiologia, non integra anatocismo: la rata è calcolata sul capitale residuo, e la capitalizzazione composta è solo un metodo di quantificazione della prestazione, non una produzione di interessi su interessi.
- La doglianza di usura richiede una puntuale allegazione dei fatti rilevanti: clausole contestate, misura dei tassi corrispettivi e moratori, periodi di superamento della soglia e parametro TEGM; censure astratte o non collegate al concreto rapporto sono inammissibili.
- La mancata ammissione di CTU contabile non può supplire alla carenza dell'onere di allegazione e prova della parte, avendo la consulenza una funzione meramente strumentale.
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