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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28398/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo, come prorogato dalla sospensione straordinaria di nove mesi prevista per le controversie definibili con la definizione agevolata. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando la novità della questione e l'attualità dell'orientamento giurisprudenziale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno d'imposta 2012. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo emendabile l'errore dichiarativo tramite dichiarazione integrativa e confermando l'agevolazione fiscale invocata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione o falsa applicazione della disciplina agevolativa in materia di investimenti ambientali, sostenendo che il presupposto dell'agevolazione era riferibile a un anno diverso e anteriore rispetto a quello indicato nella dichiarazione; (2) violazione dell'art. 11, comma 3, L. 212/2000, censurando l'affermazione della CTR secondo cui circolari e risoluzioni dell'amministrazione finanziaria avrebbero avuto efficacia vincolante nei confronti della contribuente. Prima di esaminare i motivi, la Corte ha verificato d'ufficio la tempestività del ricorso, rilevando che il termine lungo di impugnazione era stato sospeso per nove mesi ex art. 6, comma 11, D.L. 119/2018, senza cumulo con la sospensione feriale nei periodi sovrapposti; pertanto il ricorso notificato il 31 ottobre 2019 risultava tardivo rispetto alla scadenza del 2 ottobre 2019.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso in presenza dei presupposti processuali previsti dalla norma.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    individuato come base del termine lungo di impugnazione di sei mesi, applicato al caso concreto.

  • art. 46, comma 17, L. 69/2009

    richiamato quale norma che ha novellato il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 6, comma 11, D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    "sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto [24 ottobre 2018] ed il 31 luglio 2019"

    la sospensione straordinaria opera automaticamente per tutte le parti del processo tributario, in tutte le controversie definibili, e proroga di nove mesi i termini processuali che scadono nel periodo indicato.

  • art. 6, comma 1, D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    utilizzato per affermare che la sospensione dei termini si collega alla mera proponibilità della domanda di definizione agevolata nelle controversie tributarie pendenti.

  • art. 6, comma 10, D.L. 119/2018 conv. in L. 136/2018

    richiamato per distinguere la sospensione del processo, prevista su istanza del solo contribuente, dalla diversa sospensione dei termini processuali di cui al comma 11.

  • art. 1 L. 742/1969

    richiamato come disciplina della sospensione feriale ordinaria dei termini processuali.

  • art. 6, comma 13, L. 388/2000

    richiamato nel primo motivo come norma della disciplina agevolativa per gli investimenti ambientali, asseritamente violata.

  • art. 6, comma 14, L. 388/2000

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina agevolativa invocata.

  • art. 6, comma 15, L. 388/2000

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina agevolativa invocata.

  • art. 6, comma 16, L. 388/2000

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina agevolativa invocata.

  • art. 6, comma 17, L. 388/2000

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina agevolativa invocata.

  • art. 6, comma 18, L. 388/2000

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina agevolativa invocata.

  • art. 6, comma 19, L. 388/2000

    richiamato nel primo motivo come parte della disciplina agevolativa invocata.

  • art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998

    richiamato nel primo motivo quale disciplina della dichiarazione integrativa e dell'emendabilità dell'errore dichiarativo.

  • art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973

    richiamato nel primo motivo in combinato disposto con la disciplina della dichiarazione integrativa e dell'agevolazione fiscale.

  • D.M. 15 settembre 2011

    richiamato nel primo motivo come fonte regolamentare della disciplina agevolativa ambientale.

  • art. 19 D.M. 5 luglio 2012

    richiamato nel primo motivo come disposizione modificativa della disciplina regolamentare applicabile.

  • art. 9, comma 1, D.M. 19 febbraio 2007

    richiamato nel primo motivo come disposizione regolamentare oggetto di modifica.

  • art. 11, comma 3, L. 212/2000

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'efficacia vincolante delle circolari e risoluzioni dell'amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione straordinaria dei termini per la definizione agevolata ex art. 6, comma 11, D.L. 119/2018 opera automaticamente per tutte le parti e riguarda i termini di impugnazione, riassunzione e controricorso che scadono nel periodo di riferimento.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali non è cumulabile con la sospensione feriale ordinaria per i periodi di sovrapposizione temporale; il termine va quindi prorogato una sola volta per il periodo coincidente.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il giudice deve verificare d'ufficio la scadenza del termine lungo comprensivo delle eventuali sospensioni applicabili; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
  • La mera possibilità di accedere a una definizione agevolata è sufficiente a far operare la sospensione dei termini processuali prevista dalla disciplina speciale, senza che sia necessaria l'effettiva presentazione della domanda.
  • Le circolari e risoluzioni dell'amministrazione finanziaria non assumono efficacia vincolante generale nei confronti del contribuente per il solo fatto di essere emanate dall'ente impositore; la loro rilevanza va valutata secondo la disciplina positiva richiamata dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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