Cassazione Civile, Ordinanza n. 29289/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio che aveva a sua volta confermato l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma equitativa ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di accertamento eseguito nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato maggiori ricavi non contabilizzati per oltre 500.000 euro relativi all'anno d'imposta 2012 e li aveva imputati pro quota anche al socio, titolare del 25,5% del capitale. Il socio impugnava l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ma i giudici di merito respingevano il ricorso. In cassazione il contribuente deduceva due motivi: con il primo, violazione di norme processuali civili e tributarie per avere la sentenza d'appello ritenuto provata la definitività dell'accertamento societario, pur in assenza di prova specifica da parte dell'Ufficio e in asserita violazione del principio di non contestazione; con il secondo, violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, nonché dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che mancasse prova della definitività dell'accertamento societario e che non fosse legittimo il meccanismo della doppia presunzione. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero accertato in fatto la definitività dell'accertamento nei confronti della società, non essendo stato impugnato dalla società stessa, e che il ricorrente non avesse allegato in modo specifico né provato che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti. Ha inoltre affermato che, in società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, e che nel sistema non esiste un divieto di doppia presunzione in astratto. È stata anche rilevata la conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata, con applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata sul thema decidendum e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato a sostegno delle doglianze sulla valutazione delle prove e sulla non contestazione
richiamato nel primo motivo in relazione alle difese e alle contestazioni del convenuto
richiamato nel primo motivo con riguardo alla deducibilità di questioni nuove in appello
richiamato tra le norme processuali tributarie denunciate come violate
richiamato tra le norme processuali tributarie denunciate come violate
richiamato tra le norme processuali tributarie denunciate come violate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo
richiamato nel secondo motivo sulle presunzioni semplici e sul loro utilizzo
richiamato nel secondo motivo per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che l'onere di provare l'accantonamento o reinvestimento grava sul contribuente
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
assunto come base normativa della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in società a ristretta base
ritenuto applicabile perché il ricorso investiva questioni già decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
ritenuto non ostativo al mantenimento delle presunzioni legali tributarie e delle regole sul riparto dell'onere probatorio
base della condanna per responsabilità aggravata nel procedimento definito in conformità alla proposta accelerata
richiamato come norma che consente di ravvisare i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. nei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria che dimostri accantonamento o reinvestimento degli utili.
- L'accertamento nei confronti della società costituisce presupposto idoneo per l'accertamento presuntivo nei confronti del socio anche se non ancora definitivo, purché sussista un valido accertamento degli utili non contabilizzati e ferma l'autonomia dei giudizi.
- Il divieto di 'doppia presunzione' non opera come limite generale del sistema: un fatto già provato o accertato in via presuntiva può costituire la base per un'ulteriore presunzione, se ciascun passaggio inferenziale è logicamente e giuridicamente adeguato.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione richiede allegazioni specifiche sui fatti controversi; non può essere invocato in modo astratto o generico per trasferire sull'Ufficio un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo.
- Quando la decisione di merito si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare indirizzo, può trovare applicazione l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. con rigetto del ricorso.
- La disciplina della prova nel processo tributario, anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, non esclude l'operatività delle presunzioni legali previste dal diritto tributario sostanziale né altera il riparto dell'onere della prova a carico del contribuente nei casi previsti dalla legge.
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