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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29289/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio che aveva a sua volta confermato l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma equitativa ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di accertamento eseguito nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato maggiori ricavi non contabilizzati per oltre 500.000 euro relativi all'anno d'imposta 2012 e li aveva imputati pro quota anche al socio, titolare del 25,5% del capitale. Il socio impugnava l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, ma i giudici di merito respingevano il ricorso. In cassazione il contribuente deduceva due motivi: con il primo, violazione di norme processuali civili e tributarie per avere la sentenza d'appello ritenuto provata la definitività dell'accertamento societario, pur in assenza di prova specifica da parte dell'Ufficio e in asserita violazione del principio di non contestazione; con il secondo, violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, nonché dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che mancasse prova della definitività dell'accertamento societario e che non fosse legittimo il meccanismo della doppia presunzione. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero accertato in fatto la definitività dell'accertamento nei confronti della società, non essendo stato impugnato dalla società stessa, e che il ricorrente non avesse allegato in modo specifico né provato che gli utili fossero stati accantonati o reinvestiti. Ha inoltre affermato che, in società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, e che nel sistema non esiste un divieto di doppia presunzione in astratto. È stata anche rilevata la conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata, con applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata sul thema decidendum e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a sostegno delle doglianze sulla valutazione delle prove e sulla non contestazione

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alle difese e alle contestazioni del convenuto

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo con riguardo alla deducibilità di questioni nuove in appello

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali tributarie denunciate come violate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali tributarie denunciate come violate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali tributarie denunciate come violate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel secondo motivo sulle presunzioni semplici e sul loro utilizzo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che l'onere di provare l'accantonamento o reinvestimento grava sul contribuente

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    assunto come base normativa della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in società a ristretta base

  • art. 360bis, n. 1, c.p.c.

    ritenuto applicabile perché il ricorso investiva questioni già decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    ritenuto non ostativo al mantenimento delle presunzioni legali tributarie e delle regole sul riparto dell'onere probatorio

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    base della condanna per responsabilità aggravata nel procedimento definito in conformità alla proposta accelerata

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato come norma che consente di ravvisare i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. nei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salvo prova contraria che dimostri accantonamento o reinvestimento degli utili.
  • L'accertamento nei confronti della società costituisce presupposto idoneo per l'accertamento presuntivo nei confronti del socio anche se non ancora definitivo, purché sussista un valido accertamento degli utili non contabilizzati e ferma l'autonomia dei giudizi.
  • Il divieto di 'doppia presunzione' non opera come limite generale del sistema: un fatto già provato o accertato in via presuntiva può costituire la base per un'ulteriore presunzione, se ciascun passaggio inferenziale è logicamente e giuridicamente adeguato.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione richiede allegazioni specifiche sui fatti controversi; non può essere invocato in modo astratto o generico per trasferire sull'Ufficio un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo.
  • Quando la decisione di merito si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare indirizzo, può trovare applicazione l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. con rigetto del ricorso.
  • La disciplina della prova nel processo tributario, anche dopo l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, non esclude l'operatività delle presunzioni legali previste dal diritto tributario sostanziale né altera il riparto dell'onere della prova a carico del contribuente nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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