Parere n. 19/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. Pietro Frasca, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Tramontana, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti emessi in data 29 e il 30 marzo 2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ragusa – Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Servizio XIII - Centro per l’impiego di Ragusa, con i quali sono state rigettate le richieste di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari aventi codice pratica P-RG/L/Q nn. 2025/106738, 2025/106740, 2025/106742, 2025/106745, 2025/106748, 2025/106752, 2025/106755, 2025/106757, 2025/106760, 2025/106763, 2025/106765, 2025/106768, 2025/106774, 2025/106777, 2025/106780, 2025/106789, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, frattanto, adottato e non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti del 29 e 30 marzo 2025 di rigetto di diciassette richieste di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa ha rigettato richieste di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito del decreto-flussi. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere, sostenendo che i preavvisi di rigetto erano privi di data e gli avevano impedito di calcolare il termine per presentare osservazioni e documentazione; dall'altro, la violazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, prospettando una carenza in astratto del potere amministrativo. È stata inoltre formulata domanda cautelare. Nel corso dell'istruttoria è emerso il problema preliminare dell'ammissibilità del ricorso straordinario regionale, poiché gli atti erano stati adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, articolazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, nell'ambito della materia dell'immigrazione riservata alla competenza statale.
Il parere
Il parere dichiara il ricorso inammissibile, assorbendo la domanda cautelare. L'inammissibilità non dipende dalla dedotta non definitività degli atti né dalla necessità di un previo ricorso gerarchico regionale, ma dal fatto che i provvedimenti impugnati sono atti statali, nonostante siano stati materialmente adottati da un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è infatti istituito presso la Prefettura-UTG e opera in una materia riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera b), della Costituzione. La collaborazione organizzativa della Regione siciliana e l'eventuale preposizione di un funzionario regionale allo Sportello non alterano né la natura statale dell'ufficio né la legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'Interno. Il parere richiama precedenti orientamenti difformi del CGARS, ritenuti non condivisibili, nonché il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 01166/2017, favorevole al riesame di un precedente parere sulla base della natura statale degli atti del SUI. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a., purché il ricorrente riproponga la domanda con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure con ricorso giurisdizionale al TAR entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale adottata in conformità al parere. Le censure sull'omessa data dei preavvisi restano assorbite; il parere osserva comunque che la data rilevante sarebbe quella di ricezione dei preavvisi e che non è chiaro il nesso tra tale omissione e la prospettata carenza di potere.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario regionale
Il ricorso è inammissibile perché gli atti impugnati promanano, sotto il profilo sostanziale, da un'autorità statale: lo Sportello Unico per l'Immigrazione è un'articolazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e opera nella materia dell'immigrazione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera b), della Costituzione.
Preposizione di un funzionario regionale allo Sportello Unico
La circostanza che i provvedimenti siano stati sottoscritti da un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro non li rende atti regionali. Il modello organizzativo di collaborazione o avvalimento e l'eventuale nomina del funzionario regionale non modificano la natura giuridica dello Sportello né la legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'Interno.
Orientamenti giurisprudenziali difformi
Il parere dà atto di precedenti pronunce del CGARS che avevano valorizzato gli effetti territoriali regionali di determinati atti dello Sportello, ma ritiene tale impostazione non applicabile alla fattispecie, poiché i provvedimenti sono adottati direttamente sulla base della normativa statale in materia di immigrazione. Richiama in senso conforme il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 01166/2017.
Salvezza degli effetti della domanda
Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il ricorrente la ripropone con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, con ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale adottata in conformità al parere.
Censure sull'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e sulla carenza di potere
Le censure relative alla mancata indicazione della data nei preavvisi di rigetto restano assorbite dall'inammissibilità. Il parere rileva comunque che la data rilevante per il termine di dieci giorni è quella di ricezione del preavviso e che non risulta comprensibile il nesso tra l'omissione della data di sottoscrizione e la prospettata carenza in astratto del potere.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971
È richiamato dall'Ufficio legislativo e legale quale disposizione applicabile alla verifica dell'ammissibilità del ricorso straordinario.
Disciplina il rapporto dell'amministrazione, trasmesso nel corso dell'istruttoria.
Prevede il preavviso di rigetto e il termine per la presentazione di osservazioni; il parere osserva che, ai fini del decorso del termine, rileva la ricezione del preavviso.
È invocato dal ricorrente in relazione alla prospettata carenza in astratto del potere, ma la questione non viene esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta davanti a un giudice o organo privo di giurisdizione o competenza, subordinatamente alla riproposizione della domanda entro tre mesi dalla notificazione della decisione, secondo le modalità indicate nel parere.
art. 117, comma 2, lettera b), Cost.
Riserva allo Stato la materia dell'immigrazione; tale riserva esclude gli atti dello Sportello Unico per l'Immigrazione dal perimetro del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Prevede l'istituzione dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
artt. 33 e seguenti d.P.R. 394/1999
Disciplina, nel regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, l'attività dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
È richiamato insieme alle norme di attuazione dello Statuto per affermare che il responsabile dello Sportello può essere, in alternativa, un funzionario regionale o un dirigente prefettizio senza alterare la natura statale dell'ufficio.
artt. 17, lettera f), e 20 dello Statuto speciale della Regione Siciliana
Sono richiamati in relazione alle funzioni svolte in Sicilia dal Dipartimento regionale del lavoro nei rapporti di lavoro, ma non fondano la regionalità degli atti adottati dallo Sportello Unico in materia di immigrazione.
art. 22, comma 16, d.lgs. 286/1998
Il parere rileva che non sono state emanate le norme di attuazione previste per le Regioni a statuto speciale; pertanto i rapporti tra Stato e Regione sono regolati dall'intesa istituzionale richiamata nel parere.
art. 23, comma 4, dello Statuto speciale della Regione Siciliana
Definisce il perimetro del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; tale rimedio non è applicabile agli atti statali in materia di immigrazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione dell'autorità competente per il ricorso straordinario, la natura statale o regionale dell'atto deve essere determinata in base alla titolarità sostanziale della funzione esercitata e alla disciplina normativa applicata, non in base alla sola appartenenza organizzativa o alla qualifica del funzionario che ha materialmente adottato il provvedimento.
- Gli atti dello Sportello Unico per l'Immigrazione, istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, sono atti statali quando riguardano l'esercizio delle funzioni in materia di immigrazione, anche se il responsabile del procedimento o l'autorità emanante appartiene a un'amministrazione regionale in forza di un modello organizzativo di collaborazione o avvalimento.
- La collaborazione della Regione con l'amministrazione statale nell'esercizio di funzioni riservate allo Stato non modifica la natura giuridica dell'ufficio statale né trasferisce alla Regione la legittimazione passiva relativa alle controversie sugli atti adottati nell'esercizio di tali funzioni.
- Quando una domanda amministrativa è proposta davanti a un organo privo della competenza a conoscerla, l'art. 11 c.p.a. consente di conservarne gli effetti processuali e sostanziali se l'interessato la ripropone, entro il termine perentorio previsto, davanti all'autorità competente secondo la modalità indicata nella decisione.
- Nel procedimento regolato dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il termine per presentare osservazioni decorre dalla ricezione del preavviso di rigetto; l'eventuale omessa indicazione della data di sottoscrizione non dimostra, di per sé, un impedimento al contraddittorio né una carenza in astratto del potere amministrativo.
Inammissibilità del ricorso straordinario regionale contro atti dello Sportello Unico per l’Immigrazione
Il parere, reso dall’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto contro il rigetto di diciassette richieste di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari. Il ricorso è dichiarato inammissibile perché gli atti impugnati sono sostanzialmente atti statali, adottati nell’ambito della materia dell’immigrazione.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il richiedente aveva presentato il 5 febbraio 2025 le domande di nulla osta nell’ambito delle procedure previste dal decreto-flussi per lavoro subordinato, anche stagionale, e lavoro autonomo. Dopo la ricezione di preavvisi di rigetto privi di data, tra il 29 e il 30 marzo 2025 gli erano stati notificati i provvedimenti definitivi di rigetto.
Il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto presentare osservazioni e ulteriore documentazione perché la mancanza della data nei preavvisi gli avrebbe impedito di calcolare il termine previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre dedotto una carenza in astratto del potere ai sensi dell’art. 21-septies della medesima legge e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti.
Il ricorso, presentato il 28 luglio 2025, è stato ritenuto tempestivo e regolare sotto il profilo fiscale. L’amministrazione ha trasmesso il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971; il ricorrente ha poi depositato una memoria di replica.
Il problema preliminare di ammissibilità
L’Ufficio legislativo e legale della Regione aveva ipotizzato che il ricorso fosse inammissibile perché gli atti non sarebbero stati definitivi e avrebbero dovuto essere preceduti da ricorso gerarchico al dirigente generale regionale. Il parere non condivide integralmente questa impostazione.
La ragione decisiva dell’inammissibilità è diversa: i provvedimenti non sono atti regionali, ma atti statali. Essi sono stati adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e disciplinato dagli artt. 33 e seguenti del d.P.R. n. 394/1999.
Natura statale dello Sportello Unico per l’Immigrazione
La materia dell’immigrazione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lettera b), della Costituzione. Tale riserva rende la materia estranea al perimetro del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, delimitato dall’art. 23, comma 4, dello Statuto speciale.
La presenza, presso lo Sportello di Ragusa, di un funzionario del Dipartimento regionale del lavoro non modifica questa conclusione. In base alle norme richiamate nel parere, il responsabile dello Sportello può essere individuato anche in un funzionario regionale, in alternativa a un dirigente prefettizio. Si tratta tuttavia di una modalità organizzativa di collaborazione o avvalimento che non altera la natura statale dello Sportello né la titolarità sostanziale della funzione esercitata.
Ne consegue che l’amministrazione sostanzialmente competente e legittimata a contraddire è l’Amministrazione dell’Interno, non la Regione Siciliana.
Superamento degli orientamenti precedenti
Il parere dà atto di alcune precedenti pronunce del CGARS, nn. 910 del 14 luglio 2016 e 273 del 3 settembre 2018, che avevano valorizzato gli effetti territoriali regionali di atti dello Sportello in materia di emersione del lavoro irregolare, ritenendo competente il Presidente della Regione.
L’Adunanza ritiene tale impostazione non applicabile alla fattispecie, poiché i provvedimenti sono stati adottati sulla base della disciplina statale contenuta nel Testo unico dell’immigrazione e nel relativo regolamento di attuazione. Viene richiamato, in senso conforme, il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 01166/2017 del 16 maggio 2017, che aveva riconosciuto la natura statale degli atti dello Sportello e accolto la richiesta di riesame di un precedente parere contrario.
Censure sull’art. 10-bis e sulla carenza di potere
Le doglianze relative alla mancanza della data nei preavvisi di rigetto non vengono esaminate nel merito perché assorbite dall’inammissibilità del ricorso.
Il parere osserva comunque che, ai fini del decorso del termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rileva la data di ricezione del preavviso, non necessariamente la data della sua sottoscrizione. Inoltre, non risulta comprensibile il nesso tra l’omessa indicazione della data nei preavvisi e la prospettata carenza in astratto del potere, cioè l’assenza di una norma attributiva del potere amministrativo.
Salvezza degli effetti e conclusioni
La domanda cautelare è assorbita dalla pronuncia di inammissibilità. Il parere applica l’art. 11 c.p.a. e fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il ricorrente la riproponga entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale adottata in conformità al parere.
La riproposizione potrà avvenire con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure, in alternativa, con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è quindi dichiarato inammissibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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