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Parere

Parere n. 11/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Domenica Furnari, contro il Comune di Merì, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 29 del 25 ottobre 2023, di sgombero dall’immobile di proprietà comunale.

Giustizia amministrativa202400082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 29 del 25 ottobre 2023, avente a oggetto lo sgombero e il rilascio di un immobile di proprietà comunale occupato in assenza dei presupposti di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, l’ordine di rilascio dell’alloggio comunale, deducendo l’incompetenza del Sindaco, l’avvenuto trasferimento degli alloggi dall’IACP al Comune ai fini della vendita e l’insussistenza di somme dovute, avendo corrisposto i canoni all’IACP. Ha inoltre lamentato il mancato esame delle proprie istanze di sanatoria, regolarizzazione del contratto di locazione e acquisto dell’alloggio. Il Consiglio è stato chiamato preliminarmente a stabilire se la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa e fosse quindi proponibile con ricorso straordinario, oppure nella giurisdizione ordinaria.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo della tempestività, essendo stato proposto entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, ma inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa. In materia di edilizia residenziale pubblica occorre distinguere la fase pubblicistica anteriore all’assegnazione, devoluta al giudice amministrativo, dalla fase successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale l’assegnatario vanta un diritto soggettivo e l’amministrazione agisce quale parte del rapporto locatizio. L’ordine di rilascio di un alloggio occupato sine titulo è considerato atto vincolato, diretto al recupero del bene pubblico, e non espressione di discrezionalità amministrativa. La controversia riguarda quindi il diritto della ricorrente alla conservazione della disponibilità dell’immobile e spetta al giudice ordinario, che può eventualmente disapplicare l’ordine di rilascio. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., con salva la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Osservazioni

Giurisdizione e fase del rapporto di edilizia residenziale pubblica

Le controversie relative alla fase successiva all’assegnazione dell’alloggio, comprese quelle concernenti cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto e il rilascio dell’immobile, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione dell’assegnatario ha natura di diritto soggettivo.

Ordine di rilascio dell’alloggio occupato sine titulo

L’ordine di rilascio o sgombero dell’alloggio pubblico occupato senza titolo è atto vincolato imposto dalla legge e funzionale al recupero del patrimonio pubblico; non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa né dà luogo, di per sé, a una controversia su un interesse legittimo.

Irrilevanza della qualificazione formale della parte

Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, ossia il bene della vita concretamente perseguito e la natura effettiva del rapporto controverso, non la qualificazione della situazione giuridica prospettata dalla ricorrente.

Inammissibilità del ricorso straordinario e riproponibilità davanti al giudice ordinario

Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giustizia amministrativa. Poiché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, il ricorso è inammissibile, salva la possibilità di riproporre la domanda civile entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine di centoventi giorni

    Il ricorso straordinario è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giustizia amministrativa.

    La disposizione preclude il ricorso straordinario quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria; su tale base il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    termine perentorio di tre mesi

    La ricorrente può riproporre davanti al giudice ordinario la domanda relativa alla medesima controversia entro tre mesi, con gli effetti previsti dalla disposizione.

  • art. 63 della legge regionale n. 8 del 2018

    La disposizione è richiamata quale fonte della disciplina regionale di sanatoria invocata dalla ricorrente; il Consiglio precisa tuttavia che la pretesa connessa alla sanatoria non modifica la natura privatistica della controversia sul rilascio dell’alloggio.

  • art. 10 della legge regionale n. 9 del 2013

    I comuni e gli enti gestori di patrimonio residenziale pubblico alienano gli immobili residenziali locati o comunque condotti o detenuti da soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché non siano stati perfezionati gli atti di regolarizzazione dei contratti di locazione, fermo restando il pagamento dei canoni arretrati eventualmente dovuti.

    La disposizione è stata prodotta dalla ricorrente a sostegno della pretesa di regolarizzazione e acquisto, ma tali questioni sono state ritenute estranee al perimetro del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 11 della legge regionale n. 8 del 2018

    È richiamata nel precedente parere cautelare del Consiglio quale disciplina regionale rilevante per la sanatoria, senza che il merito dei relativi requisiti sia stato esaminato nella decisione definitiva.

Massime di principio

  • In materia di edilizia residenziale pubblica, la fase anteriore all’assegnazione dell’alloggio ha natura pubblicistica e le controversie sui provvedimenti di assegnazione possono appartenere alla giurisdizione amministrativa; la fase successiva all’assegnazione è invece normalmente privatistica e le controversie relative al rapporto locatizio spettano al giudice ordinario.
  • La controversia contro un ordine comunale di rilascio o sgombero di un alloggio pubblico occupato sine titulo appartiene alla giurisdizione ordinaria quando investe il diritto al godimento e alla conservazione della disponibilità dell’immobile, poiché l’ordine è atto vincolato diretto al recupero del patrimonio pubblico.
  • Anche quando sia dedotta l’illegittimità dell’ordine di rilascio, il giudice ordinario può eventualmente disapplicare l’atto amministrativo nell’ambito della decisione sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio forzoso del bene.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, identificato nel bene della vita concretamente perseguito e nel rapporto giuridico sostanziale controverso, non la qualificazione formale attribuita dalla parte alla propria posizione.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana è ammissibile esclusivamente per controversie devolute alla giustizia amministrativa; non è utilizzabile per controversie rientranti nella giurisdizione ordinaria.

Ordine di rilascio di un alloggio comunale e ricorso straordinario

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un’assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica contro il Comune di Merì, per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 29 del 25 ottobre 2023, con cui era stato ordinato il rilascio dell’immobile comunale occupato in assenza dei presupposti di legge.

Premesse della vicenda

La ricorrente aveva ottenuto nel 2008 l’immissione nell’alloggio mediante ordinanza sindacale, adottata per fronteggiare un’emergenza abitativa e con efficacia espressamente limitata a dodici mesi. Dopo il trasferimento al Comune delle competenze sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’amministrazione aveva richiesto la documentazione relativa all’occupazione dell’alloggio, ai canoni pagati e alla determinazione del canone.

Nel 2019 la ricorrente aveva presentato un’istanza di assegnazione avvalendosi della disciplina regionale di sanatoria e, nel 2021, un’ulteriore istanza per la regolarizzazione del contratto di locazione e il successivo acquisto dell’immobile. Il Comune aveva tuttavia adottato l’ordine di rilascio, eseguito il 19 gennaio 2024.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva contestato:

  • la competenza del Sindaco ad adottare l’ordinanza, sostenendo che la materia spettasse al responsabile dell’ufficio;
  • il trasferimento degli alloggi dall’IACP al Comune, ritenuto funzionale alla vendita;
  • l’insussistenza di debiti per canoni, che sarebbero stati pagati all’IACP;
  • il mancato esame delle istanze di sanatoria, regolarizzazione e acquisto dell’alloggio.

Il Comune aveva sostenuto che l’ordinanza del 2008 consentiva l’occupazione solo temporaneamente e che, venuti meno i presupposti dell’emergenza abitativa, il Sindaco aveva legittimamente adottato un atto di rilascio quale contrarius actus. Aveva inoltre contestato la sussistenza dei requisiti reddituali e degli altri presupposti richiesti dalla disciplina regionale di sanatoria.

Precedente fase cautelare

Con il precedente parere n. 156/2024 il Consiglio aveva respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora. In particolare, aveva rilevato la limitazione temporale dell’assegnazione del 2008, la mancata contestazione dell’insussistenza del requisito reddituale, la possibile competenza del Sindaco quale autore dell’originaria ordinanza, l’avvenuta esecuzione dello sfratto e l’estraneità delle questioni relative all’acquisto dell’immobile e al pagamento dei canoni rispetto al procedimento cautelare.

Ricevibilità e questione di giurisdizione

Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, perché notificato il 28 febbraio 2024, entro centoventi giorni dalla notificazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 31 ottobre 2023. Il Consiglio ha tuttavia rilevato che il ricorso non era proponibile con il rimedio straordinario, poiché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

Riparto di giurisdizione nell’edilizia residenziale pubblica

Il parere richiama la distinzione, elaborata dalla Corte di cassazione a sezioni unite e dalla giurisprudenza del Consiglio di giustizia amministrativa, tra:

  • la fase antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, nella quale le controversie sui provvedimenti amministrativi possono spettare al giudice amministrativo;
  • la fase successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale l’assegnatario è titolare di un diritto soggettivo e l’amministrazione agisce quale parte del rapporto locatizio.

Le controversie relative alle cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto, nonché agli ordini di rilascio di alloggi occupati senza titolo, appartengono quindi al giudice ordinario. L’ordine di rilascio è considerato un atto vincolato, imposto dalla legge e diretto al recupero del bene pubblico, non un provvedimento fondato su una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, il petitum sostanziale consisteva nella conservazione della disponibilità dell’alloggio e nella contestazione dell’ordine di rilascio. La pretesa azionata aveva quindi natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

La controversia non riguardava la partecipazione a una procedura di assegnazione o la formazione di una graduatoria tra aspiranti, ma la permanenza del diritto al godimento dell’immobile dopo l’originaria immissione nella disponibilità dell’alloggio. Anche il riferimento alla sanatoria regionale non trasformava la controversia in una questione di giurisdizione amministrativa.

Il Consiglio ha inoltre precisato che, anche in presenza di censure di illegittimità dell’ordine di sgombero, il giudice ordinario può eventualmente disapplicare l’atto amministrativo nell’ambito della propria decisione sull’esistenza delle condizioni per il rilascio del bene.

Decisione

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per le controversie devolute alla giustizia amministrativa. Poiché la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, il Consiglio ha espresso parere per l’inammissibilità del ricorso.

È stata fatta salva la facoltà della ricorrente di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti stabiliti da tale disposizione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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