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Parere

Parere n. 16/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai sig.ri Carlo Teresi, Miriam Bisconti, Anna Maria Giangreco, Leonardo Giangreco (nato a Palermo il 10 marzo 1985), Leonardo Giangreco (nato a Palermo il 14 settembre 1980), Bernardo Mezzoiuso, Antonino Perlongo, Francesco Paolo Mezzatesta, Patrizia Roscino, Francesco Macchiarella, Mariangela Macchiarella, Rosa Tralongo, Riccardo Clemente, Francesca Paola Clemente, contro il Comune di Ficarazzi, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, e la Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle seguenti ordinanze sindacali: 1) ordinanza sindacale n. 11 del 4 novembre 2024, notificata al sig. Carlo Teresi il 7 novembre 2024, avente a oggetto: “ordine di effettuazione verifiche strutturali e interventi di ripristino dell’immobile sito in Ficarazzi Corso Umberto I n. 794 limitrofo al fiume Eleuterio”; 2) ordinanza sindacale n. 12 del 4 novembre 2024, notificata ai sig.ri Riccardo Clemente e Francesca Paola Clemente il 7 novembre 2024, avente a oggetto: “ordine di effettuazione verifiche strutturali e interventi di ripristino dell’immobile sito in Ficarazzi Corso Umberto I n. 796 limitrofo al fiume Eleuterio”; 3) ordinanza sindacale n. 13 del 4 novembre 2024, notificata ai sig.ri Miriam Bisconti, Anna Maria Giangreco, Leonardo Giangreco (nato 10 marzo 1985) e Leonardo Giangreco (nato il 14 settembre 1980) il 7 novembre 2024, avente a oggetto: “ordine di effettuazione verifiche strutturali e interventi di ripristino dell’immobile sito in Ficarazzi Corso Umberto I n. 802-804-806 limitrofo al fiume Eleuterio”; 4) ordinanza sindacale n. 14 del 04 novembre 2024, notificata al sig. Bernardo Mezzoiuso l’8 novembre 2024, avente a oggetto: “ordine di effettuazione verifiche strutturali e interventi di ripristino dell’immobile sito in Ficarazzi Corso Umberto I n. 808-810-812 limitrofo al fiume Eleuterio”; 5) ordinanza sindacale n. 15 del 4 novembre 2024, notificata al sig. Antonino Perlongo l’8 novembre 2024, avente a oggetto: “ordine di effettuazione verifiche strutturali e interventi di ripristino dell’immobile sito in Ficarazzi Corso Umberto I n. 814- 816-818 limitrofo al fiume Eleuterio”; 6) ordinanza sindacale n. 16 del 4 novembre 2024, notificata ai sig.ri Francesco Paolo Mezzatesta, Maria Anna Macchiarella e Patrizia Roscino l’8 novembre 2024, avente a oggetto: “ordine di effettuazione verifiche strutturali e interventi di ripristino dell’immobile sito in Ficarazzi Corso Umberto I n. 820-822 limitrofo al fiume Eleuterio”; 7) ordinanza sindacale n. 17 del 4 novembre 2024, notificata ai sig.ri Francesco Macchiarella, Mariangela Macchiarella e Rosa Tralongo l’8 novembre 2024, avente a oggetto: “ordine di effettuazione verifiche strutturali e interventi di ripristino dell’immobile sito in Ficarazzi Corso Umberto I n. 824 limitrofo al fiume Eleuterio”; e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello sopra indicato, ancorché sconosciuto, compreso all’occorrenza: 8) il verbale di sopralluogo del Servizio 4 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia della Presidenza della Regione Siciliana del 19 settembre 2024; 9) la nota prot. n. 25356 dell’8 ottobre 2024 della detta Autorità di Bacino di trasmissione dello stesso verbale al Comune di Ficarazzi; 10) la nota prot. n. 18452 del 28 ottobre 2024 del Responsabile del III Settore e del Responsabile di Protezione Civile Locale del Comune di Ficarazzi.

Giustizia amministrativa202500125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l'annullamento di sette ordinanze sindacali contingibili e urgenti concernenti verifiche strutturali e interventi di ripristino di immobili limitrofi al fiume Eleuterio, nonché degli atti presupposti.

Esito

INAMMISSIBILITA

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato sette ordinanze del Sindaco di Ficarazzi, adottate il 4 novembre 2024 e notificate il 7 e l'8 novembre 2024, con cui è stato ordinato di effettuare entro quindici giorni verifiche strutturali e di staticità degli immobili, mediante relazione asseverata di un professionista abilitato, in relazione a presunti fenomeni erosivi delle fondazioni causati dallo scorrimento del fiume Eleuterio e dall'aumento della portata delle acque. In caso di mancata produzione o di esito negativo delle verifiche, le ordinanze prevedevano il divieto di accesso agli immobili, salvo che per i tecnici incaricati degli interventi. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, difetto di motivazione e violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, leale collaborazione, buon andamento e imparzialità. Hanno inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti. La questione preliminare esaminata dal Collegio concerne la competenza del Presidente della Regione Siciliana a decidere, tramite ricorso straordinario, l'impugnazione di ordinanze sindacali adottate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale dell'autorità adita, senza esame dei motivi di merito e della domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato che le ordinanze impugnate, pur adottate dal Sindaco di un Comune siciliano, sono state emanate nella qualità di ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, quindi quale organo dello Stato e non quale capo dell'amministrazione comunale. Esse non costituiscono atti amministrativi regionali e non sono pertanto impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23 dello Statuto siciliano. La competenza del Presidente della Regione riguarda soltanto controversie relative ad atti soggettivamente e oggettivamente regionali. In considerazione dell'erronea indicazione, nelle ordinanze, del rimedio esperibile, il Collegio ha concesso l'errore scusabile e ha fatto salva la facoltà dei ricorrenti di riproporre l'impugnazione dinanzi al TAR entro sessanta giorni o dinanzi al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del decreto presidenziale conclusivo del procedimento.

Osservazioni

Competenza funzionale del Presidente della Regione Siciliana

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è inammissibile quando l'atto impugnato non è soggettivamente e oggettivamente regionale. Le ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 dal Sindaco quale ufficiale del Governo sono atti riconducibili all'autorità statale, nonostante siano emanate da un sindaco e producano effetti nel territorio regionale.

Errore scusabile e rimedi alternativi

L'erronea indicazione, nelle ordinanze impugnate, della sede straordinaria regionale ha giustificato la concessione dell'errore scusabile. È stata quindi fatta salva la facoltà dei ricorrenti di riproporre il gravame dinanzi al TAR entro 60 giorni o dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione presidenziale.

Norme richiamate

  • art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana

    atti amministrativi regionali

    Il Presidente della Regione Siciliana, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato, è competente a decidere soltanto controversie relative ad atti soggettivamente e oggettivamente regionali.

  • art. 54 d.lgs. n. 267/2000

    ordinanze contingibili e urgenti

    Le ordinanze adottate dal Sindaco nella qualità di ufficiale del Governo sono emanate nell'esercizio di funzioni statali e non qualificano l'atto come amministrativo regionale.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti tra i parametri di illegittimità, ma il Collegio non ha esaminato il relativo motivo per ragioni preliminari di competenza e ammissibilità.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il testo non richiama espressamente la disposizione; il parere si colloca tuttavia nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è esperibile esclusivamente contro atti amministrativi soggettivamente e oggettivamente regionali; non è sufficiente che l'atto sia stato adottato nel territorio della Regione o da un'autorità operante in Sicilia.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 sono atti riconducibili all'autorità statale, anche quando il loro oggetto riguardi la sicurezza di immobili situati nel territorio comunale.
  • Quando l'atto impugnato indica erroneamente il rimedio o l'autorità competente, l'inammissibilità per incompetenza funzionale può essere accompagnata dalla concessione dell'errore scusabile e dalla salvaguardia dei termini per riproporre il gravame davanti all'autorità giurisdizionale o giustiziale competente.
  • L'individuazione della qualità nella quale il Sindaco ha agito deve essere compiuta considerando oggetto e finalità concrete del provvedimento, oltre ai riferimenti normativi utilizzati, e non soltanto l'organo che lo ha formalmente adottato.

Impugnazione di ordinanze sindacali per la sicurezza di immobili limitrofi al fiume Eleuterio

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da proprietari e titolari di diritti su immobili siti nel Comune di Ficarazzi contro sette ordinanze sindacali del 4 novembre 2024. Le ordinanze imponevano verifiche strutturali e di staticità degli edifici limitrofi al fiume Eleuterio, in relazione a presunti fenomeni erosivi delle fondazioni.

Premesse fattuali e contenuto delle ordinanze

A seguito di un sopralluogo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia del 19 settembre 2024, era stato segnalato il possibile verificarsi di fenomeni erosivi ai piedi delle fondazioni degli edifici situati in corrispondenza di un'ansa del fiume. Il verbale era stato trasmesso al Comune di Ficarazzi l'8 ottobre 2024.

Il Comune, richiamando anche una nota del Responsabile del settore competente e del Responsabile della protezione civile locale del 28 ottobre 2024, aveva ritenuto sussistente un possibile pericolo per la stabilità degli edifici, per il buon regime delle acque pubbliche e per la pubblica e privata incolumità.

Le ordinanze imponevano ai destinatari di:

  • far eseguire entro quindici giorni verifiche strutturali e accertamenti sulle condizioni di staticità degli immobili;
  • produrre una relazione asseverata sottoscritta da un professionista abilitato;
  • sopportare, in caso di mancato adempimento o di esito negativo, il divieto di accesso agli immobili, salvo che per i tecnici incaricati delle verifiche e degli interventi.

Motivo di ricorso e domanda cautelare

I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, difetto di motivazione e violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità, leale collaborazione, buon andamento e imparzialità.

Secondo i ricorrenti, l'amministrazione avrebbe attribuito ai privati la responsabilità delle verifiche statiche nonostante il possibile dissesto fosse riconducibile all'erosione prodotta dal fiume e all'incremento della portata delle acque. È stata inoltre chiesta la sospensione cautelare, prospettando il rischio di dover abbandonare le abitazioni e di non poter disporre degli immobili.

Ricevibilità e questione preliminare di competenza

Il Collegio ha ritenuto il ricorso tempestivo, poiché proposto il 7 marzo 2025 entro 120 giorni dalle notifiche delle ordinanze, eseguite il 7 e l'8 novembre 2024.

La questione decisiva è stata tuttavia l'incompetenza funzionale del Presidente della Regione Siciliana. Le ordinanze impugnate sono state considerate atti adottati dal Sindaco nella qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. In tale veste il Sindaco agisce quale organo dello Stato e non quale capo dell'amministrazione comunale.

Distinzione tra atti regionali e atti statali

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, il Presidente della Regione può decidere controversie concernenti esclusivamente atti amministrativi regionali, cioè atti soggettivamente e oggettivamente riconducibili alla Regione.

Il fatto che l'ordinanza sia stata adottata da un sindaco operante nel territorio siciliano non è sufficiente a radicare la competenza del Presidente della Regione. Occorre invece verificare la qualità istituzionale nella quale il sindaco ha agito, desumibile dall'oggetto, dalla finalità e dalla base normativa del provvedimento.

Il Collegio ha richiamato, in particolare, il precedente del Consiglio di giustizia amministrativa, Sezioni riunite, 10 novembre 2020, n. 333, nonché il parere n. 259 dell'Adunanza delle Sezioni riunite del 23 maggio 2018 e i pareri n. 158/2011 e n. 174/2014. Tali precedenti affermano che le ordinanze sindacali dirette a fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, quando adottate nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo, non sono atti amministrativi regionali.

Esito e salvezza dei rimedi

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale dell'autorità adita. Il Collegio non ha quindi esaminato le censure relative alla legittimità sostanziale delle ordinanze né la domanda cautelare.

Considerata l'erronea indicazione del rimedio nella clausola di impugnabilità degli atti, è stato concesso l'errore scusabile. I ricorrenti possono pertanto riproporre il gravame:

  • dinanzi al TAR entro 60 giorni;
  • dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

I termini decorrono dalla ricezione della comunicazione della decisione del ricorso da parte del Presidente della Regione Siciliana, mediante proprio decreto.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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