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Parere

Parere n. 15/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di Adrano, per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di demolizione di opere edilizie abusive.

Giustizia amministrativa202500108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza comunale di demolizione di tre tettoie e due manufatti edilizi abusivi realizzati su un fondo agricolo in zona E1 e sottoposta a vincoli

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato in via straordinaria l'ordinanza di demolizione relativa a due tettoie addossate all'edificio principale, una legnaia, un deposito o ripostiglio posto a cavallo con una proprietà comune e una tettoia pertinenziale. Ha sostenuto che le opere, aperte su tre lati e destinate a protezione dagli agenti atmosferici, rientrassero nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001; ha inoltre dedotto difetto assoluto di motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per la mancata repressione di opere analoghe realizzate da altri proprietari, e illegittimità dell'ordine di demolizione del manufatto posto a confine in ragione della pendenza di una causa civile per regolamento di confini. Il Collegio ha precisato che il ricorso riguardava esclusivamente l'ordinanza di demolizione e non i successivi provvedimenti con i quali il Comune aveva annullato o negato la sanatoria dell'edificio principale e revocato il certificato di abitabilità, non essendo stati proposti motivi aggiunti.

Il parere

Il ricorso è stato ritenuto infondato e deve essere respinto. Le tettoie, considerate le dimensioni, i materiali, la presenza di pilastri in ferro ancorati al suolo, la copertura con travature lignee e tegole e la continuità con l'edificio principale, non rientrano nelle ipotesi di edilizia libera previste dall'art. 6, lettere b-bis) e b-ter), del d.P.R. n. 380/2001, né nella nozione di copertura leggera di arredo o di pergolato amovibile. Anche la legnaia, il deposito o ripostiglio e la tettoia pertinenziale costituiscono opere soggette a titolo abilitativo, poiché determinano una trasformazione stabile del territorio. La valutazione dell'abuso deve essere complessiva e non atomistica, considerando l'impatto dell'insieme delle opere. L'ordinanza di demolizione è un atto vincolato e dovuto in presenza di opere prive di titolo; è sufficiente la motivazione sull'accertata abusività e non occorre una specifica ponderazione dell'interesse pubblico, nemmeno quando l'intervento repressivo sia tardivo. Nel caso concreto, l'ordinanza descriveva puntualmente le opere, richiamava la relazione di sopralluogo e individuava le norme violate. Non è fondata la censura relativa all'art. 97 Cost., poiché il legislatore ha già operato la ponderazione degli interessi imponendo il ripristino dell'assetto urbanistico violato. Neppure l'eventuale mancata repressione di abusi commessi da terzi può giustificare l'annullamento dell'ordinanza, tanto più in assenza di prova documentale. La pendenza del giudizio civile sui confini non impedisce l'esercizio del potere repressivo, essendo comunque accertata l'abusività del manufatto e non essendo stata provata l'estraneità della ricorrente.

Osservazioni

Edilizia libera e tettoie

Le tettoie stabilmente infisse al suolo, sostenute da pilastri in ferro e dotate di copertura inclinata con travature lignee e tegole, aventi dimensioni significative e continuità con l'edificio, non rientrano nelle ipotesi di edilizia libera previste dall'art. 6, lettere b-bis) e b-ter), del d.P.R. n. 380/2001.

Valutazione complessiva delle opere

La legnaia, il deposito o ripostiglio e la tettoia pertinenziale devono essere valutati insieme alle altre opere, poiché l'abuso edilizio va apprezzato tendenzialmente in modo complessivo, in relazione all'impatto unitario sul territorio e non mediante una considerazione atomistica dei singoli manufatti.

Motivazione dell'ordine di demolizione

L'ingiunzione di demolizione costituisce atto dovuto in presenza di opere abusive. È sufficiente l'indicazione dell'accertata abusività; non è necessaria una motivazione ulteriore sulle specifiche ragioni di interesse pubblico, anche se l'ordine interviene a distanza di tempo dalla realizzazione.

Parità di trattamento e abusi di terzi

La deduzione secondo cui altri proprietari avrebbero realizzato opere analoghe senza essere sanzionati, oltre a essere generica e non documentata, non può comportare l'illegittimità dell'ordine di demolizione, poiché non è invocabile il comportamento eventualmente omissivo dell'amministrazione per sottrarsi alla repressione dell'abuso accertato.

Pendenza del giudizio sui confini

La causa civile per regolamento di confini non incide sulla legittimità dell'esercizio del potere repressivo edilizio, quando l'opera è abusiva e il ricorrente non dimostra la propria estraneità alla sua realizzazione.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il rapporto dell'amministrazione nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    Le opere di edilizia libera dirette alla protezione dagli agenti atmosferici devono possedere le caratteristiche specificamente previste dalle lettere b-bis) e b-ter); tettoie stabilmente infisse al suolo, di dimensioni rilevanti e idonee a modificare sagoma, prospetti e volumi non vi rientrano.

  • art. 3, L.R. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16

    Recepisce con modifiche l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e ricomprende nell'edilizia libera manufatti leggeri, amovibili e non infissi al suolo, quali serre stagionali, pergolati e pergotende.

  • art. 5, L.R. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16

    È richiamato quale regime applicabile alle opere che, per caratteristiche strutturali e impatto, non rientrano nell'edilizia libera e necessitano di titolo abilitativo.

  • D.M. 2 marzo 2018

    Il glossario dell'edilizia libera non comprende le opere contestate, stabilmente infisse al suolo e dotate delle caratteristiche descritte nell'ordinanza.

  • art. 3 Cost.

    Non impedisce la repressione dell'abuso edilizio per il solo fatto che altri eventuali abusi non siano stati sanzionati; l'eventuale disparità deve essere provata e non consente di rivendicare un trattamento illecito.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non ostano all'ordine di demolizione, poiché l'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico è già valutato dalla legge e l'amministrazione è tenuta a reprimere l'abuso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento dei dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Le tettoie e gli altri manufatti accessori non rientrano nell'edilizia libera quando siano stabilmente infissi al suolo, abbiano dimensioni e caratteristiche costruttive significative e producano una trasformazione stabile del territorio o una modifica della sagoma, dei prospetti o dei volumi dell'edificio.
  • Ai fini della qualificazione dell'abuso edilizio, le opere realizzate sul medesimo fondo devono essere valutate tendenzialmente in modo complessivo, considerando il loro contestuale impatto edilizio e urbanistico, senza frazionare artificialmente l'intervento in singoli manufatti.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e dovuto; è sufficiente la motivazione relativa all'accertata abusività e non è richiesta una specifica comparazione tra interesse pubblico e affidamento del privato, anche quando la repressione intervenga a distanza di tempo.
  • L'eventuale mancata repressione di abusi analoghi commessi da terzi non attribuisce al responsabile dell'abuso il diritto alla conservazione dell'opera illegittima e non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordine di demolizione.
  • La pendenza di una controversia civile sulla proprietà o sui confini del manufatto non impedisce l'esercizio del potere repressivo edilizio quando l'abusività dell'opera sia accertata e il destinatario non dimostri la propria estraneità alla realizzazione.

Ordinanza di demolizione di tettoie e manufatti abusivi in area agricola

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro il Comune di Adrano per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione relativa a tre tettoie e due manufatti realizzati su un fondo agricolo.

Premesse e delimitazione dell'oggetto

Il fondo ricadeva in zona urbanistica E1, destinata a uso produttivo-agricolo, ed era sottoposto a vincoli derivanti dal Parco dell'Etna, dalla disciplina sismica e dal piano paesaggistico. L'edificio principale era stato oggetto di una concessione edilizia in sanatoria, successivamente annullata dal Comune dopo accertamenti sulla data di ultimazione dell'immobile; il certificato di abitabilità era stato revocato ed era stata respinta anche una successiva istanza di rideterminazione ai sensi dell'art. 39, comma 10-bis, della legge n. 724/1994.

Il Collegio ha tuttavia precisato che tali provvedimenti non erano oggetto del ricorso, il quale riguardava esclusivamente l'ordinanza di demolizione delle opere minori. In assenza di motivi aggiunti, il thema decidendum doveva essere circoscritto all'atto effettivamente impugnato, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Opere contestate e ammissibilità del ricorso

Le opere comprendevano due tettoie addossate all'edificio principale, una legnaia di circa 19,80 metri quadrati, un deposito o ripostiglio posto a cavallo con una proprietà comune e un'ulteriore tettoia pertinenziale. Il ricorso, pur irregolare quanto al pagamento del contributo unificato, è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Edilizia libera e caratteristiche dei manufatti

La ricorrente sosteneva che le tettoie fossero strutture aperte su tre lati, destinate soltanto a protezione dagli agenti atmosferici e quindi riconducibili all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Consiglio ha respinto la tesi. Le ipotesi di edilizia libera richiamate dall'art. 6, lettere b-bis) e b-ter), riguardano vetrate panoramiche amovibili e trasparenti, tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola e strutture analoghe caratterizzate da amovibilità, mobilità degli elementi di protezione e minimo impatto visivo. La disciplina regionale, tramite l'art. 3 della legge regionale n. 16/2016, ricomprende inoltre manufatti leggeri, amovibili e non infissi al suolo.

Le opere in esame presentavano invece sei pilastri in ferro scatolare ancorati alla base, travature in legno, perline e tegole portoghesi; una delle tettoie aveva dimensioni di circa 8 per 4,70 metri, superficie coperta di 37,60 metri quadrati e altezza media di 2,63 metri. Tali caratteristiche escludevano la natura di semplice copertura leggera di arredo o di pergolato amovibile. Le tettoie risultavano inoltre continue con l'edificio e idonee a modificarne sagoma, prospetti e volumi.

Valutazione complessiva dell'intervento

Il Consiglio ha esteso la medesima valutazione alla legnaia, al deposito o ripostiglio e alla tettoia pertinenziale. Per caratteristiche strutturali e destinazione d'uso, tali manufatti comportavano una trasformazione irreversibile del territorio e richiedevano uno specifico titolo edilizio.

È stato richiamato il principio secondo cui l'abuso deve essere valutato tendenzialmente in modo complessivo e non atomistico: il pregiudizio all'assetto urbanistico deriva dall'insieme delle opere e dal loro impatto contestuale, non necessariamente dal singolo manufatto considerato isolatamente.

Motivazione e natura vincolata dell'ordine di demolizione

La censura di difetto assoluto di motivazione è stata respinta. L'ingiunzione di demolizione è un atto dovuto quando sia accertata la realizzazione di opere prive di titolo o totalmente difformi da esso. La motivazione può limitarsi all'indicazione dell'abusività e non deve esplicitare specifiche ragioni di interesse pubblico, poiché l'interesse al ripristino dell'assetto urbanistico violato è già insito nella disciplina repressiva.

Il principio opera anche quando l'amministrazione intervenga a notevole distanza di tempo, secondo l'orientamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017. Nel caso concreto, l'ordinanza conteneva comunque la descrizione delle opere, il richiamo alla relazione di sopralluogo del 25 marzo 2024, corredata da fotografie, e l'individuazione delle norme violate.

Buon andamento, imparzialità e parità di trattamento

È stata respinta anche la censura fondata sull'art. 97 Cost. Il danno patrimoniale o personale derivante dalla demolizione non può prevalere sull'obbligo di ripristino, poiché la ponderazione degli interessi pubblici e privati è stata effettuata direttamente dal legislatore attraverso la disciplina repressiva degli abusi edilizi.

Quanto all'art. 3 Cost., la ricorrente non aveva fornito elementi documentali idonei a dimostrare l'esistenza di situazioni realmente analoghe non sanzionate. In ogni caso, l'eventuale inerzia dell'amministrazione nei confronti di altri abusi non può essere invocata per ottenere la conservazione di un'opera abusiva.

Manufatto a confine e giudizio civile

La pendenza di una causa civile per regolamento di confini non incideva sulla legittimità dell'ordine di demolizione. La controversia sulla proprietà o sulla delimitazione del fondo non elimina l'abusività dell'opera né impedisce l'esercizio del potere repressivo. La ricorrente, inoltre, non aveva dimostrato la propria estraneità alla realizzazione del deposito o ripostiglio e aveva qualificato le opere come manufatti pertinenziali funzionali all'uso dell'abitazione.

Conclusione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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