Parere n. 14/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. -OMISSIS-, (Avvocati Giardina - Middione), contro il Comune di Barrafranca, e nei confronti di -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, concernente il diniego di accertamento di conformità urbanistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di permesso di costruire in sanatoria, o accertamento di conformità urbanistica, relativo alla sopraelevazione abusiva di un fabbricato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 14 della legge regionale siciliana n. 16 del 2016, di recepimento dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il diniego era motivato dalla non conformità dell’intervento ai parametri urbanistici vigenti sia al momento della presentazione dell’istanza sia al momento della realizzazione dell’opera nel 2019, con particolare riferimento al superamento della volumetria consentita nella zona E agricola. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione, sostenendo che il Comune non avrebbe indicato in modo specifico le volumetrie, i carichi urbanistici, le altezze eccedenti, la normativa violata e le ragioni ostative derivanti dalla mancata doppia conformità; 2) violazione della disciplina edilizia, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ulteriore difetto di motivazione, lamentando l’assenza di prova e di adeguata verifica delle difformità rispetto allo strumento urbanistico e l’inidoneità del richiamo al parere dell’Ufficio tecnico. Nella memoria di replica il ricorrente ha inoltre dedotto la natura postuma della motivazione contenuta nella relazione comunale successiva alla proposizione del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto congiuntamente infondati i motivi. Il procedimento di accertamento di conformità ha natura vincolata e richiede la dimostrazione, a carico dell’istante, della doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Il diniego impugnato, pur sintetico, indicava chiaramente che l’intervento superava la volumetria consentita nella zona E sia alla data attuale sia nel 2019. Il richiamo al parere tecnico istruttorio integra una valida motivazione per relationem: dagli atti richiamati risultavano la volumetria realizzata, indicata in circa 351/358 metri cubi, la volumetria disponibile di 41,40 metri cubi, l’indice di fabbricabilità di 0,03 metri cubi per metro quadrato e la superficie fondiaria di 1.380 metri quadrati. Non era necessario allegare il parere richiamato, essendo sufficiente che esso fosse conoscibile e acquisibile dal destinatario mediante accesso agli atti. È stata quindi esclusa sia l’insufficienza della motivazione sia la sua integrazione postuma, poiché gli elementi essenziali erano già ricavabili dal provvedimento e dagli atti del procedimento. Il Collegio ha inoltre rilevato che la tipologia dell’abuso non doveva essere nuovamente indicata nel diniego di sanatoria, riguardando quest’ultimo esclusivamente la verifica della conformità urbanistico-edilizia. Il ricorrente era stato posto in condizione di partecipare al procedimento mediante comunicazione dei motivi ostativi, senza che risultassero presentate osservazioni.
Osservazioni
Motivo I - Motivazione del diniego e motivazione per relationem
Il diniego di accertamento di conformità è sufficientemente motivato anche mediante il richiamo al parere tecnico istruttorio, quando il complesso degli atti procedimentali consente di ricostruire le ragioni della decisione e di verificare il rispetto della doppia conformità.
Motivo II - Istruttoria e verifica della volumetria
La censura di difetto di istruttoria e travisamento è infondata, poiché dagli atti risultano la volumetria realizzata, la volumetria disponibile, l’indice di fabbricabilità applicabile e la superficie fondiaria di riferimento, elementi idonei a dimostrare il superamento dei limiti urbanistici.
Memoria di replica - Motivazione postuma
Non sussiste motivazione postuma quando gli elementi tecnici successivamente esplicitati dall’amministrazione erano già contenuti o ricavabili dagli atti istruttori richiamati nel provvedimento originario.
Norme richiamate
art. 14 l.r. Sicilia n. 16/2016
La disposizione regionale costituisce la base dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ed è indicata come norma di recepimento dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza; il procedimento ha natura vincolata.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem, purché gli atti richiamati consentano di comprendere le ragioni della decisione e siano conoscibili dal destinatario.
art. 12 l.r. Sicilia n. 16/2016
La disposizione è richiamata nell’ordinanza di demolizione per qualificare le variazioni essenziali dell’intervento abusivo, ma il Collegio precisa che tale qualificazione non doveva essere necessariamente ripetuta nel diniego di accertamento di conformità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Il diniego di accertamento di conformità edilizia costituisce un provvedimento vincolato, il cui oggetto principale è la verifica della conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza.
- In materia di sanatoria edilizia ordinaria, l’onere di dimostrare la doppia conformità grava integralmente sull’istante.
- Un provvedimento amministrativo può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un atto istruttorio non allegato, purché tale atto sia individuabile, conoscibile e acquisibile dal destinatario attraverso l’accesso ai documenti amministrativi e consenta di ricostruire l’iter logico della decisione.
- La motivazione per relationem non è postuma quando il provvedimento originario richiama atti istruttori già formati e gli elementi successivamente esplicitati dall’amministrazione sono ricavabili dal complesso documentale del procedimento.
- Nel diniego di accertamento di conformità non è necessario riprodurre la qualificazione dell’abuso contenuta in un precedente provvedimento repressivo, se il diniego si limita a verificare la corrispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie applicabili.
Diniego di accertamento di conformità per sopraelevazione abusiva
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto contro il Comune di Barrafranca per l’annullamento del diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo alla sopraelevazione abusiva di un fabbricato destinato a civile abitazione.
Premesse e richiesta
Il ricorrente aveva presentato un’istanza ai sensi dell’art. 14 della l.r. Sicilia n. 16 del 2016, disposizione regionale di recepimento dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune aveva respinto l’istanza rilevando che l’intervento non era conforme ai parametri dello strumento urbanistico né alla data della decisione né a quella di realizzazione dell’opera, avvenuta nel 2019.
L’intervento consisteva nella sopraelevazione del primo piano, realizzata senza permesso di costruire, con una volumetria indicata negli atti comunali in circa 351-358 metri cubi. L’area ricadeva in zona territoriale omogenea E, destinata a verde agricolo.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi:
- la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che il diniego non avrebbe indicato con sufficiente precisione le volumetrie, le altezze, i carichi urbanistici, le norme violate e le ragioni della mancata doppia conformità;
- il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che non sarebbe stata dimostrata né adeguatamente verificata la difformità dell’opera rispetto alle norme tecniche di attuazione;
- l’inidoneità del richiamo al parere dell’Ufficio tecnico, non allegato al diniego;
- nella memoria di replica, la natura postuma della motivazione contenuta nella relazione comunale successiva alla proposizione del ricorso.
Quadro normativo e natura del procedimento
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il procedimento di verifica di conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura vincolata. Il rilascio della sanatoria ordinaria presuppone la cosiddetta doppia conformità, cioè la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente tanto al momento della realizzazione quanto al momento della presentazione dell’istanza.
L’onere di dimostrare tale requisito grava integralmente sul richiedente. L’amministrazione deve quindi verificare se l’intervento abusivo rispetti le prescrizioni urbanistico-edilizie applicabili in entrambe le scansioni temporali.
Valutazioni sulla motivazione
Il diniego riportava che il progetto non era conforme ai parametri dello strumento urbanistico vigente né alla data della decisione né a quella di realizzazione delle opere, poiché superava la volumetria consentita in relazione alla superficie fondiaria disponibile e alle norme di attuazione della zona E.
Secondo il Collegio, tale motivazione, benché sintetica, era chiara e univoca. Il provvedimento richiamava inoltre il parere tecnico istruttorio dell’Ufficio comunale, nel quale erano indicati gli elementi quantitativi rilevanti:
- volumetria realizzata di circa 351 metri cubi, indicata in altri atti in circa 358 metri cubi;
- volumetria disponibile di 41,40 metri cubi;
- indice di fabbricabilità di 0,03 metri cubi per metro quadrato;
- superficie fondiaria disponibile di 1.380 metri quadrati.
Il rapporto tra la volumetria effettivamente realizzata e quella consentita evidenziava il superamento dei limiti urbanistici e, quindi, l’assenza della doppia conformità necessaria per la sanatoria.
Motivazione per relationem e accesso agli atti
Il Consiglio ha ribadito che un provvedimento amministrativo può essere legittimamente motivato per relationem mediante il richiamo a un atto istruttorio precedente. Non è indispensabile che l’atto richiamato sia materialmente allegato al provvedimento, purché sia individuabile e messo a disposizione del destinatario, il quale può acquisirlo mediante l’accesso ai documenti amministrativi.
La motivazione è sufficiente quando, considerando congiuntamente il provvedimento e gli atti del procedimento, il destinatario può comprendere le ragioni della decisione e contestarle, mentre il giudice può verificarne la fondatezza.
Esclusione della motivazione postuma
La censura di motivazione postuma è stata respinta. Gli elementi tecnici illustrati dal Comune nella relazione successiva erano già contenuti o ricavabili dal parere istruttorio richiamato nel diniego. Non si trattava quindi dell’introduzione successiva di una nuova ragione ostativa, ma della più dettagliata esplicitazione di dati già presenti nella sequenza procedimentale.
Il Collegio ha inoltre precisato che il diniego di accertamento di conformità non doveva necessariamente riprodurre la tipologia dell’abuso già indicata nell’ordinanza di demolizione. L’oggetto specifico del diniego era la verifica della conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie.
Partecipazione procedimentale
Il ricorrente era stato informato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza mediante comunicazione del 23 ottobre 2023. Non risultavano tuttavia presentate osservazioni. Anche tale circostanza confermava che l’interessato era stato posto nella condizione di conoscere e contestare le ragioni del possibile diniego.
Conclusioni
Le Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana hanno espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, ritenendo infondati sia il motivo relativo alla motivazione sia quello relativo al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti.
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.
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