Cassazione Civile, Ordinanza n. 31073/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di dichiarazione DOCFA per una unità immobiliare ad uso ufficio in Roma, con cui l'Ufficio ha rideterminato il classamento attribuendo la classe 8 e una maggiore rendita rispetto a quella proposta dal contribuente. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'atto, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina DOCFA e delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari. In particolare ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente ricondotto il caso alla disciplina della revisione massiva dei classamenti ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, mentre l'atto era stato formalmente emesso ai sensi del d.m. n. 701/1994 ma, secondo la ricorrente, motivato sostanzialmente con richiami alla revisione di microzona; che la motivazione fosse insufficiente perché non indicava in modo adeguato le ragioni della maggiore rendita; che il richiamo a una unità immobiliare comparativa dello stesso stabile fosse incongruo per difetto di reale omogeneità; e che, anche a voler applicare la logica DOCFA, l'atto fosse comunque carente perché l'Ufficio avrebbe disatteso elementi di fatto dichiarati senza spiegare in modo specifico le difformità riscontrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dal giudice di merito tra la procedura DOCFA, disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701, e la revisione parziale dei classamenti per microzone ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, evidenziando che il presente avviso era stato emesso nell'ambito della procedura DOCFA, con accertamento puntuale sul singolo immobile. Ha quindi applicato il principio secondo cui, in caso di DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi fattuali dichiarati, ma si limiti a una diversa valutazione tecnico-economica. Poiché la ricorrente non aveva indicato quali specifici dati fattuali fossero stati disattesi e le ulteriori censure miravano a una rivalutazione di merito delle caratteristiche comparate degli immobili, il ricorso è stato rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errores in iudicando in tema di motivazione e disciplina catastale, ma la Corte rileva che le doglianze si risolvono in gran parte in contestazioni di merito non riconducibili correttamente al vizio denunciato.
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
costituisce il fondamento della procedura DOCFA; per tale procedura l'avviso di classamento è motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, salvo che l'Ufficio disattenda gli elementi fattuali del contribuente.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
disciplina la revisione parziale del classamento di microzona, procedura diversa e autonoma rispetto al DOCFA, che richiede una motivazione più approfondita perché incide su valutazioni già verificate in termini di congruità.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione degli atti tributari.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina catastale posta a fondamento della contestazione.
art. 8 d.P.R. 23 marzo 1998
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina catastale e classamento.
richiamato nella nota dell'Agenzia per rappresentare la mancata notifica del controricorso nei termini, con riserva di partecipare all'eventuale udienza.
richiamato in relazione al deposito di memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnico-economica del bene.
- Se l'Ufficio disattende specifici elementi fattuali indicati nella dichiarazione DOCFA, la motivazione deve essere più analitica e deve evidenziare le differenze riscontrate, così da consentire al contribuente un pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- La revisione parziale del classamento per microzone ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 e il classamento effettuato a seguito di DOCFA sono procedimenti diversi e autonomi; l'eventuale invalidità dell'uno non si trasferisce automaticamente sull'altro.
- Nel giudizio sul classamento catastale, il richiamo a immobili comparabili può valere come supporto alla valutazione dell'Ufficio, ma la contestazione della comparabilità in concreto investe apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle caratteristiche degli immobili, la censura è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
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