Sentenza del 18/06/2024 n. 2232 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado; ha dichiarato l'avviso di accertamento nullo e/o infondato e quindi infondata la pretesa creditoria dell'Amministrazione. Ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 4.400,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento (anno 2003) emesso in applicazione degli studi di settore (studio TG61D) che aveva determinato maggiori ricavi e maggior imposta. Il contribuente aveva contestato lo scostamento mostrando, nel contraddittorio, eventi concreti (risoluzione di precedenti mandati di agenzia, stipula di nuovi contratti con prodotti e modalità di provvigione diversi) idonei a giustificare il decremento dei ricavi. La Suprema Corte aveva annullato la precedente sentenza e richiamato il principio secondo cui, quando si utilizza lo studio di settore, il contraddittorio preventivo è obbligatorio e l'atto impositivo deve motivare adeguatamente il rigetto delle giustificazioni offerte dal contribuente. Nel caso di specie l'avviso non ha dato conto di una valutazione puntuale e della confutazione delle prove e delle circostanze prodotte dal contribuente.
Norme richiamate
Norma invocata per la riassunzione del processo originario davanti alla stessa Corte.
Richiamato per l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte; vincola la Corte a seguire il principio stabilito dalla Cassazione nella fase di rinvio.
Norma richiamata come presupposto dell'accertamento basato su maggiori ricavi; contestata nella misura in cui l'avviso non ha adeguatamente motivato il rigetto delle giustificazioni del contribuente.
Richiamato in relazione alle modalità di determinazione dei ricavi tramite parametri/studi di settore.
Norma richiamata con riferimento al maggior volume d'affari/IVA risultante dall'applicazione degli studi di settore.
art. 62-sexies d.l. n. 331/93 conv. L. n. 427/93 e art. 10 L. n. 146/98
Norme che disciplinano l'utilizzo degli studi di settore e i relativi effetti presuntivi; sono il fondamento giuridico dell'applicazione dei parametri contestati.
Richiamato in ordine ai canoni formali della motivazione della sentenza redatta dalla Corte.
art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92
Principio della soccombenza applicato per la liquidazione delle spese di giudizio.
Cass. civ. sent. n. 21750/17 (Suprema Corte)
sentenza n. 21750/17, 28.2.2017 (depositata 20.9.2017)
Principio applicato: se l'accertamento si fonda sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo è obbligatorio e la motivazione dell'avviso deve dimostrare di aver esaminato, valutato e, se del caso, confutato le motivazioni e la documentazione offerte dal contribuente.
Cass. civ. Sez. VI° sent. n. 25902/15
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la pretesa dell'Ufficio trova fondamento solo dopo il confronto con la parte e la motivata confutazione delle ragioni da essa esposte in contraddittorio.
Cass. civ. Sez. Trib. sent. n. 26130/22 e n. 9554/24
Ulteriori precedenti citati a sostegno del principio che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici la cui efficacia probatoria nasce dopo il contraddittorio e la motivata valutazione delle eccezioni del contribuente.
Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12
Richiamata in relazione al criterio di liquidazione delle spese di giudizio (modalità di determinazione secondo il d.m. n. 55/14).
Massime di principio
- Quando l'amministrazione utilizza gli studi di settore per accertare maggiori ricavi, è obbligatorio attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente; l'accertamento è nullo se il contraddittorio non è stato svolto o se le ragioni del contribuente non sono state adeguatamente valutate e confutate.
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: lo scostamento tra ricavi dichiarati e parametri non è di per sé prova definitiva della maggior redditività; la prova decisiva deriva solo dall'esito del contraddittorio e dalla motivata confutazione delle giustificazioni fornite dal contribuente.
- Se il contribuente produce elementi concreti (es. risoluzioni/nuove stipule di mandati, variazione di prodotti o del sistema provvigionale, eventi che incidono sui ricavi) l'Amministrazione è tenuta a valutare singolarmente tali elementi e a spiegare perché non incidono sul risultato dello studio di settore.
- In caso di mancata o insufficiente motivazione dell'avviso rispetto alle giustificazioni del contribuente, il giudice deve annullare l'accertamento o dichiararlo infondato.
- Il contribuente deve utilizzare il contraddittorio per documentare eventi specifici che giustificano la discordanza rispetto agli standard; l'Amministrazione deve rispondere puntualmente a tali documenti per sorreggere la propria pretesa.
- Le spese seguono la soccombenza secondo il d.lgs. 546/92 e le liquidazioni si conformano ai parametri dei decreti ministeriali vigenti al momento della decisione.
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