Sentenza del 17/06/2024 n. 1756 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti impugnavano l'ingiunzione di pagamento per debiti del de cuius eccependo il difetto di titolarità della pretesa: erano solo chiamati all'eredità e non ancora eredi. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello gli stessi denunciavano inoltre omessa motivazione, tardiva costituzione dell'appellata e altri errori di diritto. L'appellata sosteneva la legittimazione passiva degli odierni appellanti e la correttezza delle notifiche.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che i chiamati all'eredità, fino all'accettazione (espressa o tacita), non sono titolari della pretesa tributaria e che incombe all'Amministrazione l'onere di provare che i destinatari dell'ingiunzione abbiano la qualità di eredi. La Corte ha inoltre affermato che l'art. 65 del DPR 600/73 riguarda gli eredi e non i chiamati all'eredità, e ha precisato che il termine di 60 giorni per la costituzione non è perentorio. Per questi motivi l'ingiunzione non poteva essere efficacemente rivolta ai soli chiamati; le spese sono state compensate a carico dell'appellata, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori e rimborso CU.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tardiva costituzione dell'appellata; la Corte rileva che il termine di 60 giorni per la costituzione non è perentorio e la parte può costituirsi tardivamente salvo decadenze intervenute.
I "poteri conservativi" attribuiti ai chiamati all'eredità non costituiscono legittimazione ad agire o a subire giudizi in relazione ai rapporti sostanziali relativi all'eredità: la legittimazione ad impugnare attiene agli eredi.
Cass., 6/3/2006, n. 4796
"la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo quindi dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa", mentre la titolarità "del rapporto controverso si configura come una questione attinente al merito della lite, a tale stregua pertanto rientrando nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata"
La giurisprudenza distingue la legittimazione processuale (capacità di stare in giudizio) dalla titolarità del rapporto sostanziale; nel caso specifico i chiamati hanno sollevato solo quest'ultima (mancanza di titolarità), non la prima.
Principio dell'onere della prova: chi agisce (l'Amministrazione) deve provare che gli intimati hanno assunto la qualità di eredi (accettazione), non potendo desumersi dalla mera chiamata all'eredità.
La Corte osserva che impugnare l'atto impositivo sollevando questioni di legittimazione poteva essere interpretato come accettazione tacita dell'eredità; perciò i chiamati hanno adottato la loro strategia difensiva sollevando solo il difetto di titolarità per evitare un'assunzione tacita.
Si afferma che l'Amministrazione, a tutela del proprio credito, avrebbe potuto interrompere la delazione ereditaria chiedendo la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità ai sensi di questa norma.
Alternativa all'azione diretta contro i chiamati: l'Amministrazione avrebbe potuto chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente per la tutela del credito.
La disposizione riguarda gli eredi e non i chiamati all'eredità; pertanto non poteva essere invocata per giustificare la notifica dell'ingiunzione agli odierni appellanti.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra legittimazione a stare in giudizio (legitimatio ad causam) e titolarità del rapporto sostanziale: la sola chiamata all'eredità non equivale all'essere erede.
- Chi intima il pagamento di debiti del de cuius ha l'onere di provare che i destinatari sono effettivamente eredi (ossia che hanno accettato l'eredità); la mera delazione non basta.
- I chiamati all'eredità non rispondono dei debiti del de cuius fino all'accettazione (espressa o tacita), salvo che risultino in possesso dei beni ereditari; attenzione perché atti processuali o impugnazioni sulla legittimazione possono essere interpretati come accettazione tacita.
- Se l'eredità è giacente l'Amministrazione creditrice ha strumenti alternativi (fissare un termine per l'accettazione o chiedere la nomina di un curatore) per preservare il proprio credito.
- In tema processuale, i termini di costituzione non sono sempre perentori: la costituzione tardiva può essere ammessa salvo specifiche decadenze, ma conviene valutare le conseguenze probatorie e processuali.
- Norme che disciplinano gli eredi (es. art. 65 DPR 600/73) non sono applicabili ai chiamati all'eredità; bisogna verificare la qualità soggettiva del destinatario dell'atto prima di pretendere adempimenti.
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