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Sentenza

Sentenza del 18/06/2024 n. 2235 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava la parte della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti nonostante il pieno accoglimento del suo ricorso avverso avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità relativi agli anni 2012 e 2013. L'appello contestava l'assenza di motivazione adeguata e circostanziata della compensazione, ritenuta basata su generiche "ragioni di opportunità".

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello: ha ritenuto la motivazione della compensazione delle spese di primo grado insufficiente e in contrasto col principio secondo cui la compensazione richiede "gravi ed eccezionali ragioni" espressamente motivate. Di conseguenza ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, condannando la resistente al pagamento delle spese del precedente grado a favore della ricorrente per € 1.600,00, oltre oneri di legge, e al pagamento delle spese del presente grado pari a € 800,00, oltre oneri di legge; le liquidazioni sono operate ai sensi del d.m. n. 55/2014 e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 15 D.lgs. n. 546/1992 comma 2

    "gravi ed eccezionali ragioni"

    La compensazione parziale delle spese può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate; la motivazione generica è insufficiente.

  • art. 15 D.lgs. n. 546/1992 comma 1

    Principio generale della soccombenza: le spese seguono la soccombenza e, salvo deroghe motivate, la parte soccombente è tenuta al pagamento.

  • d.lgs. n. 156/2015

    Modifica la disciplina del processo tributario in materia di spese, richiedendo motivazione specifica per le compensazioni disposte.

  • art. 118 att. c.p.c. commi 1 e 2

    Prescrive i requisiti di motivazione della decisione; la Corte dichiara di aver rispettato tali obblighi nel redigere la motivazione della propria sentenza.

  • d.m. n. 55/2014

    Ricorre per la liquidazione delle spese di lite: la Corte lo applica per quantificare gli onorari nella misura determinata dalle tabelle al valore della lite, estendendo l'applicazione anche a consulenti/professionisti che svolgono attività difensiva endoprocessuale.

  • Cass. Civ. Sez. VI n. 4764/2020

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la motivazione che si limiti a formule generiche (es. complessità, pluralità) è meramente apparente e non legittima la compensazione delle spese.

  • Cass. Civ. V Sez. ord. n. 9266/2023

    Richiamata per affermare che il d.m. n.55/2014 è applicabile anche agli esercenti la professione di dottore commercialista quando svolgono attività difensiva endoprocessuale.

  • Cass. SS.UU. civ. sent. n. 17406/2012

    Richiamata in relazione al criterio di liquidazione delle spese in base al d.m. n.55/2014 vigente al momento della definizione.

  • art. 53 D.lgs. n. 446/1997

    Citato nei fatti: la società resistente operava in qualità di concessionaria dell'ente locale per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla pubblicità, potendo quindi essere destinataria degli avvisi impugnati.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese nel processo tributario richiede motivazione specifica e circostanziata: formule generiche come "ragioni di opportunità" non sono sufficienti per derogare al principio della soccombenza.
  • Se il contribuente ottiene pieno accoglimento del ricorso di primo grado, la regola è la condanna della parte resistente al pagamento delle spese; la compensazione è possibile solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate.
  • Le sentenze devono indicare chiaramente le circostanze concrete che giustificano una compensazione (es. conflitti seri sui profili di fatto/diritto tali da rendere equa la compensazione), altrimenti l'atto è riformabile in appello.
  • Per la quantificazione delle spese va fatto riferimento al d.m. n.55/2014 e alla giurisprudenza consolidata sull'applicabilità anche ai professionisti che svolgono funzioni difensive endoprocessuali.
  • Nei casi in cui l'atto impositivo sia emesso da una società concessionaria per conto dell'ente, la stessa può essere condannata al pagamento delle spese processuali se soccombente; la qualità di concessionario non esclude l'onere di spese.
  • In un giudizio d'appello limitato alla censura del regolamento delle spese, il Collegio esamina la motivazione specifica del provvedimento impugnato e può riformare la decisione anche se il merito originario è stato deciso nel primo grado.

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