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Sentenza

Sentenza del 17/06/2024 n. 16701 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento Tarsu per il 2012, relativo all'omessa denuncia di un'area scoperta adibita a parcheggio a pagamento, concessa alla ricorrente e destinata all'uso esclusivo dell'ospedale civile di Caserta. Il Comune aveva classificato l'area nella categoria A4, insieme a depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi e garages, applicando un importo complessivo di 23.668 euro. Dopo che la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando illegittimo l'avviso e chiedendo una tariffa inferiore commisurata alla capacità di produrre rifiuti, la CTR aveva accolto l'appello del Comune. In Cassazione la contribuente ha formulato tre censure: violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. 507/1993, perché il regolamento avrebbe dovuto distinguere i parcheggi scoperti da quelli coperti e prevedere una sottocategoria specifica; motivazione apparente della CTR su tale assimilazione; violazione dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 per l'asserita illegittima assimilazione dell'area alla categoria A4. È stata inoltre respinta l'eccezione di giudicato fondata su una precedente annualità: la capacità di produrre rifiuti e le condizioni di esenzione o riduzione possono variare da periodo a periodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la scelta comunale di includere i parcheggi scoperti nella categoria A4 costituisca una scelta tecnico-amministrativa discrezionale, sindacabile e disapplicabile dal giudice tributario solo in presenza di specifici vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere), non per la mera contestazione della valutazione tecnica. L'omogeneità tra beni della stessa categoria va verificata in astratto, sulla base della loro simile potenzialità di produzione di rifiuti, e non richiede identità assoluta; nel caso concreto parcheggi scoperti, autorimesse e garages svolgono attività analoghe e la loro assimilazione è stata ritenuta legittima. Resta possibile per il contribuente provare in concreto che l'imposizione è manifestamente sproporzionata rispetto a volume o natura dei rifiuti producibili, oppure che ricorrono presupposti per esenzione o riduzione; le allegazioni della ricorrente sono state giudicate generiche e non supportate da prova. Il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, esponeva le ragioni dell'equiparazione e consentiva il controllo del ragionamento. Spese di tutti i gradi compensate per il mutamento della giurisprudenza di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68

    Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citato D.Lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

    Il Comune può raggruppare nella stessa categoria beni che abbiano una simile, non necessariamente identica, capacità potenziale di produrre rifiuti. La verifica dell'omogeneità è astratta; il contribuente può tuttavia provare in concreto una sproporzione manifesta dell'imposizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5

    In materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre n. 507, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.

    Il giudice tributario non può disapplicare il regolamento comunale per sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'ente sulla classificazione tariffaria. La disapplicazione è ammessa se il contribuente dimostra un vizio di legittimità dell'atto.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 2

    L'imposta è dovuta, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

    L'occupazione o detenzione di un'area scoperta produttiva di rifiuti costituisce il presupposto della tassa. Esenzioni e deroghe non si applicano automaticamente: il contribuente deve allegare e dimostrare i fatti che le giustificano.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66

    Le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

    La riduzione tariffaria richiede che il contribuente deduca e provi i presupposti previsti dalla legge; non basta invocare genericamente una minore produzione di rifiuti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per censurare la sentenza, ma la Corte ha rigettato la doglianza processuale: la motivazione della CTR era sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • Codice di procedura civile, art. 132, n. 4

    La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

    La motivazione è apparente solo se non permette di controllare il ragionamento del giudice, anche quando sia materialmente presente. Nel caso concreto la CTR aveva indicato ragioni sufficienti, seppur sinteticamente.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

    La decisione deve contenere una motivazione che consenta di ricostruire e controllare il ragionamento seguito; una motivazione concisa non è per ciò solo apparente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha attestato i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La classificazione tariffaria comunale può accorpare immobili diversi se, in astratto, presentano una simile potenzialità di produzione di rifiuti; non è richiesta un'identità assoluta tra gli immobili della categoria.
  • La contestazione secondo cui una specifica attività produrrebbe meno rifiuti delle altre attività comprese nella stessa categoria non basta, da sola, a ottenere la disapplicazione del regolamento: occorre indicare e dimostrare un preciso vizio di legittimità della scelta comunale.
  • Il contribuente può comunque provare in concreto che la tassa è manifestamente sproporzionata rispetto al volume o alla natura dei rifiuti potenzialmente prodotti, oppure che ricorrono condizioni per l'esenzione o la riduzione. Allegazioni generiche e non documentate non sono sufficienti.
  • Per le imposte periodiche, il giudicato relativo a un'annualità precedente non si estende automaticamente alle successive quando i fatti rilevanti, come la produzione di rifiuti o le condizioni di riduzione, possono variare da un periodo d'imposta all'altro.
  • Una motivazione concisa non è apparente se indica le ragioni essenziali della decisione e permette di controllare il percorso logico-giuridico seguito.

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