Cassazione Civile, Ordinanza n. 03960/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per la differenza tra l'aggio già versato in misura ridotta e quello ritenuto dovuto in misura piena, perché il pagamento era avvenuto oltre il termine indicato nella cartella. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la CTR aveva poi accolto l'appello dell'agente della riscossione. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: (1) ha dedotto la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 perché l'appello non avrebbe impugnato una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado, fondate su buona fede e tutela dell'affidamento e sul principio di proporzionalità; (2) ha dedotto la nullità dell'appello per irregolarità della procura a margine, priva di data e con data dell'atto incompatibile con quella della sentenza appellata; (3) ha dedotto la violazione dell'art. 10 l. 212/2000, sostenendo che il comportamento dell'agente della riscossione avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sulla misura ridotta dell'aggio; (4) ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. 112/1999 in relazione all'art. 97 Cost. e al principio di proporzionalità UE, assumendo che l'aggio avesse natura sostanzialmente sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, osservando che l'appello dell'agente contestava implicitamente anche la pretesa violazione della buona fede, poiché rivendicava la vincolatezza legale della misura e decorrenza dell'aggio. Ha respinto il secondo, affermando che la procura a margine del ricorso/appello, pur priva di data, era comunque riferibile all'impugnazione per la sua collocazione topografica e che non ricorreva nullità per difetto di rappresentanza. Ha dichiarato inammissibile il terzo perché non confrontato con la ratio decidendi della CTR, fondata sulla natura vincolata dell'attività dell'agente e sulla predeterminazione normativa dell'aggio; ha inoltre richiamato la natura retributiva e non tributaria dell'aggio e la difficoltà di configurare un affidamento tutelabile senza un atto formale e una prova documentale delle informazioni ricevute. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, escludendo la natura sanzionatoria o afflittiva dell'aggio, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità e negando la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della contribuente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello è infondato quando, pur senza una confutazione espressa di ogni singola argomentazione, contesta in modo incompatibile la ratio della decisione di primo grado
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per escludere la nullità della procura e del gravame
la procura a margine del ricorso/appello, anche se priva di data, è validamente riferibile all'impugnazione per la sua collocazione topografica
invocato per il legittimo affidamento, ma la tutela è esclusa quando la pretesa si scontra con una disciplina legale vincolata e con l'assenza di un atto formale idoneo a generarlo
richiamato per affermare l'applicabilità dello Statuto del contribuente anche all'agente della riscossione
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
la misura dell'aggio è ricondotta a un compenso di natura retributiva per il servizio di riscossione, non a una sanzione o a un prelievo tributario
art. 97 Cost.
non è violato dalla previsione di una quota fissa di aggio, perché la scelta sulla struttura del compenso rientra nella discrezionalità legislativa e non incide in modo irragionevole su imparzialità e buon andamento
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è escluso quando la questione è manifestamente infondata o la corretta interpretazione non lascia spazio a dubbi ragionevoli
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021
richiamato come modifica che ha tendenzialmente fiscalizzato gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2022
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibilmente proposta anche quando la parte appellante non confuti in modo espresso ogni singola argomentazione della decisione di primo grado, purché il contenuto dell'atto sia incompatibile con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- La procura rilasciata a margine o in calce a un ricorso o appello è validamente riferibile al giudizio cui accede; la mancanza di data non determina, di per sé, inesistenza o nullità del mandato, se la collocazione dell'atto consente di ricondurlo con certezza all'impugnazione.
- Il legittimo affidamento del contribuente non può essere fondato su una pretesa promessa incompatibile con una disciplina legale vincolata e predeterminata, specie se manca un atto formale idoneo a creare affidamento tutelabile e una prova documentale delle informazioni ricevute.
- L'aggio della riscossione ha natura retributiva, essendo destinato a remunerare il servizio complessivo di riscossione e a coprirne i costi, con esclusione di una funzione sanzionatoria o afflittiva.
- La scelta legislativa sulla struttura e misura dei compensi del servizio di riscossione rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra, di regola, violazione dell'art. 97 Cost. o del principio di proporzionalità, ove non emerga un'incidenza irragionevole su imparzialità e buon andamento.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione interpretativa è manifestamente infondata o già chiarita da giurisprudenza consolidata.
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