Cassazione Civile, Ordinanza n. 03620/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una società immobiliare, e per trasparenza i suoi soci, avevano impugnato avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" fruita per un impianto fotovoltaico realizzato nel 2006. L'Amministrazione riteneva che l'investimento non fosse coerente con la finalità ambientale della norma, perché l'impianto era stato realizzato per vendere energia elettrica all'ENEL e non per prevenire, ridurre o riparare danni ambientali. I contribuenti, dopo il rigetto in primo grado, hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sull'agevolazione e dei principi generali, perché la CTR avrebbe posto a loro carico un onere probatorio non spettante in ordine ai presupposti dell'imposta; 2) violazione della medesima disciplina e della normativa UE sugli aiuti di Stato ambientali, sostenendo che fosse irrilevante la cessione dell'energia all'ENEL; 3) violazione della disciplina tributaria e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto non probanti le perizie di parte prodotte sulla funzionalità e sui valori contabili dell'impianto; 4) violazione delle norme sulle sanzioni amministrative tributarie e vizio di motivazione, per avere la CTR confermato sanzioni irrogate automaticamente e senza specifica motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, mentre ha dichiarato inammissibile il terzo perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha affermato che, trattandosi di agevolazione fiscale, la contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i presupposti della deduzione; che l'agevolazione per investimenti ambientali riguarda costi supplementari necessari a conseguire obiettivi di tutela ambientale, non la mera produzione e vendita di energia elettrica; e che le sanzioni conseguono alla indebita deduzione senza necessità di una motivazione autonoma ulteriore, essendo sufficiente la contestazione della violazione tributaria. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
L'agevolazione spetta solo per investimenti riconducibili alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni ambientali; non per investimenti finalizzati alla mera produzione e vendita di energia.
art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973
Legittima il recupero a tassazione quando l'Ufficio non ritiene documentati i costi/deduzioni dichiarati.
L'onere di provare i presupposti della deduzione agevolativa grava sul contribuente che intende avvalersene.
La mera annotazione contabile nel libro giornale non basta a provare l'effettivo sostenimento del costo dedotto.
La disciplina non contrasta con gli aiuti di Stato UE perché mira a mitigare l'impatto ambientale nei limiti previsti dalla norma.
Decisione 2001/C 37/2003
Richiamata dalla parte ricorrente in tema di aiuti di Stato ambientali, ma ritenuta non idonea a scardinare la lettura restrittiva dell'agevolazione.
artt. 7, 16 e 17, d.lgs. 472/1997
Le sanzioni tributarie seguono la disciplina speciale del procedimento sanzionatorio, con contraddittorio regolato dalle norme dedicate.
Il termine dilatorio ivi previsto non si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, soggetti alla disciplina speciale.
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. 471/1997
Citato come esempio di sanzione amministrativa tributaria non soggetta al termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente che intende fruire della deduzione o detassazione assume l'onere di provare in modo concreto la sussistenza dei relativi presupposti, compresi inerenza, consistenza e giustificazione del costo.
- L'agevolazione ambientale va interpretata in modo funzionale alla finalità perseguita dalla norma: sono agevolabili solo i costi incrementali necessari a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali, non gli investimenti che perseguano prevalentemente finalità produttive o speculative.
- La prova dell'effettivo sostenimento del costo non può essere desunta dalla sola contabilizzazione interna, occorrendo elementi documentali idonei a dimostrare la realtà e la riferibilità economica dell'investimento.
- Quando la ripresa a tassazione deriva dalla indebita fruizione di un'agevolazione fiscale, la correlata sanzione amministrativa può essere irrogata senza una motivazione autonoma ulteriore sulla colpa, essendo sufficiente la contestazione della violazione tributaria e la disciplina speciale del procedimento sanzionatorio.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del merito accertato dal giudice di merito.
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