Sentenza n. 5999/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando però le spese del giudizio di primo grado in 400 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta meramente simbolica e non conforme al decoro della professione forense, poiché notevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari e richiamando orientamenti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Sono state inoltre dedotte la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6 CEDU, nonché il difetto assoluto di motivazione, in quanto la mera serialità della controversia non avrebbe giustificato la riduzione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, elevandole da 400 a 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono tuttavia il riferimento ordinario per la liquidazione. Il giudice può discostarsene, anche in misura significativa, purché indichi adeguatamente i criteri della liquidazione. L’unico limite legale inderogabile è quello previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c., che impedisce la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza motivare specificamente la drastica riduzione. La serialità, di per sé, non giustifica una compensazione o una liquidazione meramente simbolica e può, al contrario, aggravare la responsabilità dell’amministrazione che continui a negare una posizione già riconosciuta dalla giurisprudenza. La liquidazione manifestamente esigua e immotivata è stata ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, considerato il parziale accoglimento della domanda, proposta per un importo superiore a quello riconosciuto.
Norme richiamate
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale indicato dal Collegio alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso e delle spese: non possono essere liquidate somme simboliche o comunque non consone al decoro professionale.
tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate
I parametri ministeriali rappresentano il riferimento ordinario per la liquidazione, ma non costituiscono minimi tariffari inderogabili; il giudice può discostarsene motivatamente.
Richiamato quale disposizione relativa ai parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali, da valutare in relazione alle caratteristiche, difficoltà, valore e risultato della controversia.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Costituisce la base legislativa per la determinazione e l’aggiornamento periodico dei parametri ministeriali di liquidazione dei compensi professionali.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali, escludendo la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente esigua e immotivata.
art. 113 Cost.
Richiamato insieme all’art. 24 Cost. quale parametro dell’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Impone una tutela giurisdizionale effettiva; il Collegio ha ritenuto che una liquidazione manifestamente insufficiente e non motivata possa incidere su tale principio.
Richiamato quale disciplina della regolazione delle spese nel processo amministrativo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese processuali.
Richiamato quale principio generale della condanna alle spese secondo soccombenza.
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese processuali.
art. 6, § 1, CEDU
Richiamato quale parametro del diritto a un equo processo e a una tutela giurisdizionale effettiva.
Richiamato dall’appellante in relazione alle modalità e ai termini di esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e dai successivi decreti di aggiornamento costituiscono il riferimento ordinario per la liquidazione delle spese processuali, ma non integrano minimi tariffari legalmente inderogabili.
- Il giudice può discostarsi dai parametri ministeriali anche in misura significativa, purché indichi i criteri concreti posti a fondamento della liquidazione, considerando natura, difficoltà, valore, importanza, risultato e complessità della controversia.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. impedisce la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque non consone all’importanza dell’opera e al decoro della professione; tale limite opera anche nella liquidazione giudiziale delle spese processuali.
- La mera serialità del contenzioso non giustifica, senza ulteriore motivazione, una drastica riduzione delle spese processuali né una compensazione parziale; una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri deve essere adeguatamente motivata.
- Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e priva di congrua motivazione può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale, quando non assicuri un concreto ristoro dei costi sostenuti per ottenere giudizialmente il riconoscimento di una posizione illegittimamente negata dall’amministrazione.
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