Cassazione Civile, Ordinanza n. 35478/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione con il quale era stata disposta la confisca di due lingotti d'oro introdotti in Italia senza pagamento dei diritti doganali, con irrogazione della relativa sanzione. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la commissione regionale, investita dell'appello dell'Ufficio, lo aveva dichiarato inammissibile per asserito difetto di specificità dei motivi e, comunque, aveva confermato nel merito la decisione di primo grado, ritenendo che la confisca avesse natura di sanzione accessoria venuta meno per effetto della definizione agevolata, che non si applicasse alla fattispecie di contrabbando depenalizzato e che le doglianze sui diritti doganali fossero estranee al giudizio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto generico l'appello; 2) violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 20 l. 689/1981 per avere escluso la compatibilità della confisca con la definizione agevolata; 3) violazione degli artt. 295-bis e 301 d.P.R. 43/1973 per avere negato l'applicabilità della confisca al contrabbando depenalizzato dal d.lgs. 8/2016; 4) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 15 d.lgs. 504/1995 per asserita carenza di motivazione dell'atto quanto alla base giuridica della confisca.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni poste a fondamento della propria difesa, purché dall'atto di gravame risulti in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado. Ha quindi ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR. I restanti tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché la CTR, una volta dichiarato inammissibile l'appello, aveva esaurito la propria potestas iudicandi sul merito, sicché le ulteriori argomentazioni svolte in sentenza erano meri obiter dicta non impugnabili. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'appello è specifico anche quando, letto nel suo complesso, ribadisca le ragioni già dedotte contro la decisione di primo grado e manifesti comunque in modo inequivoco la volontà di contestarla.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Costituisce il parametro del sindacato di legittimità per denunciare la violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 16, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La censura dell'Ufficio mirava a escludere che la definizione agevolata precludesse l'applicazione della confisca, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 20 l. 24 novembre 1981, n. 689
La questione della natura della confisca come sanzione accessoria è rimasta assorbita/in scrutinabile solo in via teorica, non essendo più impugnabile nel merito la motivazione della CTR.
artt. 295-bis e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
La doglianza sull'applicabilità della confisca al contrabbando depenalizzato è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura sulla motivazione dell'atto non è stata esaminata per difetto di interesse, poiché riferita al merito di una statuizione resa ad abundantiam.
art. 15 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La doglianza sulla base giuridica della confisca è rimasta non scrutinata nel merito per difetto di interesse.
La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente, perché limitativa dell'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando, dal complesso dell'atto, risulti in modo inequivoco la volontà di censurare la sentenza di primo grado, anche mediante la riproposizione delle difese già svolte.
- L'appello tributario ha natura devolutiva piena: non richiede necessariamente la formulazione di censure nuove o tecnicamente articolate, essendo sufficiente la contestazione della decisione impugnata nella sua interezza o per relationem alle difese già spiegate.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione priva il giudice di appello della potestas iudicandi sul merito; le eventuali considerazioni di merito rese successivamente sono obiter dicta e non sono autonomamente impugnabili.
- La parte soccombente non ha interesse a censurare in cassazione la motivazione di merito inserita ad abundantiam in una sentenza che abbia già definito il giudizio con una statuizione pregiudiziale di rito.
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