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Sentenza

Sentenza del 09/07/2025 n. 18777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’atto di irrogazione di sanzioni emesso per l’anno d’imposta 2015, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, per omessa fatturazione di operazioni nei confronti di N. S. R. Srl. Dopo che la CTP di Benevento aveva accolto il ricorso della società, la CTR della Campania, in contumacia della contribuente, accolse l’appello dell’Agenzia e respinse il ricorso originario, ritenendo infondati i vizi di firma, notifica e motivazione dell’atto e rilevando che le ulteriori eccezioni non erano state riproposte in appello. I. Srl ha impugnato la sentenza in Cassazione con otto motivi, contestando, tra l’altro, la motivazione, l’ammissibilità e la specificità dell’appello erariale, l’uso di documenti prodotti in appello, la motivazione dell’atto e la delega di firma, nonché asseriti errori nella valutazione delle prove e omissioni di pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: non sono più deducibili come tali insufficienza o contraddittorietà della motivazione e la censura mescolava profili diversi; inoltre non indicava un fatto storico decisivo omesso e la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Il secondo motivo, relativo all’appello erariale, è stato dichiarato inammissibile nelle singole censure per genericità o mancata indicazione delle statuizioni e dei documenti contestati; la contestazione della specificità dell’appello è stata comunque ritenuta infondata, poiché anche la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado può assolvere l’onere di specificità. È stata ritenuta infondata anche la censura sul divieto di nuove prove: nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità, mancata riferibilità delle norme invocate al caso concreto o mancata indicazione dei fatti e degli atti processuali rilevanti. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile e infondato: la CTR aveva dato atto che la delega di firma era già agli atti dal primo grado e, comunque, l’Amministrazione può produrla anche nel corso del giudizio, compreso l’appello. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo contraddittorio omessa pronuncia e vizio di motivazione, senza specificare le questioni asseritamente trascurate; la sentenza era comunque adeguatamente motivata. I. Srl è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 1.100 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    In seguito alla riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall' art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 , conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 , non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost.

    Il vizio motivazionale in cassazione non consente di denunciare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il controllo è circoscritto alle anomalie che compromettono il minimo costituzionale della motivazione, e il motivo deve inoltre individuare specificamente un fatto storico decisivo omesso.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato (come affermato dalla stessa odierna ricorrente), è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    L’onere di specificità dei motivi d’appello tributari può essere assolto anche riproponendo le ragioni già dedotte in primo grado, se con esse l’Amministrazione intende contestare la decisione che ha annullato l’atto.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all' art. 345 , terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile

    Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello anche se già esistenti in primo grado; la mancata produzione precedente non deve essere giustificata con una causa non imputabile.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    alla luce del principio di specialità espresso dall' art. 1 , comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima -

    Quando la disciplina processuale tributaria regola una questione in modo specifico, essa prevale sulla corrispondente disciplina processuale civile ordinaria.

  • Art. 2697 c.c.

    la violazione dell' art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

    La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata, non quando la parte contesta semplicemente il modo in cui il giudice ha valutato le prove.

  • Art. 115 c.p.c.

    per dedurre la violazione dell' art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una valutazione delle prove ritenuta errata dalla parte: occorre denunciare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti.

  • Art. 116 c.p.c.

    non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall' art. 116 c.p.c.

    La scelta di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nella valutazione del giudice e non integra, di per sé, violazione delle regole sull’onere probatorio o sull’acquisizione delle prove.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere e che però ciò può avvenire producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni

    Se viene contestato il potere di sottoscrizione del funzionario, spetta all’Amministrazione dimostrare la legittimazione mediante la delega. La delega può essere prodotta anche in appello e può riguardare la sola firma, senza trasferimento delle funzioni dirigenziali.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell' art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell' art. 360 , n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre quando manca del tutto una decisione su una domanda o questione che richiedeva un provvedimento; va denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e deve essere specificamente individuata.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non basta affermare che la motivazione sia insufficiente o contraddittoria: occorre denunciare una delle anomalie motivazionali ammesse e, per l’omesso esame, individuare un fatto storico discusso e decisivo, spiegando dove sia stato introdotto e perché avrebbe potuto cambiare l’esito.
  • I motivi di ricorso devono essere distinti, specifici e collegati alla ratio della decisione impugnata. Censure generiche, cumulative o che richiedono alla Corte di ricostruire fatti e atti non indicati sono inammissibili.
  • Nel processo tributario l’appello può essere sufficientemente specifico anche se ripropone le ragioni già esposte in primo grado, purché sia diretto a contestare la decisione impugnata.
  • Nel giudizio tributario d’appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado; la parte che contesta la produzione deve identificare concretamente i documenti e la violazione che assume.
  • La contestazione della delega di firma richiede di individuare il difetto di legittimazione; l’Amministrazione deve provare il corretto conferimento del potere e può produrre la delega anche in appello.
  • La contestazione della valutazione probatoria non equivale, da sola, a violazione dell’art. 2697 o dell’art. 115 c.p.c.: occorre indicare rispettivamente l’errata ripartizione dell’onere della prova o l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.
  • Se la parte non si costituisce in appello, le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado devono essere specificamente riproposte per evitare che siano considerate rinunciate.

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