Sentenza del 09/09/2024 n. 5526 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Iva - Crediti Iva - Oneri sostenuti dal contribuente per ottenere il rimborso dell'imposta - Diritto al rimborso degli oneri - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso degli oneri (costi per polizze fideiussorie e relativi oneri correlati) sostenuti dal contribuente per ottenere il rimborso di crediti IVA relativi alle annualità 2010-2014, per complessivi euro 144.066,00. L'Agenzia ha eccepito decadenza ex art. 21 d.lgs. 546/1992, la non applicabilità dell'art. 8 co.4 della legge 212/2000 alle fideiussioni connesse ai rimborsi IVA ex art. 38-bis DPR 633/1972 e ha richiamato la disciplina forfettaria introdotta dall'art. 7 della L. 167/2017; il contribuente ha chiesto il riconoscimento del diritto al rimborso integrale di tali oneri.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione della C.T.P. che aveva accolto il ricorso del contribuente. Sono state rigettate le doglianze sull'intervenuta decadenza (art. 21 d.lgs. 546/1992) in quanto il credito da rimborso IVA è soggetto alla prescrizione decennale e l'istanza di rimborso non costituisce fatto costitutivo del diritto. È stato affermato che l'art. 8, co.4, legge 212/2000 costituisce una regola generale che impone all'Amministrazione di rimborsare i costi delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, e ciò si estende anche alle fideiussioni richieste per rimborsi IVA (anche ove l'Amministrazione successivamente svolga accertamenti). È stato inoltre chiarito che la deduzione fiscale dei costi delle fideiussioni non impedisce il loro rimborso, poiché in caso di rimborso la somma costituisce sopravvenienza attiva soggetta a tassazione (art. 88 TUIR). Anche gli oneri accessori alle polizze (es. imposte assicurazione) sono riconoscibili nel rimborso. Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 8, co. 4
Regola generale che impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare al contribuente i costi delle garanzie fideiussorie che il contribuente abbia dovuto richiedere per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi; la locuzione "ha dovuto richiedere" va intesa in termini di necessità/ onere connesso allo scopo perseguito e non come obbligo normativo inderogabile.
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 38-bis
art. 38-bis, commi 1, 2, 4 e 5
Disciplina le garanzie fideiussorie richieste per ottenere rimborsi IVA (anche accelerati); le spese per tali garanzie rientrano nel diritto al rimborso ex art. 8 l. 212/2000.
legge 11 dicembre 2017 n. 167, art. 7
Ha introdotto un ristoro forfettario annuale per le spese fideiussorie in ipotesi residue (soggetti a profili di rischio) ma non escludeva il precedente principio generale di rimborso; la norma riguarda casi specifici e complementari rispetto al diritto generale.
d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21
Termine biennale di decadenza previsto per l'impugnazione non si applica all'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta: il credito da rimborso IVA segue la prescrizione decennale e l'istanza non costituisce fatto costitutivo del diritto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, TUIR, art. 88
Una eventuale somma rimborsata al contribuente costituisce sopravvenienza attiva in bilancio assoggettabile a imposta, evitando una duplicazione indebita del beneficio fiscale.
Corte di giustizia UE, 12 maggio 2011, Enel Maritsa Iztok
Causa Enel Maritsa Iztok (12/05/2011)
Principio di neutralità dell'IVA: gli Stati membri non possono adottare sistemi di rimborso che comportino un rischio finanziario per il soggetto passivo; il rimborso deve garantire recupero integrale del credito in condizioni adeguate e in tempi ragionevoli.
Corte di giustizia UE, 28 gennaio 2018, Nidera
Causa Nidera (28/01/2018)
Conferma che il sistema di rimborso non può imporre al soggetto passivo un rischio finanziario e che è necessario compensare lo svantaggio derivante dall'impossibilità di disporre immediatamente del credito.
Corte di giustizia UE, 6 luglio 2017, Glencore Agriculture Hungary
Causa Glencore (06/07/2017)
Ribadisce i limiti della discrezionalità statale sulle procedure di rimborso ai fini di non violare la neutralità dell'IVA.
Cassazione civile / penale e sezioni unite (giurisprudenza statale rilevante)
Cass. n. 31092/2021; Cass. n. 5509/2020; Cass. n. 22720/2020; Cass. n. 19756/2020; Cass. n. 10180/2016; Cass. n. 1146/2018; Cass. n. 18520/2019; Cass. n. 19751/2013; Cass. n. 5508/2020
La giurisprudenza di legittimità ha confermato: a) la portata generale del diritto al rimborso degli oneri fideiussori richiesti per ottenere rimborsi tributari; b) la natura autonoma e indennitaria del contratto di garanzia; c) l'inapplicabilità del termine biennale di decadenza alle istanze di rimborso IVA; d) che il diritto al rimborso sorge quando il credito è "definitivamente accertato" (sentenza passata in giudicato, riconoscimento espresso dell'Ufficio o spirare dei termini di accertamento).
Massime di principio
- Il costo delle garanzie fideiussorie richieste per ottenere rimborsi d'imposta (compresi rimborsi IVA ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972) è, in linea generale, rimborsabile dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8 co.4 della legge 212/2000.
- Il diritto al rimborso degli oneri sorge quando il diritto al rimborso dell'imposta è "definitivamente accertato": mediante sentenza passata in giudicato, riconoscimento espresso dell'Ufficio o per decorso dei termini di decadenza dall'accertamento.
- L'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta non è soggetta al termine biennale di decadenza dell'art. 21 d.lgs. 546/1992; il credito segue la prescrizione decennale.
- L'introduzione di un ristoro forfettario (art. 7 L. 167/2017) non esclude il principio generale di rimborso degli oneri: il forfettario riguarda ipotesi residue e profili di rischio specifici.
- La deduzione fiscale del costo della garanzia in sede di dichiarazione non impedisce il rimborso: l'importo rimborsato costituisce poi sopravvenienza attiva soggetta a imposizione, evitando duplicazioni di beneficio.
- Gli oneri accessori alla polizza (es. imposte sulle assicurazioni) rientrano nei costi complessivi della garanzia e sono quindi potenzialmente rimborsabili se connessi alla stipula della fideiussione per il rimborso.
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