Cassazione Civile, Ordinanza n. 36213/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società che svolge attività di logistica automobilistica, con recupero a tassazione di maggiori ricavi presunti ai fini IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni e interessi. L'accertamento era fondato sugli studi di settore e su elementi di antieconomicità della gestione, in particolare su perdite reiterate per più anni e su un rapporto ritenuto anomalo tra costi sostenuti e ricavi dichiarati. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo non adeguatamente considerati dall'Ufficio i rilievi difensivi della società, tra cui le difficoltà iniziali dell'attività, la limitatezza degli spazi disponibili rispetto a quelli richiesti e il controllo doganale sulla attività. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato il mancato rilievo attribuito alle perdite reiterate e alla gestione antieconomica; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell'art. 39 D.P.R. 600/1973 e degli artt. 62-bis e 62-sexies D.L. 331/1993, lamentando che la CTR avesse indebitamente svalutato lo studio di settore e ritenuto sufficiente la mera allegazione difensiva della contribuente senza adeguata prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, tale da escludere la motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che possono fondare l'accertamento anche in presenza di contabilità formalmente regolare, specie quando emergano gravi incongruenze e una gestione palesemente antieconomica. Nel caso concreto, il contraddittorio preventivo era stato attivato, l'Ufficio aveva esaminato le giustificazioni della società e la CTR non si era conformata ai principi in tema di riparto dell'onere della prova, avendo valorizzato in modo eccessivo mere affermazioni difensive senza verificare una prova concreta idonea a superare il quadro presuntivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La mancanza di motivazione apparente non è ravvisabile quando la sentenza esponga in modo sufficientemente intellegibile le ragioni della decisione, anche se la parte le reputi non condivisibili.
Sono stati invocati i vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza per motivazione apparente.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; gli studi di settore operano come presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio.
L'onere di dimostrare circostanze idonee a superare la presunzione e a giustificare uno scostamento dal modello normale grava sul contribuente.
L'Amministrazione può procedere a rettifica del reddito sulla base di incongruenze e di una gestione antieconomica che renda inattendibile la contabilità.
Richiamato come base della rettifica in materia IVA in presenza di dati dichiarativi inattendibili.
artt. 62-bis e 62-sexies D.L. n. 331/1993
Gli studi di settore sono strumenti di accertamento presuntivo che richiedono il contraddittorio e possono essere utilizzati anche contro una contabilità formalmente regolare, se il contribuente non fornisce prova contraria idonea.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici che, se adeguatamente contestualizzate nel contraddittorio, possono fondare l'accertamento anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette.
- Quando l'Ufficio evidenzi gravi incongruenze o una gestione palesemente antieconomica, il contribuente ha l'onere di fornire una prova concreta e specifica delle ragioni economiche che giustificano lo scostamento rispetto al modello normale.
- La mera allegazione di difficoltà iniziali, di limitazioni operative o di altri fattori generici non è sufficiente a superare il quadro presuntivo se non è supportata da elementi probatori idonei.
- Non integra motivazione apparente la sentenza che esponga, in modo comprensibile, le ragioni della decisione e il percorso logico seguito, anche se la soluzione adottata sia ritenuta errata nel merito.
- L'accertamento tributario può fondarsi anche su elementi presuntivi ulteriori rispetto allo studio di settore, purché risultino gravi, precisi e concordanti e conducano a ritenere inattendibile il reddito dichiarato.
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