Sentenza del 19/10/2018 n. 26410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, dopo aver riscontrato numerose irregolarità formali e sostanziali tali da rendere inattendibile la contabilità. L'Ufficio aveva quindi ricostruito analitico-induttivamente il maggior reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). La società contestava principalmente la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, l'inapplicabilità della proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, e l'illegittimità dell'accertamento analitico-induttivo. Contestava inoltre la contabilizzazione delle rimanenze, l'inclusione delle spese di passaggio di proprietà tra i ricavi, la mancata indicazione dei prezzi di acquisto dei veicoli usati, l'emissione di note di credito, alcune operazioni ritenute inesistenti e la ricostruzione dei maggiori ricavi.
La decisione
La Commissione Tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo decorso il termine per l'accertamento. La Commissione Tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia, riconoscendo l'applicabilità della proroga biennale e la legittimità dell'accertamento misto analitico-induttivo. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha stabilito che la proroga biennale si applica sia a chi non intende avvalersi delle definizioni agevolate sia a chi non può accedervi per effetto di una precedente notifica. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di inattendibilità della contabilità, corretta la disciplina delle rimanenze secondo il criterio della consegna o spedizione dei beni e insussistente l'omessa pronuncia sui restanti motivi, poiché il rigetto poteva risultare implicitamente dalla motivazione complessiva. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
ricostruzione analitico-induttiva del maggior reddito
Il metodo analitico-induttivo è legittimo quando le irregolarità formali e sostanziali riscontrate rendono complessivamente inattendibile la contabilità, consentendo all'Ufficio di ricostruire induttivamente i ricavi e il reddito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di notificare gli avvisi di accertamento; tali termini devono essere coordinati con eventuali proroghe legislative.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge ... i termini ... sono prorogati di due anni
La proroga biennale opera sia nei confronti dei contribuenti che scelgono di non aderire alle definizioni agevolate sia nei confronti di quelli che non possono aderirvi perché hanno già ricevuto un atto preclusivo, come un avviso di accertamento o un processo verbale con esito positivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Prevede i termini per l'accertamento IVA, ai quali la Legge n. 289 del 2002, art. 10, collegava la proroga biennale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. a)
le spese per l'acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute al momento della consegna o spedizione
Per i beni mobili, inclusi gli autoveicoli, il momento di imputazione fiscale dei costi e dei ricavi è collegato alla consegna o spedizione, in quanto normalmente coincidente con il trasferimento della proprietà.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92
La corretta imputazione temporale dei beni incide anche sulla determinazione delle rimanenze finali e iniziali; l'errata contabilizzazione delle rimanenze può costituire un elemento di inattendibilità della contabilità.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette completamente una decisione indispensabile. Non ricorre quando il rigetto della domanda o della censura è desumibile implicitamente dall'impostazione logico-giuridica della sentenza.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il giudizio di cassazione non consente di sostituire la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione soggettivamente preferita dalla parte; il controllo riguarda vizi effettivi e decisivi della motivazione.
Massime di principio
- La proroga dei termini di accertamento prevista da una legge condonistica può applicarsi anche al contribuente che non abbia potuto aderire alla definizione agevolata per una causa oggettiva, come la precedente notifica di un avviso di accertamento, se la norma non introduce una distinzione espressa.
- L'accertamento analitico-induttivo è generalmente ammissibile quando l'Amministrazione dimostra irregolarità numerose e significative, formali e sostanziali, tali da compromettere l'affidabilità complessiva delle scritture contabili.
- La contestazione dell'accertamento deve confrontarsi puntualmente con gli elementi concreti utilizzati dall'Ufficio; una mera diversa lettura dei dati contabili o probatori difficilmente è sufficiente in cassazione.
- Per beni mobili e autoveicoli, la corretta imputazione temporale di costi e ricavi dipende ordinariamente dalla data di consegna o spedizione, con conseguenze dirette sulla corretta determinazione delle rimanenze.
- L'omessa pronuncia non può essere dedotta quando il rigetto di una specifica censura risulta implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza e tale motivazione è incompatibile con l'accoglimento della pretesa.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non riesamina liberamente i fatti né sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo errori di diritto o vizi motivazionali effettivi, rilevanti e decisivi.
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