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Sentenza

Sentenza del 19/10/2018 n. 1859 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2010, con il quale l'Agenzia aveva recuperato l'IVA detratta su fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. Le società formalmente emittenti, T. P. s.r.l. unipersonale e ditta individuale T. G. I., erano state considerate mere cartiere, interposte nelle compravendite di pneumatici provenienti da fornitori comunitari. La contribuente ha contestato sia la validità del raddoppio dei termini di accertamento, fondato sulla denuncia penale, sia l'asserita conoscibilità della frode, sostenendo di avere operato con ordinaria diligenza e che la consegna diretta della merce dal fornitore comunitario al cliente fosse una prassi commerciale lecita.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondata, l'eccezione relativa al raddoppio dei termini, precisando che l'esito del procedimento penale non incide automaticamente sulla validità dell'accertamento tributario e che i due giudizi operano su piani autonomi. Nel merito, tuttavia, ha stabilito che l'Agenzia non aveva dimostrato adeguatamente quali specifici comportamenti la C. s.r.l. avrebbe dovuto adottare per riconoscere la frode. La mera assenza di magazzini o strutture operative delle società fornitrici non era sufficiente, poiché è normale che operatori commerciali svolgano attività di ingrosso senza magazzino e che la merce sia consegnata direttamente al cliente. La società non aveva poteri investigativi né l'obbligo di verificare elementi interni alla struttura dei fornitori. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2 del D.lgs. 74/2000

    delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    La denuncia per tale reato può rilevare ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, ma l'esito del procedimento penale non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento tributario.

  • Art. 24 del D.lgs. 546/1992

    consente l'integrazione dei motivi soltanto quando resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione

    Un'eccezione nuova, non proposta nel ricorso introduttivo, è inammissibile salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dalla norma.

  • Art. 116 c.p.c.

    valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti

    Il giudice tributario deve valutare autonomamente le prove e non può recepire automaticamente le conclusioni assolutorie del giudice penale.

  • Art. 40, comma 4-bis, D.l. 331/1993

    È richiamato dalla contribuente per sostenere la legittimità delle operazioni triangolari comunitarie, nelle quali intervengono soggetti di più Stati e la merce può essere inviata direttamente a un destinatario diverso dal soggetto formalmente acquirente.

  • Art. 52 del D.l. 331/1993

    È richiamato per evidenziare che la consegna diretta dei beni dal fornitore al cliente finale può costituire una modalità commerciale prevista e non rappresenta, di per sé, un indice di frode.

  • Principi della Corte di giustizia UE e della Corte di Cassazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti

    l'Amministrazione deve provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante; il contribuente deve dimostrare di non essersi trovato in una situazione oggettiva di conoscibilità della frode o di non aver potuto superare incolpevolmente l'ignoranza

    L'Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi della frode e la sua conoscibilità secondo circostanze concrete. Il contribuente non è automaticamente responsabile per il solo fatto che il fornitore sia una cartiera e può liberarsi dimostrando di avere adottato una diligenza adeguata al settore.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, la mera prova che il fornitore sia una cartiera non basta da sola a negare la detrazione: occorre dimostrare, con elementi concreti, che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode.
  • Il contribuente deve adottare una diligenza proporzionata alla propria professionalità e al settore di attività, ma non è tenuto a svolgere vere e proprie indagini investigative sulla struttura interna, sui dipendenti o sui magazzini del fornitore.
  • La consegna diretta della merce dal produttore o fornitore comunitario al cliente finale, così come l'attività di ingrosso senza magazzino, non costituisce automaticamente un indice di frode quando è compatibile con prassi commerciali lecite.
  • La regolarità formale delle fatture, il pagamento del prezzo e l'effettiva consegna dei beni non sono sufficienti da soli a escludere la frode, ma devono essere valutati insieme agli altri elementi concreti del rapporto commerciale.
  • Il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale: una sentenza penale di proscioglimento non vincola automaticamente il giudice tributario, ma quest'ultimo deve comunque valutare autonomamente il materiale probatorio e motivare specificamente sulla conoscibilità della frode.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a una denuncia per reato fiscale non viene meno automaticamente per effetto dell'archiviazione, del proscioglimento o dell'assoluzione; l'eventuale uso pretestuoso della denuncia deve essere contestato tempestivamente e provato nel giudizio tributario.

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