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Sentenza

Sentenza del 19/10/2018 n. 7252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Contratto di locazione immobile a uso non locativo - Intimazione di sfratto - Canoni di locazione - Conduttore moroso - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: è stata riconosciuta l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui aveva incluso i canoni non riscossi. A seguito della risoluzione retroattiva del contratto, il reddito imponibile doveva essere determinato facendo riferimento alla rendita catastale e non ai canoni di locazione non percepiti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i canoni non riscossi non dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile, poiché il conduttore era moroso, era stata intimata una procedura di sfratto e il contratto di locazione era stato risolto con effetto retroattivo. Di conseguenza, il reddito dell'immobile avrebbe dovuto essere determinato sulla base della sola rendita catastale, senza considerare i canoni mai percepiti.

Norme richiamate

  • Art. 1458 del codice civile

    La risoluzione del contratto per inadempimento produce effetto retroattivo tra le parti. Nel caso esaminato, tale retroattività ha comportato il venir meno del presupposto per tassare i canoni di locazione non riscossi.

Massime di principio

  • In caso di locazione non abitativa, i canoni non riscossi possono non concorrere alla formazione del reddito se il contratto è stato validamente risolto con effetto retroattivo e tale risoluzione è adeguatamente documentata.
  • La mera morosità del conduttore o la sola intimazione di sfratto non sono necessariamente sufficienti: è rilevante l'accertamento della risoluzione del contratto e della sua efficacia retroattiva.
  • Quando il contratto viene meno retroattivamente, il reddito dell'immobile può essere determinato sulla base della rendita catastale per il periodo interessato, anziché sui canoni contrattuali non effettivamente percepiti.
  • Per contestare un avviso fiscale è necessario fornire prove della morosità, della procedura di sfratto o della risoluzione contrattuale, nonché della data e degli effetti retroattivi della risoluzione.

Testo integrale

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