Sentenza del 19/10/2018 n. 7252 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Contratto di locazione immobile a uso non locativo - Intimazione di sfratto - Canoni di locazione - Conduttore moroso - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: è stata riconosciuta l'illegittimità dell'avviso nella parte in cui aveva incluso i canoni non riscossi. A seguito della risoluzione retroattiva del contratto, il reddito imponibile doveva essere determinato facendo riferimento alla rendita catastale e non ai canoni di locazione non percepiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i canoni non riscossi non dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile, poiché il conduttore era moroso, era stata intimata una procedura di sfratto e il contratto di locazione era stato risolto con effetto retroattivo. Di conseguenza, il reddito dell'immobile avrebbe dovuto essere determinato sulla base della sola rendita catastale, senza considerare i canoni mai percepiti.
Norme richiamate
La risoluzione del contratto per inadempimento produce effetto retroattivo tra le parti. Nel caso esaminato, tale retroattività ha comportato il venir meno del presupposto per tassare i canoni di locazione non riscossi.
Massime di principio
- In caso di locazione non abitativa, i canoni non riscossi possono non concorrere alla formazione del reddito se il contratto è stato validamente risolto con effetto retroattivo e tale risoluzione è adeguatamente documentata.
- La mera morosità del conduttore o la sola intimazione di sfratto non sono necessariamente sufficienti: è rilevante l'accertamento della risoluzione del contratto e della sua efficacia retroattiva.
- Quando il contratto viene meno retroattivamente, il reddito dell'immobile può essere determinato sulla base della rendita catastale per il periodo interessato, anziché sui canoni contrattuali non effettivamente percepiti.
- Per contestare un avviso fiscale è necessario fornire prove della morosità, della procedura di sfratto o della risoluzione contrattuale, nonché della data e degli effetti retroattivi della risoluzione.
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