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Sentenza

Sentenza del 19/10/2018 n. 188 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa ai contributi consortili di bonifica per l'anno 2010, contestando, tra l'altro, la notificazione, l'insufficienza della motivazione e soprattutto l'assenza di un beneficio concreto, diretto o potenziale, arrecato al proprio fondo dall'attività del Consorzio. La CTP di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale Calabria n. 11 del 2003, che consentiva di richiedere la quota destinata alle spese istituzionali "indipendentemente dal beneficio fondiario". La questione riguardava il contrasto con l'art. 119 Cost., per violazione dei principi di coordinamento del sistema tributario, e subordinatamente con l'art. 23 Cost., per l'assenza di criteri sufficienti a limitare la discrezionalità impositiva del Consorzio.

La decisione

La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile e fondata la questione, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale Calabria n. 11 del 2003 nella parte in cui prevedeva il pagamento del contributo consortile per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario. La disposizione è stata corretta mediante una pronuncia sostitutiva: il contributo è dovuto solo "in presenza del beneficio". La Corte ha chiarito che l'inserimento dell'immobile nel comprensorio non è sufficiente; deve sussistere un beneficio concreto, anche potenziale, consistente nella fruizione o fruibilità dell'attività di bonifica e nel miglioramento, conservazione o incremento del valore dell'immobile. La successiva legge regionale Calabria n. 13 del 2017 non si applicava alla controversia, riferita all'annualità 2010, perché innovativa e priva di efficacia retroattiva. La censura relativa all'art. 23 Cost. è stata assorbita.

Norme richiamate

  • Art. 23 Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    La questione è stata sollevata in via subordinata, sostenendo che la norma regionale non individuasse direttive e criteri sufficienti per delimitare la discrezionalità del Consorzio nella ripartizione del contributo. La Corte non ha esaminato nel merito questa censura, ritenendola assorbita dall'accoglimento basato sull'art. 119 Cost.

  • Art. 119, secondo comma, Costituzione

    Le Regioni e gli enti locali stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

    La potestà regionale di disciplinare i contributi consortili, aventi natura tributaria, deve rispettare i principi fondamentali del sistema tributario statale. La Regione non può trasformare un contributo consortile di scopo in un'imposta fondiaria regionale priva del requisito del beneficio.

  • Art. 860 Codice civile

    I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

    La norma costituisce il principio fondamentale secondo cui l'obbligo contributivo è parametrato al beneficio arrecato dalla bonifica all'immobile; il mero inserimento territoriale nel comprensorio non basta.

  • Art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

    Attribuisce ai Consorzi di bonifica il potere di imporre contributi alle proprietà per l'adempimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto del principio secondo cui la contribuzione deve essere collegata ai benefici della bonifica.

  • Art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

    Prevede la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica, confermando il beneficio quale criterio fondamentale di contribuenza.

  • Art. 23, comma 1, lettera a), legge Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11

    Per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario.

    La Corte ha sostituito la locuzione "indipendentemente dal beneficio fondiario" con "in presenza del beneficio", dichiarando illegittima l'imposizione della quota istituzionale fondata sul solo fatto che l'immobile fosse situato nel comprensorio.

  • Art. 24, comma 2, legge Regione Calabria n. 11 del 2003

    Prevede il piano di classifica, destinato a individuare i benefici diretti, indiretti e potenziali derivanti dall'attività di bonifica e a stabilire gli indici di contribuenza dei singoli immobili.

  • Legge Regione Calabria 9 maggio 2017, n. 13

    Ha modificato per il futuro la disciplina regionale, subordinando espressamente il contributo alla sussistenza di un beneficio consistente nella conservazione o nell'incremento del valore dell'immobile. Non è stata applicata all'annualità 2010.

Massime di principio

  • Un contributo consortile di bonifica, in quanto tributo di scopo, può essere richiesto solo se l'immobile trae un beneficio concreto, diretto, indiretto o potenziale dall'attività del Consorzio.
  • La sola appartenenza dell'immobile al comprensorio di bonifica non dimostra automaticamente la debenza del contributo; occorre che l'immobile sia incluso in un perimetro di contribuenza fondato su un piano di classifica o su criteri equivalenti idonei a individuare il beneficio.
  • Il beneficio non deve necessariamente consistere nella fruizione immediata di una singola opera: può consistere anche nella concreta fruibilità dell'attività di bonifica o nel miglioramento, nella conservazione o nell'incremento del valore dell'immobile.
  • Una legge regionale non può escludere il requisito del beneficio per finanziare genericamente il funzionamento del Consorzio, perché ciò trasformerebbe il contributo consortile in un'imposta fondiaria regionale non consentita.
  • Per contestare una cartella consortile è rilevante verificare l'annualità richiesta, il piano di classifica applicabile, il perimetro di contribuenza, l'indice attribuito all'immobile e la concreta dimostrazione del beneficio.
  • La normativa successiva che introduce o chiarisce il requisito del beneficio opera normalmente per il futuro e non sana automaticamente pretese riferite ad annualità precedenti.

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