Sentenza del 19/10/2018 n. 26377 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto alla società il diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società italiane, richiesto in base all'art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni. Secondo l'Agenzia, il rimborso avrebbe richiesto l'effettivo pagamento di un'imposta sui dividendi nel Regno Unito; tale presupposto sarebbe mancato poiché i redditi relativi al ramo pensionistico godevano di un regime di esenzione. L'Agenzia ha inoltre contestato l'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la domanda fosse soggetta all'ordinaria prescrizione decennale prevista per l'indebito oggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, quanto al dispositivo, il diritto della società al rimborso della ritenuta subita in Italia nella misura necessaria a eliminare la disparità di trattamento rispetto alle società residenti. La Corte ha ritenuto sufficiente che i dividendi fossero inclusi nel reddito complessivo rilevante nel Regno Unito e soggetti alla potestà impositiva britannica, anche senza un effettivo pagamento d'imposta, qualora il regime fiscale estero impedisse di compensare la ritenuta italiana. È stata valorizzata anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 19 novembre 2009, causa C-540/07, secondo cui una convenzione contro le doppie imposizioni non elimina automaticamente la discriminazione se l'imposta italiana non è concretamente compensabile nello Stato di residenza. Le ulteriori censure sui termini di decadenza e prescrizione sono state dichiarate inammissibili perché riferite a una ratio autonoma ormai non decisiva. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329/1990
La disciplina convenzionale sui dividendi deve essere interpretata in modo da evitare non solo la doppia imposizione formale, ma anche una disparità di trattamento tra percipienti esteri e percipienti residenti.
Art. 75 del D.P.R. n. 600/1973
Le disposizioni delle convenzioni internazionali prevalgono sulla disciplina fiscale interna incompatibile; nel caso concreto la norma convenzionale è stata ritenuta applicabile anche senza un effettivo pagamento d'imposta nello Stato estero.
Art. 27 del D.P.R. n. 600/1973
La ritenuta sui dividendi transfrontalieri non può essere applicata in modo discriminatorio rispetto al trattamento dei dividendi domestici; la disciplina interna deve essere disapplicata o interpretata conformemente ai principi del diritto dell'Unione europea.
Art. 89 del T.U.I.R.
Il regime interno di parziale esclusione dei dividendi dal reddito imponibile è stato utilizzato come parametro per rilevare la disparità rispetto alla tassazione dei dividendi percepiti da società estere.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
La questione dell'applicabilità del termine di decadenza per il rimborso è stata ritenuta non decisiva, poiché il diritto sostanziale al rimborso era stato comunque riconosciuto sulla base della normativa convenzionale ed europea.
Artt. 2033 e 2936 del codice civile
Sono stati richiamati dall'Agenzia per sostenere che il rimborso costituisse un indebito oggettivo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure.
Sentenza Corte di giustizia CE 19 novembre 2009, causa C-540/07
Solo nell'ipotesi in cui l'imposta trattenuta alla fonte possa essere detratta dall'imposta dovuta nell'altro Stato membro per un ammontare pari alla differenza di trattamento, la disparità scompare totalmente.
La stipula di una convenzione contro le doppie imposizioni non basta, da sola, a escludere una discriminazione fiscale. Occorre verificare concretamente se la ritenuta italiana sia compensabile nello Stato di residenza; se i dividendi non sono tassati, o lo sono insufficientemente, la ritenuta italiana può restare definitivamente a carico del contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di una ritenuta italiana su dividendi transfrontalieri non è necessariamente indispensabile dimostrare un effettivo pagamento d'imposta nello Stato estero: può essere sufficiente dimostrare che i dividendi siano inclusi nel reddito complessivo e rientrino nella potestà impositiva di tale Stato.
- Se nello Stato estero i dividendi sono esenti o tassati in misura insufficiente, la ritenuta italiana non può essere esclusa dal rimborso solo perché esiste una convenzione contro le doppie imposizioni: va verificato se la ritenuta sia concretamente compensabile.
- Le norme fiscali interne devono essere interpretate e, se necessario, disapplicate quando producono una disparità tra società residenti e società residenti in altri Stati UE o SEE.
- Il rimborso può essere riconosciuto nei limiti necessari a neutralizzare la ritenuta italiana eccedente rispetto al trattamento riservato ai dividendi domestici, evitando una doppia imposizione economica o una discriminazione transfrontaliera.
- Quando una sentenza è sostenuta da più ragioni autonome e una di esse viene ritenuta sufficiente a confermare il dispositivo, le censure relative alle altre ragioni possono diventare inammissibili o non decisive.
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